La responsabilità del soggetto solidalmente tenuto a versare l'IVA può essere fatta valere anche dopo l'estinzione della società debitrice: la posizione della Corte UE
La Corte di giustizia Ue, con la Sentenza depositata l’11 dicembre 2025, resa nella causa C-121/2024, ha chiarito che l’articolo 205 della direttiva IVA, alla luce dei principi di proporzionalità e di certezza del diritto, deve essere interpretato nel senso che esso non osta a una normativa nazionale secondo cui la responsabilità del soggetto solidalmente tenuto a versare l’IVA può essere fatta valere dopo che il debitore di tale imposta ha cessato di esistere come soggetto di diritto.
Nel caso di specie, la domanda di pronuncia pregiudiziale riguardava la responsabilità solidale di un terzo per debiti a titolo di imposta sul valore aggiunto di un soggetto passivo non più esistente (una società), laddove la responsabilità era stata dichiarata soltanto dopo la liquidazione ed estinzione della società.
Responsabilità solidale IVA e cessazione dell’attività: il caso
Il collegamento tra il debitore d’imposta e il terzo era in particolare costituito da un contratto per la fornitura di beni o di servizi in precedenza regolarmente eseguito.
Il giudice del rinvio riferiva che, in base alla normativa bulgara di riferimento nel caso di specie, risultava sufficiente che il soggetto chiamato a rispondere solidalmente sapesse o avrebbe dovuto sapere che il suo partner commerciale non avrebbe saldato il proprio debito tributario.
Lo stesso giudice chiedeva quindi se una disciplina dalla portata così ampia in ordine alla responsabilità per debiti di imposta di un partner commerciale ormai estinto fosse compatibile con le prescrizioni della direttiva Iva, il cui considerando 44 stabilisce che “È opportuno che gli Stati membri possano adottare disposizioni secondo le quali una persona diversa dal debitore dell’imposta è responsabile in solido per il pagamento della stessa”, laddove l’articolo 205 della medesima direttiva prevede la possibilità di individuare, oltre al debitore dell’imposta, un ulteriore soggetto tenuto a versare l’imposta in via solidale, stabilendo che “Nelle situazioni di cui agli articoli da 193 a 200 e agli articoli 202, 203 e 204, gli Stati membri possono stabilire che una persona diversa dal debitore dell’imposta sia responsabile in solido per l’assolvimento dell’IVA”.
IVA dichiarata, ma non versata
In un tale contesto giuridico, nel caso in esame, a seguito di una verifica, le autorità tributarie avevano accertato che il fornitore aveva sì dichiarato l’imposta sul valore aggiunto da pagare per le forniture effettuate (che era esposta nelle fatture emesse), ma non l’aveva versata.
Nell’anno 2019 era poi stata aperta la procedura di insolvenza a carico della società, che si è conclusa nel 2020 con la cancellazione dal registro di commercio.
Nell’anno 2022 era dunque stato avviato nei confronti della contribuente un procedimento di verifica fiscale, al fine di accertare la responsabilità solidale per l’imposta sul valore aggiunto dovuta e non pagata dalla società nel frattempo cancella, motivandosi infine l’accertamento con la circostanza che il destinatario della fornitura imponibile sapeva o avrebbe dovuto sapere che l’imposta indicata nelle fatture emesse nei suoi confronti non sarebbe stata versata.
Instaurato il relativo contenzioso, l’autorità giudiziaria bulgara aveva deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte, per quanto di interesse, la seguente questione pregiudiziale:
“Se il considerando 44 e l’articolo 205 della direttiva 2006/112, e, di conseguenza, i principi di trasparenza e di proporzionalità della responsabilità, ammettano l’esperibilità di un procedimento diretto ad accertare lo status di debitore solidale per debiti IVA e l’entità della responsabilità solidale dopo che il debitore principale ha cessato di esistere come soggetto giuridico”.
Tanto premesso, il punto di partenza per la verifica dei limiti di una responsabilità per debiti tributari di un terzo è costituito nella fattispecie dall’articolo 205 della direttiva sull’IVA, dovendosi comunque anche analizzare l’articolo 273 della direttiva, nella misura in cui la responsabilità serve per la lotta contro le frodi o contro gli abusi, laddove comunque, come evidenziava anche l’Avvocato Generale nelle sue conclusioni, “al soggetto che sapeva o avrebbe dovuto sapere che il proprio partner contrattuale non avrebbe pagato l’imposta dichiarata non dovrebbe poter essere imputata alcuna cooperazione ad una frode, bensì tutt’al più la cooperazione all’omesso pagamento”.
Lo stesso Avvocato Generale sottolineava tuttavia che nel caso in cui alla emittente potesse essere imputato un comportamento realizzato mediante lo sfruttamento (consapevole) della mancanza di un patrimonio in capo al partner contrattuale, un tale comportamento potrebbe in effetti configurare una pratica abusiva.
Nel caso in cui infatti la società, ad esempio per l’influenza esercitata in virtù di norme societarie, piloti essa stessa il mancato versamento dell’IVA dichiarata, la stessa utilizzerebbe consapevolmente l’insolvenza del partner contrattuale per procurarsi un arricchimento tramite la detrazione dell’imposta pagata a monte, pregiudicando il gettito fiscale a causa dell’insolvenza del soggetto tenuto a pagare; e nella specie, peraltro, l’Amministrazione finanziaria evocava un particolare legame sussistente tra le due parti contrattuali.
Responsabilità solidale IVA: le conclusioni della Corte UE
La Corte di giustizia UE, nel decidere la causa, ricorda che l’articolo 205 della direttiva Iva consente, in linea di principio, agli Stati membri di adottare, ai fini di un’efficace riscossione dell’IVA, misure in virtù delle quali un soggetto diverso da quello che è normalmente tenuto al pagamento di tale imposta è obbligato in solido al pagamento dell’imposta stessa.
E comunque, nell’esercizio di tale potere, gli Stati membri devono rispettare i principi generali del diritto che fanno parte dell’ordinamento giuridico dell’Unione, tra i quali figurano i principi della certezza del diritto e di proporzionalità.
Dalla natura stessa della responsabilità solidale, rilevano i giudici comunitari, emerge del resto che ciascun debitore è responsabile del pagamento dell’intero importo del debito e che il creditore resta, in linea di principio, libero di chiedere il pagamento del debito ad uno o più debitori a sua scelta.
La scomparsa del debitore dell’IVA come soggetto di diritto non incide dunque, di per sé, sulla possibilità di cui dispone l’Amministrazione finanziaria di far valere la responsabilità del terzo solidale per il pagamento del debito IVA.
La Corte osserva poi che, nel caso di un abuso in materia di IVA, l’Erario deve avere la possibilità di recuperare l’imposta dovuta a carico di ciascuno dei contraenti che hanno partecipato a tale abuso, ancor più nel caso in cui il debitore “principale” dell’imposta sia divenuto insolvente o abbia cessato di esistere come soggetto di diritto.
Resta inteso che tale responsabilità sussiste quando il soggetto sapeva o avrebbe dovuto sapere che l’IVA non sarebbe stata versata e ciò sia stato dimostrato dall’autorità di controllo.
Articolo originale pubblicato su Informazione Fiscale qui: IVA: responsabilità solidale anche dopo la cessazione dell’attività