False fatturazioni: la regolarità formale delle scritture non salva l’evasore

In caso di fatture per operazioni oggettivamente inesistenti contestate dall'Amministrazione finanziaria, il contribuente deve provare e documentare l'effettiva esistenza delle operazioni, non si può limitare all'esibizione della fattura o alla regolarità formale delle scritture contabili. Lo stabilisce la Corte di Cassazione con l'Ordinanza numero 16650 del 4 agosto 2020.

False fatturazioni: la regolarità formale delle scritture non salva l'evasore

In ipotesi di fatture per operazioni oggettivamente inesistenti contestate dall’Amministrazione finanziaria sulla base di solidi indizi, è onere del contribuente provare e documentare l’effettiva esistenza delle operazioni contestate, non potendosi questi limitare alla mera esibizione della fattura o alla regolarità formale delle scritture contabili.

Questo il principio ribadito dalla Corte di Cassazione con l’Ordinanza numero 16650 del 4 agosto 2020.

Corte di Cassazione - Ordinanza numero 16650 del 4 agosto 2020
False fatturazioni: la regolarità formale delle scritture non salva l’evasore. Lo stabilisce la Corte di Cassazione nell’Ordinanza numero 16650 del 4 agosto 2020.

La decisione – La vicenda processuale ha origine dal ricorso proposto dal socio di una società, avverso un avviso di accertamento per il maggior reddito accertato, derivante dalla contestazione di indeducibilità di costi registrati dalla società (di cui il ricorrente era socio) inerenti alle fatture di acquisto riconducibili ad operazioni ritenute inesistenti.

L’Ufficio ha pertanto ipotizzato una distribuzione in capo ai soci della società accertata dei maggiori utili che la stessa società avrebbe conseguito.

Il ricorso è respinto sia dalla CTP che dalla CTR, a cui parere la società emittente le fatture non disponeva di una struttura idonea a giustificare le operazioni eseguite, mentre la documentazione prodotta dalla società risultava ininfluente ai fini probatori.

Il contribuente ha proposto ricorso per cassazione, lamentando violazione degli artt. 39 comma 1 lett. d) d.P.R. n. 600/73 e dell’art. 54, comma 2, d.P.R. n. 633/72, nella parte in cui i giudici, dopo avere elencato gli elementi indiziari dedotti dall’Ufficio, hanno omesso di esplicitare la sussistenza dei caratteri di precisione, gravità e concordanza delle presunzioni poste a base della contestazione.

La corte di cassazione ha ritenuto i motivi infondati e ha rigettato il ricorso. Nella controversia in commento la Corte di Cassazione torna a pronunciarsi sul tema del bilanciamento dell’onere probatorio tra ente impositore e contribuente in caso di contestazione avente ad oggetto operazioni ritenute inesistenti.

In tema di Iva è principio oramai consolidato che, una volta assolta da parte dell’Amministrazione finanziaria la prova (ad esempio, mediante la dimostrazione che l’emittente è una “cartiera” o una società “fantasma” dell’oggettiva inesistenza delle operazioni, è onere del contribuente, che intende godere della detrazione dell’iva afferente alla fattura, “provare l’effettiva esistenza delle operazioni contestate, senza che, tuttavia, tale onere possa ritenersi assolto con l’esibizione della fattura ovvero in ragione della regolarità formale delle scritture contabili o dei mezzi di pagamento adoperati, che vengono di regola utilizzati proprio allo scopo di far apparire reale un’operazione fittizia”.

Nel caso di specie la Commissione tributaria regionale, dando corretta applicazione al summenzionato principio, dopo aver ritenuto che gli elementi addotti dall’Ufficio fossero sufficienti per ritenere inesistenti le operazioni contestate (nello specifico la ditta emittente è stata dichiarata fallita e non disponeva di una struttura aziendale idonea a giustificare le prestazioni eseguite), ha ritenuto insufficiente la prova contraria addotta dal contribuente e inidonea a giustificare le operazioni contestate dall’Ufficio finanziario.

Da qui il rigetto del ricorso, con condanna al pagamento delle spese processuali.

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