Regime forfettario e doppio lavoro in Italia e all’estero: i requisiti per l’accesso

Rosy D’Elia - Irpef

Regime forfettario e doppio lavoro in Italia e all'estero: quando è possibile l'accesso? L'Agenzia delle Entrate chiarisce quali sono i due requisiti fondamentali: residenza in uno Stato dell'UE o dello Spazio Economico Europeo e produzione della maggior parte del reddito in Italia. I dettagli nella risposta all'interpello numero 106 del 15 aprile 2020.

Regime forfettario e doppio lavoro in Italia e all'estero: i requisiti per l'accesso

Regime forfettario e doppio lavoro in Italia e all’estero: quando è possibile l’accesso? Può applicare la tassazione agevolata solo chi ha la residenza in uno Stato dell’UE o dello Spazio Economico Europeo e produce la maggior parte del reddito in Italia.

Sono questi i due requisiti fondamentali illustrati dall’Agenzia delle Entrate nella risposta all’interpello numero 106 del 15 aprile 2020.

Le revisioni dell’impianto del regime forfettario con le due Leggi di Bilancio, del 2019 e del 2020, hanno reso le regole di accesso sempre meno comprensibili in maniera chiara e immediata.

Da oltre un anno, periodicamente l’Agenzia delle Entrate interviene con la pubblicazione di documenti, spesso in serie, sul tema per chiarire soprattutto aspetti legati alle cause ostative, nuove e vecchie.

Il punto di partenza è sempre l’analisi di un caso specifico che permette di affrontare dal punto di vista pratico quanto stabilisce la normativa di riferimento.

Agenzia delle Entrate - Risposta all’interpello numero 106 del 15 aprile 2020
Articolo 1, comma 57, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come modificato dall’articolo 1, comma 692, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 - Applicazione del regime cd. Forfetario.

Regime forfettario e doppio lavoro in Italia e all’estero: quando è possibile l’accesso?

Anche per quanto riguarda la risposta all’interpello numero 106 del 15 aprile 2020, lo spunto arriva dall’analisi di un caso particolare.

Protagonista è un contribuente che dichiara di essere residente all’estero e di risultare iscritto all’AIRE, Anagrafe degli italiani residenti all’estero dal 20 novembre 2017.

Da giugno 2016 opera come medico chirurgo dipendente presso un ospedale svizzero: fino al 2020 il contratto escludeva l’attività professionale autonoma.

A partire da quest’anno gli sarà consentito l’esercizio professionale anche presso lo stesso ospedale. Alla luce delle nuove condizioni contrattuali, il contribuente ha intenzione di svolgere l’attività di lavoro autonomo anche in Italia, per un massimo di dieci giorni al mese, presso strutture private di terzi, come ad esempio studi medici o case di cura.

In programma ha l’apertura di una partita IVA e vorrebbe applicare il regime forfettario per il doppio lavoro in Italia e all’estero. Ma sorge un dubbio dalla letture del comma 57, lettera b, dell’articolo 1 della legge numero 190 del 2014, che inserisce tra i soggetti che non possono accedere alla tassazione agevolata:

“i soggetti non residenti, ad eccezione di quelli che sono residenti in uno degli Stati membri dell’Unione europea o in uno Stato aderente all’Accordo sullo Spazio economico europeo che assicuri un adeguato scambio di informazioni e che producono nel territorio dello Stato italiano redditi che costituiscono almeno il 75 per cento del reddito complessivamente prodotto”

Nella situazione delineata scatta la causa ostativa o c’è il via libera all’applicazione della tassazione agevolata?

Questa la domanda posta all’Agenzia delle Entrate che, con la risposta all’interpello numero 106 del 15 aprile 2020, pone il suo veto:

“Si ritiene che l’istante non possa applicare il regime forfetario di cui all’articolo 1 della legge n. 190 del 2014, finché permangono le condizioni rappresentate (i.e. residenza extra UE e produzione di reddito in Italia inferiore al 75 per cento del reddito complessivamente prodotto)”.

Regime forfettario e doppio lavoro in Italia e all’estero: i due requisiti per l’accesso

Nel motivare la sua risposta l’Agenzia delle Entrate ricostruisce il quadro normativo di riferimento e la ratio che c’è alla base.

Innanzitutto ribadisce che i soggetti non residenti non possono avvalersi del regime forfetario.

Fanno eccezione coloro che risiedono in uno degli Stati membri dell’Unione europea o in uno Stato aderente all’Accordo sullo Spazio economico europeo che assicuri un adeguato scambio di informazioni e che producono in Italia almeno il 75 per cento del reddito complessivamente prodotto.

Lo stesso trattamento fiscale ai fini dell’accesso al regime forfettario può essere garantito a un soggetto non residente solo a due condizioni:

  • residenza in un Paese collaborativo ai fini dello scambio delle informazioni con un Paese dell’Unione Europea oppure che fa parte dello Spazio Economico Europeo:
    • Islanda;
    • Norvegia;
    • Liechtenstein;
  • produzione in Italia, in qualità di Stato fonte, della maggior parte del suo reddito complessivamente prodotto.

Nel caso analizzato mancano entrambi i requisiti fondamentali perché il doppio lavoro, in Italia e all’estero, possa essere compatibile con il regime forfettario.

Il contribuente, infatti, ha dichiarato di essere residente in un paese che non fa parte dell’UE né dello SEE e non ha in programma di produrre la maggior parte del suo reddito in Italia: la sua attività nel nostro paese arriverebbe, al massimo, a dieci giorni al mese.

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