Interessi moratori sempre indeducibili

Emiliano Marvulli - Imposte

Gli interessi moratori derivanti dal mancato pagamento delle imposte hanno una funzione risarcitoria, permettono infatti all'erario di ottenere l’effettivo pagamento del tributo. Tali costi pertanto si considerano voci accessorie rispetto all’obbligazione principale e sono, allo stesso modo, indeducibili. Lo chiarisce l’Ordinanza della Corte di Cassazione numero 28740 pubblicata il 4 ottobre 2022.

Interessi moratori sempre indeducibili

Gli interessi moratori conseguenti al mancato pagamento delle imposte hanno una funzione risarcitoria, perché consentono all’erario di ottenere l’effettivo pagamento del tributo.

Tali costi pertanto si pongono come voci accessorie rispetto all’obbligazione principale e seguono il medesimo regime di indeducibilità.

Il trattamento fiscale degli interessi moratori, quindi, esula dal regime di deducibilità tuout court previsto per gli interessi passivi che, a differenza di quelli moratori legati all’inosservanza di un obbligo nel pagamento del tributo, trovano la loro fonte nell’attività di impresa in relazione alla funzione finanziaria generalmente svolta.

Sono queste le interessanti conclusioni contenute nell’Ordinanza della Corte di Cassazione n. 28740 pubblicata il 4 ottobre 2022.

La sentenza

L’Ordinanza in commento scaturisce dall’impugnazione di un avviso di accertamento relativo ad un caso di fatture per operazioni inesistenti con cui l’Agenzia delle entrate, per quanto di interesse, aveva contestato alla società accertata l’indeducibilità degli interessi di mora su ritardato pagamento delle imposte.

La contribuente ha proposto ricorso, respinto in entrambi i gradi di merito. La CTR, in particolare, aveva confermato la posizione dell’amministrazione finanziaria sulla non deducibilità degli interessi relativi al ritardato pagamento delle imposte.

Avverso la decisione del giudice d’appello la soccombente società ha proposto ricorso per cassazione, lamentando, con specifico motivo di ricorso, violazione dell’art. 96 del D.P.R. n. 917/1986, nella parte in cui la CTR ha erroneamente ritenuto non deducibili gli interessi passivi di mora per ritardato pagamento delle imposte.

A parere della ricorrente, infatti, ai fini deducibilità degli interessi non rileva la circostanza se gli stessi siano o meno accessori al tributo a cui derivano, essendo comunque inequivocabile la loro natura di interessi inerenti.

La Corte di Cassazione ha ritenuto infondato il motivo e ha rigettato il ricorso della società.

Il tema al centro della controversia verte sul trattamento fiscale degli interessi moratori, corrisposti da una società di capitali a titolo di ritardato pagamento delle imposte.

In materia di norme generali sui componenti del reddito d’impresa, l’art. 109, co. 5, d.P.R. n. 917/1986 dispone che “le spese e gli altri componenti negativi diversi dagli interessi passivi, tranne gli oneri fiscali, contributivi e di utilità sociale, sono deducibili se e nella misura in cui si riferiscono ad attività o beni da cui derivano ricavi o altri proventi che concorrono a formare il reddito o che non vi concorrono in quanto esclusi”.

Nell’interpretazione giurisprudenziale maggioritaria, la norma deve essere interpretata nel senso della sussistenza di un diritto alla deducibilità tout court degli interessi passivi, disposta per espresso volere del Legislatore fiscale di riconoscere un trattamento differenziato per gli interessi passivi rispetto ai vari componenti negativi del reddito di impresa, nel senso che il diritto alla deducibilità va riconosciuto sempre, senza alcun giudizio sulla inerenza, pur nel rispetto dei limiti quantitativi previsti dall’art. 63 del TUIR.

È stato infatti precisato che gli interessi passivi sono oneri generati dalla funzione finanziaria, che afferiscono all’impresa nel suo essere e progredire, e dunque non possono essere specificamente riferiti ad una particolare gestione aziendale o ritenuti accessori ad un particolare costo.

Tuttavia, tali considerazioni non possono condurre a ritenere che la previsione normativa in esame, così come interpretata, implichi che siano sempre deducibili anche gli interessi moratori, che il contribuente è tenuto a versare in caso di ritardato pagamento del tributo.

In effetti gli interessi moratori conseguenti al mancato pagamento delle imposte, oltre che porsi come violazione della specifica previsione normativa che impone di provvedere al pagamento nelle scadenze previste, hanno una funzione risarcitoria, in quanto consentono all’erario di ottenere l’effettivo pagamento del tributo, sia nella sua specifica misura che in quella conseguente al ritardato pagamento.

Sotto tale profilo, la prestazione di pagamento degli interessi da ritardato pagamento si pone in termini di accessorietà rispetto all’obbligazione principale e della stessa, quindi, assume la medesima disciplina di non deducibilità espressamente prevista nell’art. 109.

In altre parole gli interessi moratori da ritardato pagamento, aventi la finalità di ristabilire l’intera misura dell’importo da versare all’erario, non trovano la loro fonte nell’attività di impresa, in relazione alla funzione finanziaria generalmente svolta, ma nell’inosservanza di un obbligo nel pagamento del tributo per il quale, già in radice, è da escludersi il diritto alla deduzione.

Il giudice del gravame ha dato corretta attuazione a tale principio, ritenendo non deducibile il costo consistente nel pagamento degli interessi moratori conseguenti al tardivo pagamento del tributo, così decidendo per il rigetto del ricorso proposto dalla società accertata.

Corte di Cassazione - Ordinanza numero 28740 del 4 ottobre 2022
Gli interessi moratori derivanti dal mancato pagamento delle imposte hanno una funzione risarcitoria, permettono infatti all’erario di ottenere l’effettivo pagamento del tributo. Tali costi pertanto si considerano voci accessorie rispetto all’obbligazione principale e sono, allo stesso modo, indeducibili.

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