Il professionista che opera in uno studio associato paga sempre l’Irap

Irap e autonoma organizzazione: nuovo intervento della Corte di Cassazione in tema di obbligo al pagamento dell'imposta regionale sulle attività produttive per il professionista che opera nell'ambito di uno studio associato.

Il professionista che opera in uno studio associato paga sempre l'Irap

Il professionista che esercita la propria attività in forma associata è considerato soggetto passivo ai fini IRAP perché il requisito dell’autonoma organizzazione per l’applicazione dell’imposta si presume dalle interazioni con gli altri associati, salva la possibilità per il contribuente di superare la pretesa erariale fornendo la prova dell’insussistenza dell’esercizio in forma associata dell’attività stessa.

Questo il principio desumibile dall’interessante Ordinanza della Corte di Cassazione numero 19962/2019 del 24 luglio.

Obbligo Irap per il professionista dello studio associato
La Corte di Cassazione torna ad occuparsi del tema dell’autonoma organizzazione ai fini IRAP. Nell’ordinanza in oggetto il focus è dedicato al caso del professionista che opera nell’ambito di uno studio associato.

La sentenza – La vicenda processuale tratta il ricorso proposto da un professionista avverso il silenzio-rifiuto opposto dall’Amministrazione finanziaria a fronte dell’istanza di rimborso dell’IRAP versata.

A parere dell’Ufficio il contribuente, che svolgeva la propria attività legale all’interno di uno studio associato, era da considerarsi ex lege soggetto passivo ai fini IRAP, non avendo dimostrato di svolgere la propria attività in modo del tutto estraneo a quella dello studio associato.

Egli, infatti, percepiva redditi di partecipazione nello studio legale di cui era socio nella misura del 30% per ogni anno in cui era stato considerato soggetto passivo ai fini IRAP.

Dopo che la CTP aveva rigettato il ricorso, la CTR lo accoglieva parzialmente.

Avverso la decisione di secondo grado l’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione, deducendo violazione e falsa applicazione degli artt. 2 e 3 del d.lgs. n. 446/1997, non avendo la CTR tenuto in conto della partecipazione del contribuente allo studio professionale.

La Corte di cassazione ha ritenuto fondata la tesi dell’Amministrazione finanziaria.

In tema di IRAP è principio consolidato che, in caso di esercizio dell’attività professionale in forma associata, il requisito dell’autonoma organizzazione - per l’applicazione dell’imposta in capo al professionista associato - si presume essere implicito nel fatto che l’attività è svolta in modo non del tutto separato rispetto a quella dello studio, senza necessità di un riscontro fattuale.

È onere dello stesso contribuente, che voglia contestare la sussistenza dell’autonoma organizzazione “di fornire la prova contraria, avente ad oggetto non l’assenza dell’autonoma organizzazione nell’esercizio in forma associata, bensì l’insussistenza dell’esercizio in forma associata dell’attività stessa.”

Nella controversia in commento sono state accolte le ragioni erariali perché il professionista non è stato in grado di dimostrare che la propria attività fosse “funzionalmente scollegata da essa, non interferente in alcun modo con la medesima e neppure dalla stessa direttamente o indirettamente agevolata e se lo stesso beneficiasse dell’apparato organizzativo dell’associazione.”

Da qui la cassazione con rinvio della decisione della CTR.

Questo sito contribuisce all'audience di Logo Evolution adv Network