Gestione separata, aliquote, minimale e massimale per il calcolo dei contributi INPS 2026
Definiti i valori delle aliquote contributive e gli importi dei minimali e massimali per il calcolo dei contributi dovuti dagli iscritti alla Gestione separata dell’INPS nel 2026.
L’INPS ha pubblicato le tabelle con valori e importi di riferimento per l’anno in corso.
Rispetto al 2025, i valori di riferimento sono in aumento.
Minimale e massimale di reddito sono fissati rispettivamente a 18.808 euro e a 122.295 euro.
Aliquote gestione separata INPS 2026: come cambia il massimale INPS
Arrivano le istruzioni INPS per il calcolo dei contributi di lavoratori e lavoratrici iscritte alla gestione separata.
Con la circolare n. 8/2026, l’Istituto ha comunicato le aliquote contributive di riferimento e il valore minimale e massimale del reddito da considerare per il calcolo della contribuzione dovuta nel corso dell’anno.
Per quanto riguarda collaboratori e figure assimilate, l’aliquota contributiva e di computo per il 2026 è pari al 33 per cento.
A questa, poi, vanno aggiunte le seguenti aliquote:
- 0,50 per cento per maternità, assegni per il nucleo familiare e malattia, anche in caso di non degenza ospedaliera;
- 0,22 per cento per la tutela della maternità e paternità;
- 1,31 per cento per la DIS-COLL, l’indennità di disoccupazione.
Il perimetro della gestione separata, ricordiamo, è stato esteso nel 2025 per includere anche i titolari di incarichi di ricerca e gli addetti al controllo delle corse ippiche. Tutte le novità sono state illustrate dall’INPS nella circolare n. 142/2025.
Nella tabella di seguito sono dunque riepilogate le aliquote contributive dovute alla Gestione separata nel 2026 dai committenti.
| Codice | Tipo rapporto. Soggetti senza altra copertura previdenziale obbligatoria, non titolari di pensione e di P. IVA | IVS | Malattia, maternità, ANF | Maternità ex D.M. 12.7.2007 | DIS-COLL | Totale |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1a - 1e | amministratore di società, associazione e altri enti con o senza personalità giuridica | 33,00 | 0,50 | 0,22 | 1,31 | 35,03 |
| 1b | sindaco di società, associazione e altri enti con o senza personalità giuridica | 33,00 | 0,50 | 0,22 | 1,31 | 35,03 |
| 1c | revisore di società, associazione e altri enti con o senza personalità giuridica | 33,00 | 0,50 | 0,22 | 1,31 | 35,03 |
| 1d | liquidatore di società | 33,00 | 0,50 | 0,22 | 1,31 | 35,03 |
| 02 | collaboratore di giornali, riviste, enciclopedie e simili | 33,00 | 0,50 | 0,22 | 1,31 | 35,03 |
| 03 | partecipante a collegi e commissioni | 33,00 | 0,50 | 0,22 | 33,72 | |
| 04 | amministratore di enti locali (d.m. 25.5.2001) | 33,00 | 0,50 | 0,22 | 33,72 | |
| 05 | dottorato di ricerca, assegno, borsa di studio | 33,00 | 0,50 | 0,22 | 1,31 | 35,03 |
| 06 | co.co.co. (con contratto a progetto/programma di lavoro/fase) | 33,00 | 0,50 | 0,22 | 1,31 | 35,03 |
| 07 | venditore porta a porta | 33,00 | 0,50 | 0,22 | 33,72 | |
| 09 | rapporti occasionali autonomi (legge n. 326/2003 art. 44) | 33,00 | 0,50 | 0,22 | 33,72 | |
| 11 | collaborazioni coordinate e continuative presso pp.aa. | 33,00 | 0,50 | 0,22 | 1,31 | 35,03 |
| 12 | rapporti di co.co.co. prorogati | 33,00 | 0,50 | 0,22 | 1,31 | 35,03 |
| 13 | associati in partecipazione (dal 2004 al 2015) | 33,00 | 0,50 | 0,22 | 33,72 | |
| 14 | formazione specialistica | 33,00 | 0,50 | 0,22 | 33,72 | |
| 17 | consulente parlamentare | 33,00 | 0,50 | 0,22 | 1,31 | 35,03 |
| 18 | collaborazioni coordinate e continuative - d.lgs. n. 81/2015 | 33,00 | 0,50 | 0,22 | 1,31 | 35,03 |
| 19 | amministratore di enti locali iscritti in gs come liberi professionisti | 25,00 | 0,50 | 0,22 | 0,35 | 26,07 |
| 20 | collaborazioni coordinate e continuative covid-19 – ordinanza 24.10.2020 DPCM protezione civile | 33,00 | 0,50 | 0,22 | 1,31 | 35,03 |
Al fine del calcolo della contribuzione dovuta, l’INPS ricorda che l’aliquota (comprensiva dell’aliquota IVS e delle aliquote aggiuntive indicate) deve essere applicata sul reddito delle attività determinato con gli stessi criteri stabiliti per l’individuazione della base imponibile dell’IRPEF, risultante dalla relativa dichiarazione annuale dei redditi o dagli accertamenti definitivi (se non diversamente disciplinato come, ad esempio, per i compensi erogati ai dottorati di ricerca o incarichi di ricerca).
Le aliquote 2026 per il lavoro sportivo
Per quanto riguarda il lavoro sportivo, nel 2026 l’aliquota contributiva e di computo per i collaboratori e le figure assimilate è pari al 25 per cento a fini IVS. Si ricorda che la contribuzione si applica una volta superati i 5.000 euro annui di compenso e che deve essere calcolata sul 50 per cento dell’imponibile contributivo.
A queste si aggiungono le stesse aliquote aggiuntive indicate in precedenza, calcolate sulla totalità dei compensi al netto della franchigia di 5.000 euro.
Le aliquote di riferimento sono riassunte nella tabella.
| Codice | Tipo rapporto | IVS | Maternità, Malattia, ANF | Maternità ex D.M. 12.7.2007 | DISCOLL | Totale |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D1 | COLLABORAZIONI COORDINATE E CONTINUATIVE – D.Lgs n. 36/2021 art. 35, comma 8 quinquies, società e associazioni sportive dilettantistiche ed enti terzo settore – collaboratori non assicurati presso altre forme di previdenza obbligatorie o titolari di pensione diretta – riforma dello sport | 25% | 25% | |||
| D2 | COLLABORAZIONI COORDINATE E CONTINUATIVE – D.Lgs n. 36/2021 art. 35, comma 8 quinquies, società e associazioni sportive dilettantistiche ed enti terzo settore – collaboratori non assicurati presso altre forme di previdenza obbligatorie o titolari di pensione diretta – aliquota prestazioni non pensionistiche – riforma dello sport | 0,50% | 0,22% | 1,31% | 2,03% | |
| D3 | COLLABORAZIONI COORDINATE E CONTINUATIVE – D.Lgs n.36/2021 art.35, comma 8 quinquies, società e associazioni sportive dilettantistiche ed enti terzo settore – collaboratori sportivi assicurati presso altre forme di previdenza obbligatorie o titolari di pensione diretta – riforma dello sport | 24% | 24% | |||
| D4 | COLLABORAZIONI COORDINATE E CONTINUATIVE – D.Lgs. 36/2021 art. 3 – collaboratori amministrativo gestionali non assicurati presso altre forme di previdenza obbligatorie o titolari di pensione diretta – riforma dello sport | 25% | 25% | |||
| D5 | COLLABORAZIONI COORDINATE E CONTINUATIVE – D.Lgs 36/2021 art.37 – Collaboratori amministrativo gestionali non assicurati presso altre forme di previdenza obbligatorie o titolari di pensione diretta –aliquota prestazioni non pensionistiche – riforma dello sport | 0,50% | 0,22% | 1,31% | 2,03% | |
| D6 | COLLABORAZIONI COORDINATE E CONTINUATIVE – D.Lgs. 36/2021 art. 37 – collaboratori amministrativo gestionali assicurati presso altre forme di previdenza obbligatorie o titolari di pensione diretta riforma dello sport | 24% | 24% | |||
| D7 | LAVORATORI DIPENDENTI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE AUTORIZZATI AD ATTIVITA’ RETRIBUITA – D.lgs n. 36/2021 art. 25, comma 6 – riforma sport | 24% | 24% |
Aliquote contributive e di computo per i professionisti
Le aliquote previste nel 2026 per i lavoratori autonomi, titolari di posizione fiscale ai fini dell’imposta sul valore aggiunto, iscritti alla Gestione separata e non assicurati ad altre forme di previdenza né pensionati sono le seguenti:
- 25 per cento, aliquota contributiva per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti (IVS);
- 0,72 per cento, aliquota per la tutela relativa alla maternità, assegni per il nucleo familiare, degenza ospedaliera, malattia e congedo parentale;
- 0,35 per cento per l’ISCRO.
Pertanto, l’aliquota contributiva complessiva dovuta dai professionisti alla Gestione separata è pari al 26,07 per cento.
| Professionisti | Aliquote |
|---|---|
| Soggetti non assicurati presso altra forma di previdenza obbligatoria | 26,07 per cento (25,00 IVS + 0,72 aliquota aggiuntiva + 0,35 ISCRO) |
Per i titolari di reddito autonomo (art. 53 del TUIR), pensionati o assicurati presso altre forme di previdenza obbligatorie e obbligati alla contribuzione presso la Gestione separata, invece, l’aliquota è confermata al 24 per cento anche per il 2026.
Per quanto riguarda, poi, i professionisti del settore sportivo dilettantistico, il pagamento scatta al superamento del limite di 5.000 euro annui.
| Professionisti settore sportivo dilettantistico | Aliquote |
|---|---|
| Soggetti non assicurati presso altra forma di previdenza obbligatoria | 25 per cento IVS calcolato sul 50 per cento dei compensi al netto della franchigia di 5.000 euro 1,07 per cento (0,50 per cento + 0,22 per cento aliquota aggiuntiva + 0,35 per cento ISCRO) calcolato sul totale dei compensi percepiti al netto della franchigia di 5.000,00 euro annui |
“Nel caso di soggetto coperto da altra forma di previdenza obbligatoria o titolare di pensione diretta, l’aliquota è pari al 24% ai soli fini IVS e, fino al 31 dicembre 2027, calcolato sul 50% dei compensi percepiti.”
Minimale, massimale e importi
Come noto, i contributi INPS dovuti per gli iscritti alla Gestione separata sono ripartiti tra collaboratore e committente nel modo seguente:
- un terzo per il collaboratore;
- due terzi per il committente.
Le aziende committenti devono procedere tramite modello F24 (modello F24 EP per le Amministrazioni pubbliche) al versamento della contribuzione entro il giorno 16 del mese successivo a quello in cui viene erogato il compenso.
Nel caso dei professionisti, invece, sono loro stessi a dover versare i contributi dovuti entro le scadenze fiscali previste per il pagamento delle imposte sui redditi (saldo 2025, primo e secondo acconto 2026). Il versamento va effettuato tramite modello F24 telematico e l’acconto deve essere calcolato applicando le aliquote in vigore per il 2026.
Inoltre, come previsto dall’articolo 51 del TUIR, si applica il principio di cassa allargato, per cui le somme corrisposte entro il 12 gennaio si considerano percepite nell’anno di imposta precedente. Pertanto, devono essere applicate le aliquote contributive previste per l’anno di imposta 2025.
Infine, l’INPS riporta i valori del massimale e del minimale di reddito per il calcolo dei contributi INPS dovuti dagli iscritti alla Gestione separata:
- massimale: 122.295 euro;
- minimale: 18.808 euro.
Pertanto, le aliquote per il 2026 si applicano, con i criteri sopra indicati, facendo riferimento ai redditi conseguiti dagli iscritti alla Gestione separata fino al raggiungimento del citato massimale.
Gli iscritti a cui è applicata l’aliquota del 24% avranno l’accredito dell’intero anno con un contributo annuo di 4.513,92 euro.
Gli iscritti per i quali il calcolo della contribuzione avviene applicando l’aliquota maggiore avranno l’accredito con un contributo annuale pari ai seguenti importi:
- Professionisti:
- 4.903,25 euro (di cui 4.702,00 euro ai fini pensionistici) per chi applica l’aliquota del 26,07%;
- 4.702 euro ai fini pensionistici per i lavoratori autonomi sportivi che producono reddito di cui all’articolo 53 del TUIR del settore dilettantistico, applicando l’aliquota del 25% ai fini IVS e 201,25 euro per aliquota aggiuntiva per prestazioni minori pari all’1,07%.
- Parasubordinati e figure assimilate:
- 6.342,06 euro (di cui 6.206,64 euro ai fini pensionistici euro) per i collaboratori e le figure assimilate che applicano l’aliquota del 33,72%;
- 6.588,44 euro (di cui 6.206,64 euro ai fini pensionistici) per i collaboratori e le figure assimilate che applicano l’aliquota del 35,03%;
- 4.903,25 euro (di cui 4.702,00 euro ai fini pensionistici) per i soli amministratori di enti locali iscritti in Gestione separata come Liberi professionisti per i quali l’Ente locali applica l’aliquota del 26,07%;
- 6.588,44 euro (di cui 6.206,64 euro ai fini pensionistici) per i magistrati onorari confermati che esercitano le funzioni in via non esclusiva – articolo 15-bis, commi 3 e 5, del decreto-legge n. 75/2023, in assenza di altra forma di previdenza obbligatoria, per i quali si applica l’aliquota del 35,03%;
- 4.895,72 euro (di cui 4.513,92 euro ai fini pensionistici) per i magistrati onorari confermati che esercitano le funzioni in via non esclusiva – articolo 15-bis, commi 3 e 5, del decreto-legge n. 75/2023, in presenza di altra forma di previdenza obbligatoria (compreso per gli iscritti presso la cassa nazionale di previdenza ed assistenza forense), per i quali si applica l’aliquota del 26,03%;
- 4.702,00 euro per le collaborazioni coordinate e continuative e figure similari dei lavoratori sportivi del settore dilettantistico, applicando l’aliquota del 25% ai fini pensionistici e 381,80 euro per l’aliquota aggiuntiva per le prestazioni minori pari al 2,03%.
Articolo originale pubblicato su Informazione Fiscale qui: Aliquote gestione separata INPS 2026: come cambia l’importo dei contributi