Qual è il trattamento fiscale del bonus per chi rinuncia alla pensione?

Come funziona la tassazione del bonus Maroni?
In due diversi interventi l’Agenzia delle Entrate ha chiarito gli aspetti legati al trattamento fiscale del contributo riconosciuto a chi rimanda il pensionamento per restare al lavoro.
L’incentivo non contribuisce alla formazione di reddito e quindi non è tassabile.
Da quest’anno, con le novità introdotte dalla Legge di Bilancio 2025, lo stesso vale anche per gli iscritti a forme “esclusive” dell’Ago, come ad esempio i dipendenti pubblici.
Il bonus per chi rinuncia alla pensione è tassato?
I lavoratori e le lavoratrici che maturano il diritto alla pensione anticipata possono fare domanda per accedere al trattamento previsto oppure possono scegliere di rimandare il pensionamento e beneficiare del bonus Maroni.
Si tratta della misura che permette a lavoratori e lavoratrici che posticipano il pensionamento di ottenere in busta paga i contributi a loro carico (il 9,19 per cento della retribuzione) rinunciando all’accredito sul proprio montante contributivo.
In sostanza chi decide di restare al lavoro ottiene un aumento di stipendio di circa il 10 per cento.
Come previsto dalla Legge di Bilancio, da quest’anno l’incentivo spetta anche a chi matura i requisiti per la pensione anticipata ordinaria, cioè 42 anni e 10 mesi di contribuzione per gli uomini e 41 anni e 10 mesi per le donne.
Ma come viene trattata questa somma a livello fiscale?
Diversi chiarimenti sono stati forniti dall’Agenzia delle Entrate, in particolare per quanto riguarda i lavoratori e le lavoratrici iscritte a una forma “esclusiva” dell’assicurazione generale obbligatoria (Ago).
Partiamo però dal principio. Il bonus Maroni, come previsto dalla normativa che lo ha introdotto, non concorre alla formazione di reddito imponibile e pertanto non può essere tassato come reddito da lavoro dipendente.
In base all’articolo 51, comma 2, lettera i-bis) del TUIR, infatti, le somme che derivano dalla rinuncia all’accredito contributivo non concorrono a formare il reddito imponibile, e quindi non sono soggette a IRPEF.
Bonus Maroni esentasse anche per i dipendenti pubblici
Come anticipato, l’Agenzia ha fornito chiarimento in due diverse occasioni per quel che riguarda in particolare gli iscritti a una forma esclusiva dell’Ago. Questo perché, prima dell’intervento previsto dalla Legge di Bilancio 2025 (articolo 1, comma 161), l’agevolazione era prevista solamente per i lavoratori e le lavoratrici iscritte all’Ago per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori dipendenti o alle sue forme “sostitutive”.
Da quest’anno, invece, il beneficio è stato esteso anche alle forme esclusive dell’Ago, come la Gestione pubblica dei dipendenti della pubblica amministrazione.
L’Agenzia delle Entrate, nella risoluzione n. 45/2025, ha confermato che l’incentivo al posticipo del pensionamento non è tassato anche quando a beneficiarne sono i dipendenti pubblici.
Il trattamento fiscale agevolato viene sempre applicato, purché venga correttamente esercitata l’opzione di rinuncia.
Un principio ribadito anche nella risposta all’interpello n. 247 dello scorso 18 settembre. Qui l’Agenzia è tornata a precisare che il regime di non imponibilità delle somme che derivano dalla rinuncia dell’accredito contributivo (quindi la fruizione dell’incentivo al posticipo del pensionamento) vale anche per i dipendenti iscritti a forme “esclusive” dell’Ago, compresi i lavoratori e le lavoratrici iscritte alla Gestione pubblica.
Questo perché, come già chiarito dall’AdE nella citata risoluzione, se l’incentivo fruito anche dagli iscritti alle forme “esclusive” dell’Ago non fosse accompagnato dall’esclusione dalla tassazione delle quote corrispondenti, questo sarebbe in parte vanificato.
Articolo originale pubblicato su Informazione Fiscale qui: Bonus Maroni, vantaggi anche sulla tassazione