Irap, aumento dell’aliquota per deficit sanitario: chiarimenti del MEF

Irap, aumento dell'aliquota in caso di deficit sanitario: il Dipartimento delle Finanze del MEF, con la risoluzione n. 1 del 17 febbraio 2021, chiarisce l'ambito applicativo degli automatismi fiscali. Restano escluse dalle maggiorazioni le Amministrazioni Pubbliche, per le quali l'aliquota applicata resta fissa all'8,5 per cento.

Irap, aumento dell'aliquota per deficit sanitario: chiarimenti del MEF

Irap, l’aumento dell’aliquota per deficit sanitario lascia fuori le Amministrazioni pubbliche, escluse dal meccanismo degli “automatismi fiscali”.

A fornire chiarimenti sulle maggiorazioni delle aliquote Irap da parte delle regioni è il Dipartimento delle Finanze al MEF, con la risoluzione n. 1 del 17 febbraio 2021.

La facoltà di Regioni e Province autonome di aumentare le aliquote Irap non si applica all’aliquota speciale dell’8,5 per cento prevista per le Amministrazioni pubbliche. Ed è da tale assunto che si evince l’inapplicabilità delle maggiorazioni automatiche in caso di disavanzo sanitario, che interessa esclusivamente le aliquote ordinarie.

Irap, aumento dell’aliquota per deficit sanitario con esclusione delle Amministrazioni Pubbliche

L’articolo 16 del decreto legislativo n. 446/1997, al comma 1, dispone che l’Irap si determina applicando al valore della produzione netta l’aliquota ordinaria (3,9 per cento). Per le Amministrazioni pubbliche, l’aliquota è fissata all’8,5 per cento.

Regioni e Province autonome hanno facoltà di manovrabilità in aumento delle aliquote Irap, entro un massimo dello 0,92 per cento. L’aumento dell’Irap si applica però esclusivamente alle aliquote ordinarie, e lascia fuori l’aliquota speciale prevista per le Amministrazioni pubbliche.

Questo è quanto ribadisce il Dipartimento delle Finanze del MEF, con la risoluzione n. 1 del 17 febbraio 2021. Si tratta di un aspetto sul quale si è più volte soffermata la Corte Costituzionale, ribadendo che la disciplina Irap rientra nella potestà legislativa esclusiva dello Stato, e che pertanto le regioni possono intervenire entro i limiti fissati dal legislatore statale.

Il riconoscimento del carattere speciale dell’aliquota Irap dell’8,5 per cento per le Amministrazioni pubbliche acquista particolare significato quando si parla di “automatismi fiscali”, previsti nel settore sanitario in caso di squilibrio economico, e gli aumenti disposti in caso di deficit sanitario.

A tal proposito, il Dipartimento delle Finanze ricorda che:

al momento in cui non siano stati tempestivamente adottati da parte della regione interessata i provvedimenti necessari per la copertura del disavanzo di gestione nel settore sanitario, in base all’art. 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 si applicano “nella misura massima prevista dalla vigente normativa l’addizionale all’imposta sul reddito delle persone fisiche e le maggiorazioni dell’aliquota dell’imposta regionale sulle attività produttive”

Quanto sopra comporta che gli automatismi fiscali in materia di Irap non si applichino in maniera indiscriminata, ma esclusivamente alle aliquote che, ai sensi dell’art. 16 del D.Lgs. n. 446 del 1997, possono essere maggiorate.

Resta quindi esclusa l’aliquota dell’8,5 per cento per le Amministrazioni pubbliche.

La stessa regola si applica anche nei casi in cui le regioni abbiano sottoscritto un Accordo per il rientro dai deficit sanitari. L’obbligo di mantenimento della maggiorazione delle aliquote Irap per l’intera durata del Piano di rientro non si applica alle Amministrazioni pubbliche.

Dipartimento delle Finanze MEF - risoluzione n. 1 del 17 febbraio 2021
Imposta regionale sulle attività produttive -IRAP- Automatismi fiscali - Aliquota per le Amministrazioni pubbliche - Quesito.

Irap, aumento dell’aliquota in caso di disavanzo sanitario

Un’ulteriore ipotesi esaminata dal Dipartimento delle Finanze riguarda le Regioni sottoposte a piani di rientro dal disavanzo sanitario in caso di mancato raggiungimento del Piano relativo all’erogazione dei LEA.

In tal caso, è infatti previsto l’incremento:

L’ulteriore aumento sopra delineato si aggiunge alle maggiorazioni dell’aliquote Irap scattate in automatico, ai sensi dell’articolo 1, comma 174 della legge n. 311 del 2004, ma ancora una è esclusa la “manovrabilità” per l’aliquota speciale dovuta dalle Amministrazioni pubbliche.

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