Indennità di disoccupazione ALAS per lavoratori autonomi dello spettacolo: istruzioni INPS sulla domanda

Giulia Zaccardelli - Leggi e prassi

Con la circolare numero 8 del 14 gennaio 2022, l'INPS rende note le istruzioni per fare domanda di ALAS, la disoccupazione per i lavoratori autonomi dello spettacolo che perdono il lavoro a partire dal 1° gennaio 2022. Requisiti di accesso, criteri di calcolo e modalità di richiesta.

Indennità di disoccupazione ALAS per lavoratori autonomi dello spettacolo: istruzioni INPS sulla domanda

Per i lavoratori autonomi dello spettacolo che perdono involontariamente il lavoro dal 1° gennaio 2022, è in vigore la nuova indennità di disoccupazione ALAS.

Istituita dall’articolo 66 del Decreto Sostegni bis, la circolare INPS numero 8 del 14 gennaio comunica le istruzioni operative.

ALAS viene erogata in misura pari al 75 per cento del reddito medio mensile, per un tempo massimo di sei mesi, ed è incompatibile con altre prestazioni previdenziali.

Vediamo nello specifico quali sono i requisiti per fare domanda, le modalità di presentazione, la durata dell’indennità e le dette incompatibilità.

Indennità di disoccupazione ALAS per lavoratori autonomi dello spettacolo: istruzioni INPS sulla domanda

Con la circolare INPS numero 8 del 14 gennaio 2022, l’Istituto comunica le istruzioni operative per percepire l’ALAS, ossia l’indennità di disoccupazione per i lavoratori autonomi dello spettacolo.

Introdotta dall’articolo 66 comma 7 del Decreto Sostegni bis, la prestazione viene erogata per i lavoratori che perdono involontariamente il lavoro dal 1° gennaio 2022.

Possono richiederla gli iscritti al Fondo pensioni per i lavoratori dello spettacolo che siano:

  • lavoratori autonomi che prestano attività artistica o tecnica, direttamente connessa con la produzione e la realizzazione di spettacoli, a tempo determinato;
  • lavoratori autonomi che prestano attività a tempo determinato al di fuori delle ipotesi sopra riportate;
  • lavoratori autonomi esercenti attività musicali.

I riferimenti legislativi sono al Decreto Legislativo 182/1997, articolo 2 comma 1 lettere a) e b), e al Decreto Legislativo del Capo provvisorio dello Stato 708/1947, articolo 3 comma 1 punto 23-bis.

Questi lavoratori autonomi dello spettacolo possono richiedere l’indennità di disoccupazione se, nel momento in cui presentano la domanda:

  • non svolgono rapporti di lavoro autonomo o subordinato;
  • non ricevono un trattamento pensionistico diretto a carico di gestioni previdenziali obbligatorie;
  • non ricevono il Reddito di cittadinanza o, come precisa la circolare INPS, non siano componenti di un nucleo familiare beneficiario;
  • hanno versato contributi per 15 giornate lavorative nel periodo che va dal 1° gennaio dell’anno precedente quello in cui hanno cessato involontariamente di lavorare. L’INPS specifica che sono validi anche quelli figurativi versati a titolo di congedo obbligatorio di maternità e parentale;
  • il reddito complessivo, non solo quello connesso all’attività autonoma di spettacolo, dichiarato nell’anno precedente alla richiesta di indennità, non supera i 35.000 euro.

L’ALAS non sostituisce né si cumula con l’indennità di maternità e di malattia.

Circolare INPS numero 8 del 14 gennaio 2022
Articolo 66, commi da 7 a 16, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, recante “Misure urgenti connesse all’emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali”. Disposizioni in materia di indennità di disoccupazione a favore dei
lavoratori autonomi dello spettacolo (ALAS). Istruzioni contabili. Variazioni al piano dei conti.

Indennità di disoccupazione ALAS: i beneficiari possono fare domanda attraverso il Patronato o sul sito INPS

I beneficiari dell’ALAS devono farne richiesta entro 68 giorni dal momento in cui perdono involontariamente il lavoro.

Se non fanno domanda entro tale termine, perdono il diritto a ricevere la disoccupazione.

I 68 giorni decorrono:

  • dalla data di cessazione dell’ultimo rapporto lavorativo che dà diritto alla ricezione dell’indennità;
  • dalla data di cessazione del periodo di maternità indennizzato;
  • dalla data di cessazione del periodo di malattia indennizzato o di infortunio sul lavoro/malattia professionale.

Per i lavoratori che hanno perso involontariamente il lavoro tra il 1° gennaio e il 14 gennaio 2022, quando è stata pubblicata la circolare in esame, il termine di 68 giorni decorre a partire da quest’ultima data.

La domanda viene presentata sul sito INPS o presso i patronati.

Per la presentazione telematica, è necessario che il potenziale beneficiario sia in possesso di:

  • SPID di II livello;
  • CIE;
  • CNS.

La domanda può essere presentata anche tramite Contact Center integrato, al numero verde 803 164, o al numero 06 164 164.

Indennità di disoccupazione ALAS: non cumulabilità con indennità di maternità e di malattia

Se ALAS si sovrappone ad un periodo in cui il beneficiario riceve l’indennità di maternità o di malattia, il termine di 68 giorni si modifica in questo modo, come riporta l’esempio della circolare INPS:

  • se la lavoratrice perde il lavoro il 31 maggio 2022, e inizia il periodo di maternità il 1° luglio 2022, il termine per la presentazione della domanda ALAS inizia a decorrere subito, e si sospende dal momento in cui inizia la maternità, fino al termine, ossia fino al 1° dicembre 2022. La parte residua dei 68 giorni continua a decorrere dal 2 dicembre 2022, e scade l’8 gennaio 2023;
  • se la lavoratrice inizia il periodo di maternità il 1° maggio 2022 e perde il lavoro il 31 maggio 2022, i 68 giorni iniziano a decorrere dal momento in cui termina il periodo di maternità, ossia dal 1° ottobre 2022, e scadono il 7 dicembre 2022.

Stesso discorso vale nel caso in cui il lavoratore o la lavoratrice maturi i requisiti per ricevere l’indennità di malattia comune INPS, o per infortunio sul lavoro/malattia professionale INAIL:

  • se il lavoratore perde il lavoro il 31 luglio 2022, e inizia la malattia o l’infortunio il 1° settembre 2022, con termine il 30 settembre 2022, i 68 giorni iniziano a decorrere subito, e si sospendono dal 1° settembre fino a quando termina l’indennità. Riprendono a decorrere dal giorno successivo, ossia dal 2 settembre 2022;
  • se il lavoratore perde il lavoro il 31 luglio 2022, e inizia un periodo di malattia o di infortunio il 20 luglio 2022, che termina il 31 agosto 2022, i 68 giorni iniziano a decorrere dal 1° settembre 2022.

Indennità di disoccupazione ALAS: si può ricevere dall’ottavo giorno successivo alla cessazione del lavoro autonomo

L’indennità ALAS viene ricevuta:

  • a partire dall’ottavo giorno dal momento in cui il potenziale beneficiario perde il lavoro, se quest’ultimo fa domanda entro tale termine;
    • dal giorno successivo alla presentazione della domanda ALAS, se il potenziale beneficiario ne fa domanda tra l’ottavo e il sessantottesimo giorno;
  • dall’ottavo giorno successivo alle date di fine dei periodi di maternità/malattia/infortunio sul lavoro/malattia professionale, se il potenziale beneficiario fa domanda entro tale termine;
    • dal giorno successivo alla presentazione della domanda, presentata tra l’ottavo e il sessantottesimo giorno.

Indennità di disoccupazione ALAS: l’importo è pari al 75 per cento del reddito medio mensile

Il lavoratore in stato di disoccupazione riceve un’indennità ALAS calcolata sul reddito medio mensile, calcolato nel modo seguente:

Reddito imponibile a fini previdenziali rilevato nell’anno in cui è cessato il rapporto di lavoro autonomo e in quello precedente/numero di mesi di contribuzione o frazione di essi presenti in questo periodo

Il reddito imponibile è quello che risulta dai contributi versati al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo.

L’indennità è pari al 75 per cento del reddito medio mensile inferiore o pari, per il 2021, a 1.227,55 euro.

Se il reddito medio mensile è superiore a 1.227,55 euro, l’indennità ALAS è il 75 per cento di quest’ultimo; alla somma risultante bisogna aggiungere un ulteriore 25 per cento sulla differenza tra il reddito percepito e 1.227,55 euro.

L’indennità non può comunque essere superiore a 1.335,40 euro.

Indennità di disoccupazione ALAS: incompatibilità con altre prestazioni

Come già esposto, il potenziale beneficiario dell’ALAS non deve ricevere nessun trattamento pensionistico. In particolare, non deve ricevere:

  • la pensione per gli iscritti all’AGO, l’Assicurazione Generale Obbligatoria;
  • altre forme esclusive, sostitutive, esonerative e integrative dell’AGO;
  • la pensione di invalidità per lavoratori autonomi disposta dalla Legge 335/1995, articolo 2 comma 26;
  • altro trattamento pensionistico erogato dagli enti di previdenza previsti dal Decreto Legislativo 509/1994;
  • altro trattamento pensionistico erogato dagli enti di previdenza previsti dal Decreto Legislativo 103/1996;
  • l’APE sociale.

L’indennità ALAS è incompatibile anche con l’assegno di invalidità civile, sia se questo viene percepito prima della disoccupazione, sia se i requisiti maturano mentre il beneficiario riceve l’indennità.

In questo caso, egli può scegliere: se opta per ALAS, può rinunciarvi in qualsiasi momento e ottenere nuovamente il pagamento dell’assegno di invalidità.

Tuttavia, la rinuncia è definitiva. Il beneficiario di ALAS non può più ricevere la parte residua di questa prestazione.

Infine, ALAS è incompatibile anche con:

  • la NASpI;
  • la DIS-COLL;
  • l’indennità di disoccupazione agricola.

Indennità di disoccupazione ALAS: può essere ricevuta per un massimo di sei mesi e dà diritto alla contribuzione figurativa

L’indennità ALAS viene corrisposta per un numero di giornate pari alla metà delle giornate di contribuzione versata o accreditata al Fondo pensioni per i lavoratori dello spettacolo.

Il periodo di riferimento va dal 1° gennaio dell’anno precedente a quello in cui il lavoratore ha perso il lavoro.

La disoccupazione non può essere comunque percepita per più di 6 mesi, che corrispondono a 156 giornate contributive.

Tra le giornate contributive rientrano anche quelle in cui il lavoratore o la lavoratrice ha ricevuto l’indennità di maternità o di paternità, e i giorni di congedo parentale, durante i quali matura la contribuzione figurativa.

Per i giorni indennizzati da ALAS, la legge riconosce i contributi figurativi, entro un limite di retribuzione pari a 1,4 volte l’importo massimo mensile dell’indennità ricevuta nell’anno in corso.

Quindi, se l’importo massimo ricevuto per il 2022 è 1.335,40 euro, la contribuzione figurativa è pari a 1.869,56 euro (1.335,40 per 1,4).

Questi contributi sono validi per integrare il requisito dell’anzianità pensionistica.

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