IMU fabbricati rurali, le regole da applicare nei rilievi del dipartimento finanze

Tommaso Gavi - IMU

IMU fabbricati rurali, tra gli aspetti presi in considerazione dai rilievi del Dipartimento delle Finanze del MEF ci sono i requisiti oggettivi previsti dalla normativa dopo le modifiche della Legge di Bilancio 2020. I comuni che hanno previsto ulteriori requisiti soggettivi devono rivedere i regolamenti approvati.

IMU fabbricati rurali, le regole da applicare nei rilievi del dipartimento finanze

IMU fabbricati rurali, quali sono le regole da applicare?

Le riepiloga il Dipartimento delle Finanze nel documento “Rilievi imposta municipale propria (IMU)”, il documento che affronta diversi argomenti riguardanti gli atti adottati dai Comuni in materia di IMU, alla luce delle novità previste dalla Legge di Bilancio 2020.

Un aspetto su cui si sofferma il documento è l’errata applicazione delle aliquote di imponibilità dei fabbricati rurali a uso strumentale deliberate dagli enti locali.

Il Dipartimento delle Finanze richiama i requisiti oggettivi della normativa per l’applicazione dell’aliquota dello 0,1 per cento che il comune può ridurre fino ad azzerarla.

IMU fabbricati rurali, le regole da applicare nei rilievi del dipartimento finanze

Le regole IMU da applicare ai fabbricati rurali sono uno degli aspetti contenuti dal documento “Rilievi imposta municipale propria (IMU)”, pubblicato dal Dipartimento delle Finanze del MEF.

MEF - Rilievi pubblicati dal Dipartimento Finanze
Rilievi imposta municipale propria (IMU).

Nel documento vengono affrontati diversi argomenti relativi agli atti adottati dagli enti locali, con l’obiettivo di diminuire le potenziali occasioni di contenzioso con i cittadini e favorire la spontanea rimozione in autotutela dei vizi di legittimità presenti nei regolamenti e nelle delibere già in vigore.

Tra gli aspetti contenuti nel documento, viste anche le novità della Legge di Bilancio 2020, ci sono:

  • l’abitazione principale;
  • i fabbricati diversi dall’abitazione principale;
  • i terreni agricoli;
  • le aree fabbricabili;
  • le esenzioni.

Molti rilievi si concentrano sull’errata applicazione delle aliquote di imponibilità dei fabbricati rurali a uso strumentale deliberate dagli enti locali.

Tali immobili hanno beneficiato dell’esenzione dall’imposta dal 2014, in base all’articolo 1, comma 708, legge n. 147/2013, mentre sono rientrati tra i beni soggetti a IMU dal 2020.

L’aliquota base da applicare è quella dello 0,1 per cento, tuttavia il comune può ridurla fino all’azzeramento.

Il documento fa il punto sui requisiti oggettivi previsti dalla legge mentre spiega in quali casi non è corretto applicare dei requisiti soggettivi.

IMU fabbricati rurali: requisiti oggettivi e soggettivi

Il Dipartimento delle Finanze invita a rivedere, innanzitutto la definizione di tali fabbricati in relazione all’IMU.

Nello specifico il testo contestato è il seguente:

“Costituiscono immobili rurali strumentali i fabbricati classificati in Cat. D/10 o con annotazione di ruralità, utilizzati da soggetti che svolgano attività agricola non in modo occasionale, bensì nell’ambito di un’attività di impresa, ove il possessore/conduttore dell’immobile sia in grado di provare l’esistenza di un reddito da lavoro”.

Nello specifico viene evidenziata la contraddittorietà tra il requisito soggettivo del possessore o conduttore dell’immobile di un reddito da lavoro derivante dallo svolgimento di attività agricola e dei requisiti di imprenditore agricolo professionale previsti dall’articolo 1 del Dlgs n. 99/2004.

Con le modifiche introdotte dalla Legge di Bilancio 2020, per individuare l’uso strumentale dei fabbricati rurali viene sottolineato quanto previsto dall’articolo 9, comma 3 del Dl n. 557/1993.

L’immobile deve rientrare nella categoria D/10 o deve essere attestata la condizione da un’apposita annotazione.

Stando a quanto previsto dall’articolo 2135 del codice civile, infatti, i requisiti sono di carattere oggettivo mentre non rilevano quelli di carattere soggettivo (ovvero connessi alla persona).

Sulla stessa linea si muovono anche i chiarimenti della risposta n. 369/2019 dell’Agenzia delle Entrate, che si concentra sui requisiti necessari per la condizione di ruralità di fabbricati strumentali e abitazioni.

Il documento di prassi specifica che:

“con riferimento alle costruzioni agricole, non deve ritenersi rilevante e necessaria la sussistenza di una superficie posseduta maggiore di 10.000 mq (in relazione al terreno cui il fabbricato è asservito), né di un reddito derivante dall’attività agricola del soggetto che conduce il fondo che sia maggiore del 50 per cento del suo reddito complessivo”.

Di contro venivano richiamate le attività agricole previste dall’articolo 2135 cc, per la strumentalità del fabbricato.

I comuni che hanno previsto ulteriori condizioni rispetto ai requisiti oggettivi previsti dalla legge dovranno rivedere i propri regolamenti approvati.

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