L’INPS aggiorna i valori per il calcolo delle contribuzioni per l'indennità di malattia, maternità, paternità e delle prestazioni relative alla tubercolosi
Dall’INPS arrivano gli importi aggiornati al 2026 per il calcolo delle indennità di malattia, maternità e paternità e delle prestazioni relative alla tubercolosi.
L’adeguamento viene effettuato annualmente sulla base della variazione dell’indice dei prezzi al consumo ISTAT. I valori di riferimento da applicare nel 2026 sono stati specificati nella circolare pubblicata il 21 aprile.
Nel documento di prassi, l’Istituto elenca anche i valori per altre prestazioni come l’assegno di maternità dei comuni e quello di maternità per lavori atipici e discontinui.
Inoltre, vengono indicati i limiti di reddito da utilizzare per determinare il valore dell’indennità del congedo parentale e i massimali, sempre per il 2026, dell’indennità economica e dell’accredito figurativo per i periodi di congedo riconosciuti in favore dei familiari di disabili gravi.
Malattia, maternità e paternità: gli importi per il calcolo delle indennità INPS nel 2026
Quali sono gli importi da considerare nel 2026 per il calcolo delle contribuzioni dovute per la generalità dei dipendenti ai fini dell’erogazione delle indennità di malattia, maternità o paternità e tubercolosi?
Queste si calcolano in riferimento ai periodi di paga 2026 che devono essere considerati per le diverse categorie di lavoratori e lavoratrici.
Dipendenti, prestazioni e importi sono sintetizzati nella tabella riassuntiva di seguito.
| Tipologia di lavoratori | Prestazioni | Importi per la liquidazione |
|---|---|---|
| Lavoratori soci di società e di enti cooperativi, anche di fatto, di cui al D.P.R. 30 aprile 1970, n. 602, articolo 4 | Malattia, maternità/paternità e tubercolosi | Retribuzione del mese precedente, comunque non inferiore al minimale di 58,13 euro |
| Lavoratori agricoli a tempo determinato | Malattia, maternità/paternità e tubercolosi | Retribuzione di base per la liquidazione delle prestazioni pari a 51,70 euro |
| Compartecipanti familiari e piccoli coloni | Malattia, maternità/paternità e tubercolosi | In attesa dei nuovi valori si fa riferimento a quelli del 2025. Per la maternità e paternità nel frattempo è utilizzato, in via temporanea e salvo conguaglio, il reddito pari a 65,19 euro |
| Lavoratori italiani operanti all’estero in paesi extracomunitari | Malattia, maternità/paternità e tubercolosi | Si fa riferimento alle retribuzioni convenzionali da prendere a base per il calcolo dei contributi dovuti per il 2026 |
Malattia e maternità 2026 per gli autonomi: gli importi per il calcolo dell’indennità
All’interno del documento di prassi, l’INPS fornisce istruzioni anche per il calcolo dell’indennità di maternità o paternità, dell’indennità per congedo parentale e di quella per l’interruzione della gravidanza che spettano alle lavoratrici e ai lavoratori autonomi.
Le categorie e i relativi importi sono riassunti nella tabella di seguito.
| Tipologia di autonomi | Importi |
|---|---|
| Coltivatori diretti, coloni, mezzadri, imprenditori agricoli professionali | 51,70 euro, corrispondenti al limite minimo di retribuzione giornaliera fissata per l’anno 2026 per la qualifica di operaio dell’agricoltura, con riferimento alle nascite/ingressi in famiglia avvenuti nel 2026 anche quando il periodo indennizzabile abbia avuto inizio nel 2025 |
| Artigiani | 58,13 euro, corrispondenti al limite minimo di retribuzione giornaliera |
| Commercianti | 58,13 euro, corrispondenti al limite minimo di retribuzione giornaliera |
| Pescatori | 32,30 euro, corrispondenti alla misura giornaliera del salario convenzionale |
Inoltre, sulla base della variazione dell’indice ISTAT, per il 2025 l’importo reddituale di riferimento per il diritto agli ulteriori 3 mesi di indennità di maternità/paternità è pari a 9.532,18 euro.
Gli importi per il calcolo dell’indennità di malattia e maternità 2026 per la Gestione Separata INPS
Con la circolare n. 47/2026 l’INPS ha comunicato anche gli importi da considerare per il calcolo delle prestazioni di malattia, degenza ospedaliera, maternità/paternitàe congedo parentale, da erogare ai lavoratori iscritti alla Gestione separata nel corso del 2026.
Per l’anno in corso, nei confronti dei lavoratori e delle lavoratrici iscritte alla Gestione separata, che non sono pensionati o che non risultano già assicurati ad altre forme previdenziali obbligatorie, si applicano le aliquote contributive pensionistiche indicate nella tabella di seguito, che devono essere maggiorate dell’ulteriore aliquota contributiva per il finanziamento dell’onere che deriva dall’estensione delle tutele relative alla maternità/paternità, al congedo parentale, agli assegni per il nucleo familiare, alla degenza ospedaliera e alla malattia.
Per il 2026, dunque, il contributo mensile per l’accertamento del requisito richiesto si ottiene applicando l’aliquota indicata sul minimale di reddito è pari a 18.808 euro.
| Lavoratori di riferimento | Aliquota | Contributo mensile |
|---|---|---|
| Lavoratori liberi professionisti (soggetti non assicurati ad altra forma di previdenza obbligatoria) | 26,07 per cento | 408,60 euro |
| Lavoratori sportivi dell’area del dilettantismo che svolgono prestazioni autonome (soggetti non assicurati ad altra forma di previdenza obbligatoria) | 26,07 per cento | 408,60 euro |
| Lavoratori di riferimento | Aliquota | Contributo mensile |
|---|---|---|
| Collaboratori e altre figure assimilate non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie per i quali non è prevista la contribuzione aggiuntiva DIS-COLL | 33,72 per cento | 528,50 euro |
| Collaboratori e altre figure assimilate non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie per i quali è prevista la contribuzione aggiuntiva DIS-COLL e magistrati onorari confermati non esclusivi – art. 15-bis commi 3 e 5 del D.L. 22 giugno 2023, n. 75, senza altra forma di previdenza obbligatoria | 35,03 per cento | 549,04 euro |
| Magistrati onorari confermati non esclusivi – art. 15-bis commi 3 e 5 D.L. 22 giugno 2023, n. 75, in presenza di altra forma di previdenza obbligatoria | 26,03 per cento | 407,98 euro |
| Collaboratori coordinati e continuativi e figure assimilate del lavoro sportivo del settore dilettantistico non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie per i quali è prevista la contribuzione aggiuntiva DIS-COLL, addetti al controllo e alla disciplina delle corse ippiche e delle manifestazioni del cavallo da sella, non assicurati presso altre forme di previdenza obbligatorie o titolari di pensione diretta | 27,03 per cento | 423,65 euro |
Per il 2026 il massimale di reddito previsto dall’articolo 2, comma 18, della legge n. 335/1995 è pari a 122.295 euro, il limite di reddito previsto per l’erogazione dell’indennità per degenza ospedaliera e dell’indennità di malattia è pari a 84.424,90 euro.
L’importo reddituale di riferimento per il diritto agli ulteriori 3 mesi di indennità di maternità/paternità è pari a 9.532,18 euro.
Le indennità per malattia e per degenza ospedaliera sono calcolate applicando, a seconda delle mensilità di contribuzione accreditate nei dodici mesi precedenti l’evento, le seguenti percentuali:
- 8, 12 e 16 per cento in caso di malattia (articolo 8, comma 10, legge n. 81/2017);
- 16, 24 e 32 in caso di degenza ospedaliera o di malattia.
Devono essere applicate all’importo che si ottiene dividendo per 365 il massimale contributivo, valido per l’anno di inizio della malattia, che per il 2026 è pari a 335,05 euro.
Ne derivano, quindi, i seguenti importi per le indennità.
| Importi indennità degenza ospedaliera 2026 | Condizioni |
|---|---|
| 53,61 euro (16 per cento) | se nei 12 mesi precedenti l’evento risultano accreditate da 1 a 4 mensilità di contribuzione |
| 80,41 euro (24 per cento) | se nei 12 mesi precedenti l’evento risultano accreditate da 5 a 8 mensilità di contribuzione |
| 107,22 euro (32 per cento) | se nei 12 mesi precedenti l’evento risultano accreditate da 9 a 12 mensilità di contribuzione |
| Importi indennità di malattia 2026 | Condizioni |
|---|---|
| 26,80 euro (8 per cento) | se nei 12 mesi precedenti l’evento risultano accreditate da 1 a 4 mensilità di contribuzione |
| 40,21 euro (12 per cento) | se nei 12 mesi precedenti l’evento risultano accreditate da 5 a 8 mensilità di contribuzione |
| 53,61 euro (16 per cento) | se nei 12 mesi precedenti l’evento risultano accreditate da 9 a 12 mensilità di contribuzione |
Per quanto riguarda, infine, l’importo dell’assegno di maternità dei comuni i dettagli sono stati forniti nella circolare n. 16/2026:
- 413,10 euro mensili, 2.065,50 euro totali (misura piena);
- ISEE pari a 20.668,26 euro.
L’importo dell’assegno di maternità per lavori atipici e discontinui, invece, è paria 2.543,15 euro nella misura intera.
Per tutti gli altri dettagli si rimanda al testo integrale della circolare n. 47/2026.
Articolo originale pubblicato su Informazione Fiscale qui: Malattia, maternità e paternità: gli importi per il calcolo delle indennità INPS nel 2026