IVA auto disabili: le agevolazioni spettano se si passa a veicoli elettrici o ibridi?

Tommaso Gavi - IVA

L'IVA al 4 per cento per l'acquisto di auto per persone con disabilità spetta anche se si passa da un'auto con motore termico a una elettrica o ibrida? Se il passaggio avviene entro 2 anni dal primo acquisto agevolato, si perdono le agevolazioni. Per risolvere la questione il Ministro Giorgetti individua due strade: la modifica normativa o l'utilizzo dell'interpello

IVA auto disabili: le agevolazioni spettano se si passa a veicoli elettrici o ibridi?

Se entro due anni dall’acquisto di un veicolo con agevolazioni sull’IVA per persone con disabilità il soggetto ha necessità di passare a un’auto elettrica o ibrida per poter essere trasportato in zone a traffico limitato nei comuni italiani che impongono restrizioni, si può continuare a mantenere le agevolazioni?

Il quesito è stato posto nel corso del question time, che si è svolto alla Camera il 31 gennaio scorso. In risposta il Ministro dell’Economia e delle Finanze, Giancarlo Giorgetti, ha dapprima chiarito che la possibilità è esclusa da un’interpretazione letterale della normativa in vigore.

Ha poi sottolineato due diverse strade per garantire il diritto alle persone con disabilità: la prima è quella di un’intervento di modifica delle leggi, per far rientrare nella casistica anche le necessità legate a particolari restrizioni della circolazione stradale, la seconda è quella di rivolgere un interpello all’Agenzia delle Entrate.

IVA auto disabili: le agevolazioni spettano se si passa a veicoli elettrici o ibridi?

Prima di entrare nel merito delle risposte fornite dal ministro dell’Economia e delle Finanze è necessario inquadrare, a livello normativo, la questione posta.

Il quesito si concentra sull’eventuale possibilità di continuare a beneficiare dell’IVA agevolata al 4 per cento per l’acquisto di un auto elettrica o ibrida, dopo l’acquisto di un’auto con motore a combustione. La richiesta si sofferma sui casi in cui mutate restrizioni stradali impongano restrizioni di accesso a determinate zone per questi ultimi veicoli.

La legge n. 104 del 1992 ha introdotto importanti disposizioni per l’assistenza e l’integrazione sociale del mondo della disabilità.

Nella tabella A), parte II, punto 31, del decreto IVA è stata introdotta l’imposta con aliquota al 4 per cento per l’acquisto di mezzi di locomozione per persone diversamente abili.

Il comma 36 dell’articolo 1 della legge n. 296 del 2006 ha posto limiti ai benefici fiscali per i veicoli acquistati. Le agevolazioni relative agli autoveicoli utilizzati per la locomozione dei soggetti di cui all’articolo 3 della legge n. 104 del 1992, con ridotte o impedite capacità motorie, sono riconosciute a patto che gli autoveicoli siano utilizzati in via esclusiva o prevalente a beneficio dei soggetti in questione.

Il successivo comma 37 ha previsto che, nel caso di vendita o trasferimento dei veicoli entro due anni dall’acquisto si perda l’aliquota IVA agevolata, e sia dovuta la differenza.

Tuttavia la disposizione non si applica ai casi in cui “i disabili, in seguito a mutate necessità dovute al proprio handicap, cedano il proprio veicolo per acquistarne un altro su cui realizzare nuovi e diversi adattamenti”.

Il quesito si concentra su questa eccezione, chiedendo se può considerarsi estesa al caso in cui siano introdotte delle restrizioni alla circolazione, da parte dei comuni, per la mobilità con veicoli con motori termici.

Il ministro Giorgetti, rispondendo nel corso del question time che si è tenuto alla Camera il 31 gennaio scorso, ha per prima cosa indicato le agevolazioni a cui possono accedere le persone con disabilità:

“In riferimento al quesito posto ricordo che l’ordinamento prevede diverse agevolazioni fiscali in favore delle persone diversamente abili quali, tra l’altro, la detrazione IRPEF del 19 per cento della spesa sostenuta per l’acquisto di autoveicoli e altri mezzi di ausilio e l’applicazione dell’aliquota IVA ridotta al 4 per cento per l’acquisto di questi beni.”

Sulla questione ha poi fornito chiarimenti in merito all’interpretazione della norma:

“Con riferimento al quesito posto in merito al comma 37 dell’articolo 1 della legge 96/2006, che disciplina i casi di restituzione dei benefici fiscali ricevuti, prevedendo che l’agevolazione permane nel caso in cui il disabile ceda il proprio veicolo per acquistarne un altro su cui realizzare nuovi e diversi adattamenti a seguito di mutate necessità dovute alle minorazioni di cui è affetto e all’evoluzione della patologia, in riferimento alle “mutate necessità dovute al proprio handicap” sembrerebbe, sulla base dell’analisi del tenore letterale della norma, essere riferito a mutamento della patologia e non anche dalla semplice sostituzione di un veicolo a combustione con uno a mobilità elettrica o ibrida per adeguarsi alle restrizioni al traffico disposte dai comuni.”

Giorgetti, secondo l’interpretazione fornita, ha quindi escluso la possibilità di continuare a beneficiare dell’aliquota IVA ridotta nel passaggio da auto con motore termico a una ibrida o elettrica.

IVA auto disabili: le soluzioni per mantenere l’agevolazione con acquisto di auto ibrida o elettrica

Il ministro Giorgetti ha poi indicato alcune strade possibili per permettere alle persone con disabilità di mantenere l’aliquota IVA agevolata al 4 per cento per l’acquisto di auto elettriche o ibride.

Giorgetti ha spiegato quanto segue:

“Per ovviare a questa interpretazione in senso stretto ci sono due strade: la prima, evidentemente, è quella di una modifica normativa che, tenendo conto delle sempre più diffuse limitazioni al traffico specialmente nelle città, con riferimento alla mobilità a combustione, riconosca anche questa come una necessità che garantisca il diritto alla mobilità nei casi concreti e particolari. L’altra possibilità di risoluzione è che, in ogni caso, è consigliabile, tenendo conto di queste peculiarità, è quella dell’utilizzo dello strumento dell’interpello ai sensi dell’articolo 11 della Legge 212/2000.”

Le alternative sono quindi due:

  • una modifica della legge;
  • l’utilizzo dell’interpello.

Questa seconda via prospettata, a parere di chi scrive, sembra difficilmente percorribile e in ogni caso poco efficace.

L’interpello all’Agenzia delle Entrate è infatti lo strumento che il contribuente può utilizzare per ottenere dall’Amministrazione finanziaria una risposta su una fattispecie concreta e personale.

Può essere utilizzato quando vi sono condizioni di obiettiva incertezza sulla corretta interpretazione delle disposizioni tributarie. Anche alla luce di quanto spiegato dallo stesso ministro, non sembrano esserci condizioni di incertezza sull’interpretazione della norma.

Perché l’Agenzia delle Entrate dovrebbe dare un’interpretazione diversa da quella letterale, fornita proprio dallo stesso ministro Giorgetti? L’Amministrazione finanziaria è infatti chiamata esclusivamente a fornire chiarimenti sull’interpretazione delle norme e sulla corretta applicazione.

Rimarrebbe quindi la prima strada, quella più opportuna anche alla luce delle parole conclusive dell’intervento dello stesso ministro:

“In ogni caso il problema credo che esista perché, appunto, le limitazioni introdotte da numerosi comuni in qualche modo rendano necessario adeguare la normativa, che è nata in epoca antecedente a queste fattispecie, per garantire questo diritto alle persone diversamente abili.”

Proprio la necessità di adeguare la normativa è condizione che richiede un intervento sulle disposizioni. Intervento che dovrà essere portato avanti dall’azione parlamentare o, al limite, da quella governativa.

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