Mandato senza rappresentanza, in quali casi non si applica l’IVA

Tommaso Gavi - IVA

Mandato senza rappresentanza, con il principio di diritto numero 7 del 19 giugno 2020 l'Agenzia delle Entrate chiarisce in quali situazioni non deve essere applicata l'IVA in relazione ai contratti di somministrazione di lavoro temporaneo stipulati tra due società.

Mandato senza rappresentanza, in quali casi non si applica l'IVA

Mandato senza rappresentanza, il principio di diritto numero 7 del 19 giugno 2020 dell’Agenzia delle Entrate fornisce chiarimenti sui casi in cui non deve essere applicata l’IVA.

Non si deve applicare l’imposta sul valore aggiunto quando, nell’ambito di un rapporto di mandato senza rappresentanza stipulato tra due società, i contratti di somministrazione di lavoro temporaneo stipulati dalla prima società sono esclusivamente riferibili all’attività che la stessa dovrà effettuare per conto dell’altra società.

L’onere di rimborsare i costi anticipati produce, ai fini IVA, la totale equiparazione della natura dei servizi ricevuti dal mandatario a quelli da lui resi al mandante.

Nel documento di prassi l’Agenzia delle Entrate ricostruisce il quadro normativo di riferimento e spiga quali sono le situazioni in cui l’IVA non deve essere applicata.

Mandato senza rappresentanza, in quali casi non si applica l’IVA

Il principio di diritto numero 7 del 19 maggio 2020 fornisce chiarimenti sul mandato senza rappresentanza e su quali sono i casi in cui non si applica l’IVA.

Agenzia delle Entrate - Principio di diritto numero 7 del 19 maggio 2020
IVA - Mandato senza rappresentanza - art. 3, comma 3, del DPR n. 633 del 1972 - rimborso oneri retributivi e previdenziali anticipati/sostenuti per il personale con contratto di somministrazione a tempo determinato - art.26-bis della legge n. 196 del 1997.

Il primo riferimento normativo richiamato dall’Agenzia delle Entrate è l’art. 26-bis della legge n. 196 del 1997.

La disposizione prevede che:

“I rimborsi degli oneri retributivi e previdenziali che il soggetto utilizzatore di prestatori di lavoro temporaneo è tenuto a corrispondere ai sensi dell’articolo 1, comma 5,lettera f), all’impresa fornitrice degli stessi, da quest’ultima effettivamente sostenuti in favore del prestatore di lavoro temporaneo, devono intendersi non compresi nella base imponibile dell’IVA di cui all’articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.(...)”

Nello specifico viene presa in considerazione la situazione giuridica del mandato senza rappresentanza, che è disciplinato dall’articolo 1703 del codice civile.

Attraverso un contratto il mandatario si obbliga a compiere uno o più atti giuridici per conto del mandante.

Il mandatario, quando agisce per conto del mandante, spende il proprio nome e acquista in proprio gli obblighi verso terzi.

Ai fini IVA, deve essere applicato l’articolo 3, comma 3, ultimo periodo del DPR n.633 del 1972 secondo cui:

“Le prestazioni di servizi rese o ricevute dai mandatari senza rappresentanza sono considerate prestazioni di servizi anche nei rapporti tra il mandante e il mandatario.”

Nel caso di un rapporto di mandato senza rappresentanza stipulato tra due società, quando i contratti di somministrazione di lavoro temporaneo stipulati dalla prima società sono esclusivamente riferibili all’attività oggetto del mandato, la prima società la dovrà effettuare per conto e nell’interesse della seconda.

Dal momento che la seconda società ha l’onere di rimborsare alla prima gli oneri e i costi di gestione sostenuti, ai fini IVA si realizza una totale equiparazione della natura dei servizi ricevuti dal mandatario con quelli resi al mandante.

Di conseguenza alle somme erogate dalla seconda società alla prima, a titolo di rimborso degli oneri retributivi e previdenziali per il personale con contratto di somministrazione a tempo determinato, non deve essere applicata l’IVA.

Mandato senza rappresentanza, gli ulteriori chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate

Nel caso di un mandato senza rappresentanza il mandatario, quando agisce per conto del mandante, utilizza il proprio nome e acquista in proprio gli obblighi verso terzi.

Per quanto riguarda l’applicazione dell’IVA, come espresso dall’articolo 3, comma 3, ultimo periodo del DPR n. 633 del 1972, le prestazioni di servizi rese o ricevute dai mandatari senza rappresentanza sono considerate prestazioni di servizi anche nei rapporti tra il mandante e il mandatario.

Il riferimento normativo, in altre parole, stabilisce la stessa natura oggettiva tra le prestazioni convenzionalmente rese o ricevute tra il mandante e il mandatario e tra quelle tra il mandatario ed il terzo.

Tuttavia non vale lo stesso principio dal lato soggettivo.

Riguardo tale aspetto il documento di prassi specifica che:

“L’omologazione delle prestazioni rese o ricevute dal mandatario senza rappresentanza con quelle che intervengono nei rapporti tra mandante e mandatario, ai sensi dell’articolo 3, terzo comma, ultimo periodo, del DPR n. 633 del 1972 opera, ai fini dell’IVA, in relazione alla qualificazione oggettiva delle prestazioni, ma non anche in relazione all’aspetto soggettivo.”

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