Imposta di bollo fatture elettroniche, si paga anche per le spese anticipate e imponibili IVA

Domenico Catalano - Imposte

Imposta di bollo fatture elettroniche, si deve corrispondere anche per le spese anticipate e per quelle imponibili IVA

Imposta di bollo fatture elettroniche, si paga anche per le spese anticipate e imponibili IVA

Imposta di bollo fatture elettroniche, deve essere corrisposta anche per le spese anticipate e per quelle imponibili IVA.

Se gli importi sono superiori a 77,47 euro si deve pagare 2 euro di imposta, che deve essere corrisposta al momento dell’emissione.

Nel caso in cui le somme anticipate per conto del cliente siano relative ai tributi dovuti dal cliente stesso, invece, è prevista l’esenzione.

Imposta di bollo fatture elettroniche, si paga anche per le spese anticipate e imponibili IVA

L’imposta di bollo sulle fatture elettroniche deve essere pagata anche se tali fatture riguardano spese anticipate e corrispettivi imponibili IVA.

Sul tema è possibile consultare un interessante documento di prassi ovvero la risposta all’interpello numero 491/2021 dell’Agenzia delle Entrate.

Agenzia delle Entrate - Risposta all’interpello numero 491 del 20 luglio 2021
Imposta di bollo sulle fatture elettroniche recanti l’addebito di corrispettivi imponibili ai fini Iva, e di somme riguardanti spese anticipate ex articolo 15 del d.P.R. n. 633 del 1972.

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Lo spunto per i chiarimenti nasce dalla situazione presentata dal notaio istante riguardo ad alcune e-fatture emesse.

L’istante fa sapere di avere emesso fatture relative a un’unica prestazione, con l’addebito sia di compensi imponibili IVA, sia di somme relative a spese anticipate.

Lo stesso ritiene che tali spese non vadano assoggettate all’imposta di bollo in quanto le spese anticipate nel nome e per conto del cliente e funzionali all’operazione principale soggetta a IVA.

In merito viene richiamato l’articolo 6 della Tabella allegata al Dpr n 642/1972, ovvero il decreto IVA.

L’Agenzia delle Entrate spiega che qualora gli importi superino la cifra di 77,47 euro, deve essere corrisposta l’imposta di bollo per l’importo di 2 euro.

Non si può adottare il principio di alternatività tra IVA e imposta di bollo e l’imposta deve essere corrisposta al momento dell’emissione.

In tale momento, infatti, sarà possibile verificare se l’imposta supera la soglia indicata.

Imposta di bollo fatture elettroniche, i chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate

Nel fornire chiarimenti, l’Agenzia delle Entrate ricapitola il quadro normativo di riferimento.

L’articolo 1 del Dpr n. 642/1972 stabilisce che:

“Sono soggetti all’imposta (...) gli atti, documenti e registri indicati nell’annessa tariffa”.

L’articolo 13, comma 1, della tariffa, parte prima, allegata allo stesso decreto, prevede che l’imposta sia dovuta fin dall’origine per le:

“Fatture, note conti e simili documenti, recanti addebitamenti o accreditamenti (...), ricevute e quietanze rilasciate dal creditore, o da altri per suo conto, a liberazione totale o parziale di una obbligazione pecuniaria”.

L’imposta non è dovuta se l’importo è inferiore a 77,47 euro secondo quanto stabilito nella nota 2, lettera a) dello stesso articolo 13.

Una deroga è prevista dall’articolo 6 della tabella annessa al Dpr n. 642/1972, che prevede l’esenzione dall’imposta di bollo per le:

“Fatture ed altri documenti di cui agli articoli 19 e 20 della tariffa (attualmente il riferimento deve intendersi all’articolo 13 della tariffa, parte prima) riguardanti il pagamento di corrispettivi di operazioni assoggettate ad imposta sul valore aggiunto”.

La disposizione citata, quindi, stabilisce l’esenzione assoluta dall’imposta per fatture e documenti fiscali indicati nell’articolo 13 della tariffa, relativi al pagamento di somme legate ad operazioni soggette ad IVA.

Nel caso in questione, tuttavia, le somme sono percepite in nome e per conto del cliente. Non si applica quindi la deroga alla norma.

Tuttavia, nel caso in cui le somme anticipate riguardino tributi dovuti dal cliente stesso, potrà essere applicato l’articolo 5 della tabella B allegata al Dpr n. 642/1972, che prevede l’esenzione dall’imposta di bollo per gli atti relativi alla riscossione e il rimborso dei tributi, dei contributi e delle entrate extra tributarie dello Stato.

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