IMU 2022, chi paga il saldo? I soggetti obbligati tra casi di esenzione e novità

Chi paga il saldo IMU 2022? Tra casi di esenzione e novità, focus sulla platea di soggetti obbligati a rispettare la scadenza del 16 dicembre: le regole da seguire

IMU 2022, chi paga il saldo? I soggetti obbligati tra casi di esenzione e novità

Chi paga il saldo IMU 2022? La risposta è apparentemente semplice, ma per individuare la platea di soggetti obbligati bisogna tener conto di una serie di novità, agevolazioni ed esenzioni.

In linea generale deve versare l’imposta municipale propria chiunque possegga fabbricati, escluse le abitazioni principali classificate nelle categorie catastali diverse da A/1, A/8 e A/9, aree fabbricabili e terreni agricoli.

Ma il discorso sulla platea di cittadine e cittadini interessati dalla scadenza del 16 dicembre è più articolato e complesso. Un’eccezione su tutte? Quella che riguarda la prima casa per la quale l’imposta non è dovuta.

In vista dell’appuntamento con il saldo IMU, una panoramica delle regole da seguire.

IMUScadenza
Prima rata - Acconto 16 giugno 2022 (con aliquote 2021)
Seconda rata - Saldo ed eventuale conguaglio 16 dicembre 2022 (con aliquote pubblicate entro ottobre 2022)

IMU 2022, tra soggetti obbligati ed esenzioni

IMU 2022, chi paga il saldo?

Per definire la platea di soggetti obbligati al pagamento dell’IMU 2022, entro la scadenza del 16 dicembre, è necessario fissare alcuni punti fermi.

L’imposta municipale è stata ridefinita dalla Legge di Bilancio 2020 che ha abolito, a partire dall’anno 2020, l’imposta Unica comunale e, tra i tributi che la componevano, la TASI.

Nonostante le novità introdotte, il presupposto per il versamento dell’imposta è rimasto lo stesso:

  • il possesso di fabbricati, esclusa la prima casa a patto che non rientri tra le seguenti categorie catastali:
    • abitazioni di tipo signorile;
    • abitazioni in ville;
    • castelli, palazzi di eminenti pregi artistici o storici.
  • possesso di aree fabbricabili;
  • possesso di terreni agricoli.

I due versamenti, acconto entro il 16 giugno e saldo con eventuale conguaglio il 16 dicembre, devono essere effettuati dalle seguenti tipologie di cittadini:

  • proprietari dell’immobile;
  • titolari del diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sull’immobile;
  • genitori assegnatari della casa familiare a seguito di provvedimento del giudice;
  • concessionari, nel caso di concessione di aree demaniali;
  • locatari per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria.

Come specifica il Ministero dell’Economia e delle Finanze sul portale istituzionale, l’imposta è “dovuta esclusivamente dai suddetti soggetti e non anche dall’occupante dell’immobile (il quale era assoggettato alla TASI, che è stata abolita dalla legge di bilancio 2020)”.

IMU 2022, quali soggetti non devono effettuare il pagamento del saldo?

Questa prima definizione di soggetti obbligati al pagamento dell’IMU ci permette di escludere alcune categorie di contribuenti.

Non devono provvedere ad alcun versamento entro le date di scadenza del 16 giugno e del 16 dicembre 2022:

  • l’inquilino dell’immobile (l’imposta viene versata dal titolare dei diritti reali);
  • il nudo proprietario (quando sull’immobile c’è un usufrutto);
  • la società di leasing concedente (paga l’utilizzatore);
  • il comodatario (paga il comodante in quanto titolare dell’immobile);
  • l’affittuario dell’azienda se l’azienda comprende un immobile (il versamento compete al proprietario dell’azienda e quindi dell’immobile che l’ha concessa in affitto);
  • il coniuge non assegnatario in caso di separazione o divorzio (paga il coniuge che ha ricevuto l’uso dell’immobile).

Esenzione IMU 2022 prima casa: chi paga e chi invece non deve versare il saldo

Dopo aver definito il presupposto dell’imposta, per delineare la meglio la platea di soggetti passivi IMU è necessario fare chiarezza sul concetto di abitazione principale, per cui l’imposta municipale propria non è dovuta.

Il caso di esenzione più conosciuto è quello che riguarda la prima casa, ma a voler essere precisi, bisogna specificare che si tratta di una previsione normativa che esclude questa categoria di immobili dal campo di applicazione dell’imposta e non di una agevolazione.

Fanno eccezione solo gli immobili di lusso per cui è necessario in ogni caso effettuare i versamenti.

Categoria catastaleTipologia di immobile
A/1 Abitazioni di tipo signorile
A/8 Abitazioni in ville
A/9 Castelli, palazzi di eminenti pregi artistici o storici

In linguaggio gergale, si dice che non si paga l’IMU sulla prima casa, ma il concetto di abitazione principale ha bisogno di un approfondimento.

Una sua definizione è contenuta nella legge di Bilancio 2020, al comma 741, lettera b), dell’articolo 1:

“Per abitazione principale si intende l’immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e i componenti del suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. (...) Per pertinenze dell’abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un’unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all’unità ad uso abitativo”.

Due sono i requisiti da rispettare:

  • residenza anagrafica del possessore e del nucleo familiare;
  • dimora abituale, cioè luogo in cui il soggetto risiede in maniera continuativa nel tempo.

Sul punto bisogna, però, considerare la Sentenza della Corte Costituzionale numero 209 del 13 ottobre 2022 che ha ripristinato la doppia esenzione per i coniugi con residenze in abitazioni differenti, sia se situate nello stesso comune che in comuni diversi, superando la necessità di rispettare il duplice requisito della residenza anagrafica e della dimora abituale non solo per il possessore ma anche per il suo nucleo familiare.

Emerge, in ogni caso, chiaramente che prima casa e abitazione principale non sono la stessa cosa.

I due termini, anche se possono sembrare simili, non possono essere usati come sinonimi. L’utilizzo come dimora abituale è l’elemento di discrimine.

Gli immobili che possono rientrare tra le abitazioni principali

Ci sono, poi, anche altri immobili che possono essere assimilati alla prima casa e, quindi, beneficiare dello stesso trattamento:

  • le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
  • le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in assenza di residenza anagrafica;
  • i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008, adibiti ad abitazione principale;
  • la casa familiare assegnata al genitore affidatario dei figli, a seguito di provvedimento del giudice che costituisce altresì, ai soli fini dell’applicazione dell’imposta, il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario stesso;
  • un solo immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto e non concesso in locazione dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e, fatto salvo quanto previsto dall’art. 28, comma 1, del D. Lgs. 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica.

Spetta, poi, ai singoli comuni la scelta di riservare lo stesso trattamento previsto per l’abitazione principale per l’unità immobiliare posseduta da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a patto, però, che l’immobile non risulti locato.

In caso di più unità immobiliari, l’agevolazione può comunque essere applicata una sola volta.

Con una modifica alla normativa approvata nel 2020, invece, sono stati esclusi dall’esenzione IMU per la prima casa i cittadini italiani residenti all’estero già pensionati nei Paesi di residenza.

L’ingresso nella platea di soggetti obbligati è stato mitigato con la Legge di Bilancio 20221 da una riduzione del 50 per cento della somma dovuta, a patto che l’immobile non sia locato o dato in comodato d’uso. Riduzione potenziata dall’ultima Manovra solo per il 2022 che ha portato al 37,5 per cento il valore delle somme dovute.

Gli altri casi di esenzione IMU tra regole e novità

Bisogna, in conclusione, specificare che l’esclusione della prima casa non è l’unico caso di esenzione sia ordinari che straordinari.

Esistono altri casi previsti dalla norma di riferimento (comma 759, articolo 1, Legge di Bilancio 2020):

  • immobili posseduti dallo Stato, dai comuni, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle regioni, dalle province, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti, dagli enti del Servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali;
  • fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastali da E/1 a E/9;
  • fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all’art. 5-bis del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601;
  • fabbricati destinati esclusivamente all’esercizio del culto, purché compatibile con le disposizioni degli artt. 8 e 19 della Costituzione, e le loro pertinenze;
  • fabbricati di proprietà della Santa Sede indicati negli articoli 13, 14, 15 e 16 del Trattato lateranense;
  • fabbricati appartenenti agli Stati esteri e alle organizzazioni internazionali per i quali è prevista l’esenzione dall’imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia;
  • immobili posseduti e utilizzati da enti pubblici e privati diversi dalle società, dagli enti non commerciali del terzo settore destinati esclusivamente allo svolgimento, con modalità non commerciali, di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, di ricerca scientifica, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di cui all’art. 16, lettera a) della legge n. 222/1985 (attività di religione o di culto).

La conversione in legge del decreto Sostegni ter ha previsto, inoltre, la proroga fino al 31 dicmebre 2022 dell’esenzione IMU prevista per i fabbricati dichiarati inagibili a causa del sisma del 2012 che ha colpito le regioni Emilia Romagna, Lombardia e Veneto.

Alla lunga lista di casi di esenzione canonici, continuano infine ad aggiungersi le novità che derivano dalla emergenza Covid.

Resta in vigore anche per il 2022, l’articolo 78 del Decreto Agosto, DL n. 104 del 2020, che ha escluso dal campo di applicazione dell’imposta anche per il 2021 e per il 2022 gli immobili rientranti nella categoria catastale D/3 destinati a spettacoli cinematografici, teatri e sale per concerti e spettacoli, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività che vengono esercitate.

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