L’IVA sugli atti preparatori è detraibile anche senza operazioni attive

Anche in mancanza di operazioni attive, risulta detraibile l'IVA che riguarda tutte le operazioni inerenti all'esercizio dell'impresa, anche se sono solo preparatorie. Ecco le ultime novità dalla Corte di Cassazione.

L'IVA sugli atti preparatori è detraibile anche senza operazioni attive

Con l’Ordinanza n. 10173 dello scorso 16 aprile 2021 la Corte di Cassazione ha precisato che, pur in mancanza di operazioni attive, è detraibile l’IVA afferente a tutte le operazioni inerenti all’esercizio dell’impresa, anche se meramente preparatorie.

In particolare sono da ritenersi inerenti all’esercizio dell’impresa anche l’acquisto di beni e servizi destinati alla costituzione delle condizioni necessarie affinché l’attività tipica possa cominciare, rientrando nel concetto di strumentalità anche le attività meramente preparatorie.

Corte di Cassazione - Ordinanza numero 10173 del 16 aprile 2021
Scarica il testo integrale dell’Ordinanza numero 10173 del 16 aprile 2021 della Corte di Cassazione.

La sentenza – La controversia deriva dal ricorso proposto da una società avverso due avvisi di accertamento con cui l’Agenzia delle entrate aveva contestato l’indebita detrazione dell’IVA assolta sugli acquisti per mancanza di operazioni imponibili nelle annualità accertate e la detrazione dell’IVA assolta sull’acquisto di un immobile non avendo la società svolto alcuna attività.

Il ricorso è stato accolto in entrambi i gradi di giudizio.

In particolare la CTR ha confermato l’[inerenza degli acquisti->/costo-inerente-indeducibile-sproporzionato-antieconomico] all’attività della società e la natura di soggetto passivo della medesima.

Pertanto, il diritto alla detrazione non poteva essere disconosciuto, anche nel caso in cui si trattasse di atti preparatori essendo irrilevante, sotto tale profilo, la circostanza che la società non avesse compiuto attività imponibile successivamente all’acquisto.

Avverso la decisione della CTR l’Amministrazione finanziaria ha proposto ricorso per cassazione, lamentando violazione degli artt. 19, 19-bis e 19-bis2, d.P.R. n. 633/1972, per avere erroneamente ritenuto che non comportasse il venire meno del diritto alla detrazione dell’IVA la circostanza che la società non avesse effettuato operazioni attive nel corso dei periodi di imposta accertati.

I giudici della Suprema Corte di Cassazione hanno ritenuto infondato il motivo di doglianza e hanno rigettato il ricorso dell’ente finanziario.

La controversia in commento ruota attorno alla tematica del diritto alla detrazione dell’IVA, più in particolare in merito alla corretta applicazione dell’art. 19-bis, d.P.R., n. 633/1972, sulla circostanza che la società avrebbe potuto detrarre l’IVA sull’acquisto secondo la percentuale indicata nel suddetto articolo.

Di conseguenza, a parere dell’Agenzia delle entrate, posto che l’importo delle operazioni imponibili realizzate dalla parte nella annualità accertata era pari a zero, conseguentemente la percentuale di detrazione era, pur essa, pari a zero, con conseguente diniego del diritto alla detrazione.

Sul punto la Corte di Cassazione ha ritenuto errato questo tipo di ragionamento.

Infatti, con specifico riferimento alla mancata effettuazione di operazioni attive ai fini del riconoscimento del diritto alla detrazione IVA, il Collegio di legittimità ha confermato che, se da un lato, in ordine agli acquisti di beni ed in generale alle operazioni passive occorre accertare, ai fini della detraibilità dell’imposta, che ricorra l’effettiva inerenza all’esercizio dell’impresa, cioè il loro compimento in stretta connessione con le finalità imprenditoriali, d’altro lato, non è richiesto

“il concreto esercizio dell’impresa, potendo la detrazione dell’imposta spettare anche nel caso di assenza di operazioni attive, con riguardo alle attività meramente preparatorie”

Di conseguenza, deve ritenersi inerente all’esercizio dell’impresa anche l’acquisto di beni e servizi destinati alla costituzione delle condizioni necessarie affinché l’attività tipica possa cominciare, rientrando nel concetto di strumentalità anche le attività meramente preparatorie.

Nel caso in esame la detrazione dell’IVA relativa all’acquisto dell’immobile è da ritenersi pienamente legittima perché, come acclarato nel giudizio, operazione destinata allo svolgimento dell’attività imprenditoriale e che le operazioni passive da cui sorgeva il credito IVA erano inerenti.

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