La guida alle novità per il congedo parentale nel 2026. I requisiti, la durata, gli importi spettanti e le istruzioni per fare domanda all’INPS
Come funziona il congedo parentale nel 2026 alla luce delle novità introdotte dalla Legge di Bilancio?
I genitori che lavorano possono beneficiare di un periodo di astensione dal lavoro e durante tale periodo viene loro riconosciuta un’indennità calcolata in base al valore dello stipendio percepito.
Dopo le recenti riforme della disciplina sul congedo parentale, anche con la Legge di Bilancio 2026 sono state introdotte importanti novità: fino al 2025 il congedo poteva essere richiesto fino ai 12 anni del bambino o della bambina mentre dal 2026 si può richiedere fino ai 14 anni.
In questa guida tutti i dettagli sul congedo parentale, dai requisiti, all’importo dell’indennità fino alle modalità di presentazione della domanda all’INPS.
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Congedo parentale 2026: cos’è, come funziona e quali sono le ultime novità
A differenza del congedo obbligatorio di maternità o paternità, il congedo parentale consiste in un periodo di astensione facoltativa dal lavoro.
Viene riconosciuto ai genitori che lavorano con l’obiettivo di fornire supporto nella cura del bambino o della bambina nei suoi primi anni di vita così da soddisfarne i bisogni affettivi e relazionali.
La misura prevede il riconoscimento di un’indennità economica in seguito alla presentazione di un’apposita domanda all’INPS.
Le regole che disciplinano il congedo parentale sono previste agli articoli da 32 a 38 del Testo Unico sulla tutela e il sostegno della maternità e della paternità, il decreto legislativo n. 151 del 2001, il quale è stato oggetto di diversi interventi di modifica a partire da quelli introdotti dal Dlgs n. 105/2022 che, nel recepire la direttiva UE indirizzata al miglioramento della conciliazione vita-lavoro, ha aumentato l’arco temporale entro il quale i genitori possono richiedere un periodo di astensione dal lavoro e soprattutto ha aggiunto ulteriori 3 mesi alla durata di fruizione dell’indennità.
Successivi interventi sono poi stati introdotti con le ultime Leggi di Bilancio (2023, 2024 e 2025) e infine da quella del 2026, in vigore da quest’anno. Le principali novità, come vedremo più avanti, riguardano la percentuale dell’indennità spettante e la fruizione del congedo.
A chi spetta, quali sono i requisiti e quanto dura?
L’indennità prevista dal congedo parentale INPS spetta a tutti i genitori lavoratori dipendenti, sia del privato sia del settore pubblico, inclusi i lavoratori naviganti, marittimi e dell’aviazione civile, ex IPSEMA.
Sono esclusi dal beneficio solamente i genitori:
- con rapporto di lavoro cessato o sospeso;
- lavoratori domestici;
- lavoratori a domicilio.
Il congedo parentale spetta quindi ai genitori in costanza di rapporto di lavoro, i quali possono assentarsi dal lavoro per un periodo complessivo di massimo 10 mesi, elevabili a 11 ma solo nel caso in cui il padre si astenga dal lavoro per un periodo, continuativo o frazionato, di almeno 3 mesi.
Fino al 2025 il periodo di congedo poteva essere richiesto entro i primi 12 anni di vita del bambino o della bambina. Come previsto dalla Legge di Bilancio 2026, da quest’anno l’astensione può essere richiesta fino ai 14 anni d’età del figlio o dall’ingresso in famiglia (fino alla maggiore età).
Dal 2026 si aggiungono, quindi, due anni al periodo massimo previsto per la fruizione del congedo. La novità si applica a tutte le forme di congedo previste previste dalla normativa e che vedremo a breve.
I periodi in questione possono essere fruiti dai genitori anche in contemporanea a condizione che non venga superato il limite complessivo di 11 mesi.
Ci sono però alcune regole in merito alla durata del congedo che vanno rispettate:
- la madre lavoratrice può beneficiare di un periodo non superiore a 6 mesi, oltre alla maternità;
- il padre lavoratore può richiedere un periodo non superiore a 6 mesi, elevabile a 7 nel caso in cui si astenga per un periodo non inferiore a 3 mesi;
- il genitore solo, madre o padre con affidamento esclusivo, ha diritto a un periodo continuativo o frazionato che può arrivare fino a 11 mesi.
Il congedo spetta al padre lavoratore dipendente anche durante il periodo di astensione obbligatoria della madre (a partire dal giorno successivo al parto) e anche se la stessa non lavora.
In ogni caso, è sempre possibile frazionare a ore il periodo spettante.
Attenzione: se il rapporto di lavoro cessa all’inizio o durante il periodo di congedo, il diritto viene meno dalla data di interruzione.
Il congedo parentale spetta con le stesse modalità anche ai lavoratori dipendenti genitori adottivi o affidatari. Una differente versione del congedo parentale spetta anche ai lavoratori e alle lavoratrici autonome. In questo caso ha una durata massima di tre mesi ciascuno per ogni figlio, da fruire entro il primo anno di vita del bambino o della bambina oppure dall’ingresso in famiglia.
Quanto si riceve?
I lavoratori e le lavoratrici dipendenti che beneficiano del congedo parentale possono ottenere un’indennità di importo pari al 30 per cento della retribuzione media giornaliera, che va calcolata in base alla retribuzione del mese precedente l’inizio del periodo di congedo.
L’indennità spetta entro i 14 anni di età del bambino o della bambina (o dall’ingresso in famiglia in caso di adozione o affidamento) e per un periodo massimo complessivo (madre e/o padre) di 9 mesi.
Come detto, i mesi di congedo totali che di cui i genitori possono beneficiare sono 9 elevabili a 11. Il 10° e l’11° mese non sono coperti dall’indennità al 30 per cento della retribuzione, a meno che il reddito individuale del genitore richiedente sia inferiore a 2,5 volte l’importo annuo del trattamento minimo di pensione (pari a 611,85 euro mensili per il 2026).
In questo caso anche il 10° e l’11° mese saranno indennizzati al 30 per cento.
Con le Leggi di Bilancio del 2023, del 2024 e del 2025 è stata introdotta una maggiorazione dell’indennità per tre dei mesi indennizzabili, la quale è passata dal 30 all’80 per cento della retribuzione.
Pertanto, ricapitolando, anche per il 2026, i genitori possono beneficiare:
- di massimo 3 mensilità di congedo parentale retribuite all’80 per cento (al rispetto delle condizioni previste);
- delle restanti mensilità retribuite al 30 per cento.
Sono previsti, come detto, alcuni criteri per l’accesso alla misura: la maggiorazione dell’indennità può essere richiesta sia dal padre sia dalla madre entro i 6 anni di vita del bambino o della bambina (o dall’ingresso in famiglia in caso di adozione). Inoltre si deve tenere conto della data di nascita/adozione e di quella relativa alla fine del congedo obbligatorio. La maggiorazione è riconosciuta ai genitori in alternativa tra loro.
A poter beneficiare di tutti e tre i mesi indennizzati all’80 per cento sono i neo genitori che terminano il periodo di congedo obbligatorio dal 1° gennaio 2025 in poi. Chi lo ha terminato nel 2024 avrà diritto a 2 mesi all’80 per cento. Un solo mese indennizzato pe chi lo ha terminato nel 2023.
Nella tabella di seguito sono riepilogate le condizioni per poter ottenere i mesi di congedo con indennità maggiorata.
| Anno di nascita/adozione | Fine del congedo obbligatorio (maternità/paternità) | Numero di mesi con maggiorazione dell’indennità all’80% spettanti |
|---|---|---|
| prima del 1° gennaio 2023 | dopo il 31 dicembre 2022 | 1 |
| 2023 | indifferente, purché il genitore sia dipendente | 1 |
| 2023 | dopo il 31 dicembre 2023 | 2 |
| 2024 | indifferente, purché il genitore sia dipendente | 2 |
| 2024 | dopo il 31 dicembre 2024 | 3 |
| 2025 | indifferente, purché il genitore sia dipendente | 3 |
L’INPS ha fornito tutte le istruzioni operative per la fruizione nella circolare n. 95/2025.
Come e quando fare domanda per il congedo parentale 2026
I genitori che intendono beneficiare dei periodi di congedo parentale devono inviare un’apposita domanda all’INPS prima dell’inizio del periodo richiesto. Se presentata successivamente verranno pagati solo i giorni dopo la data della richiesta.
Per inviare la domanda è necessario utilizzare il servizio online disponibile sul sito dell’INPS, accedendo con credenziali SPID (almeno di 2 livello), CIE o CNS.
In alternativa, la richiesta si può presentare presso enti di patronato e intermediari abilitati oppure tramite il contact center, chiamando il numero 803 164 (gratuito da rete fissa) oppure 06 164 164 (da rete mobile a pagamento, in base alla tariffa applicata dai diversi gestori).
Il sistema di gestione delle richieste è stato aggiornato per accogliere anche le domande che già indicano la volontà di fruire della maggiorazione dell’indennità.
Per richiedere l’indennità con aliquota maggiorata, dunque, è necessario spuntare la casella “SI” nella nuova dichiarazione “Dichiaro di voler richiedere l’indennizzo con aliquota maggiorata” inserita nella pagina “Dati domanda”.
Per la generalità delle lavoratrici e dei lavoratori dipendenti, l’indennità viene anticipata dal datore di lavoro.
Articolo originale pubblicato su Informazione Fiscale qui: Congedo parentale INPS 2026: come funziona, requisiti e novità