Se l’imposta non è dovuta le sanzioni vanno rimborsate

Emiliano Marvulli - Dichiarazione dei redditi

Se l'Amministrazione finanziaria dispone uno sgravio perché il contribuente non era tenuto a versare l'imposta, anche le sanzioni versate in via agevolata devono essere rimborsate. L'obbligo di restituire gli importi versati deriva dall'annullamento della pretesa tributaria

Se l'imposta non è dovuta le sanzioni vanno rimborsate

Nel caso in cui l’Amministrazione finanziaria disponga uno sgravio, perché l’imposta non era dovuta, è tenuta a rimborsare anche le sanzioni versate in via agevolata dal contribuente.

In tale ipotesi l’obbligo giuridico di restituire le somme versate a titolo di sanzioni è giustificato dall’annullamento della pretesa tributaria da parte dello stesso Ufficio finanziario.

Queste le conclusioni contenute in diverse pronunce giurisprudenziali, come nel caso di quella che analizziamo oggi insieme.

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Il caso oggetto di analisi

La Commissione Tributaria Regionale rigettava l’appello proposto dall’Agenzia delle entrate nell’ambito di una controversia sorta a seguito della notifica di un avviso di liquidazione dell’imposta di successione, con contestuale irrogazione delle sanzioni, emesso nei confronti di un’associazione di diritto austriaco. Il caso pratico in questione è stato oggetto, dell’Ordinanza della Corte di Cassazione numero 3984/2021.

L’atto era stato impugnato dall’ente sul presupposto di poter usufruire delle agevolazioni di cui all’art. 3 d.l.gs 346/90 (esenzione dall’imposta di successione per le associazioni senza scopo di lucro), chiedendo contestualmente, nei termini per proporre l’impugnazione dell’avviso di liquidazione, il rimborso delle sanzioni versate in via agevolata ex art. 17 del d.lgs 472/97.

La CTP aveva dichiarato cessata la materia del contendere con riferimento al diritto alle agevolazioni, riconosciuto dall’Ufficio che, nelle more del giudizio, aveva provveduto allo sgravio; contestualmente, era stata accolta la domanda di rimborso delle sanzioni pagate dall’ente.

La CTR confermava la decisione di prime cure alla luce del disposto dell’art. 19 del d.lgs. n. 472/97 secondo il quale “se in esito alla sentenza la somma corrisposta eccede quella che risulta dovuta, l’ufficio deve provvedere al rimborso entro novanta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza”.

Avverso la decisione d’appello l’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione, lamentando violazione e falsa applicazione degli artt. 3 e 17 del d.lgs. n. 472/97.

A parere del ricorrente il giudice di merito ha errato quando ha ignorato che, se la sanzione è già stata irrogata con provvedimento definitivo, il debito residuo si estingue ma non è ammessa ripetizione di quanto pagato.

Infatti, ai sensi del cit. art. 17, è ammessa la definizione agevolata con il pagamento di un terzo delle sanzioni irrogate, nonché del disposto dell’art. 3 del medesimo d.lgs., il quale prevede che, salvo diversa previsione di legge, nessuno può essere assoggettato a sanzioni per un fatto che, secondo una legge posteriore, non costituisce violazione punibile.

Ritenendo infondato il motivo di doglianza, la Cassazione ha rigettato il ricorso.
Le norme citate in rubrica che escludono la ripetibilità delle sanzioni versate, concernono l’ipotesi in cui il contribuente abbia aderito alla definizione agevolata.

Rimborso imposte nel caso di sgravio della pretesa tributaria

Il consolidato indirizzo della giurisprudenza di legittimità afferma che “in materia di sanzioni amministrative per violazione delle norme tributarie, il versamento della somma notevolmente inferiore a quella concretamente irrogabile, effettuato ex art. 17, comma 2, del d.lgs. n. 472 del 1997, definisce irrevocabilmente ogni questione inerente l’aspetto sanzionatorio del rapporto tributario in contestazione, precludendo all’amministrazione finanziaria di irrogare maggiori sanzioni ed al contribuente di ripetere quanto già pagato”.

Il caso in discussione attiene, però, a fattispecie diversa perché è avvenuto in virtù dello sgravio della pretesa tributaria disposto dalla medesima amministrazione finanziaria, che aveva riconosciuto che la natura di associazione di diritto austriaco all’ente contribuente lo esonerava dall’obbligo di versare l’imposta di successione.

Di conseguenza l’obbligo giuridico dell’Ufficio finanziario di rimborsare le somme versate a titolo di sanzioni origina dall’annullamento della pretesa tributaria e non, come invece affermato dal ricorrente, dall’adesione alla definizione agevolata. Da qui il rigetto del ricorso.

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