Imposta di bollo sulle fatture elettroniche: doppia scadenza in arrivo

Alessio Mauro - Comunicazioni IVA e spesometro

In arrivo la prima scadenza dell'anno per il versamento dell'imposta di bollo sulle fatture elettroniche, appuntamento doppio in calendario: modifica di dati delle Entrate entro il 31 gennaio, pagamento entro i primi di marzo

Imposta di bollo sulle fatture elettroniche: doppia scadenza in arrivo

Si avvicina la prima scadenza dell’anno per il pagamento dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche, il termine riguarda l’ultimo trimestre del 2025.

Le date da segnare in calendario sono due: entro il 31 gennaio è possibile modificare gli elenchi messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate, mentre il versamento deve essere effettuato entro il 28 febbraio. Quest’anno vista la concomitanza con il fine settimana, ci sarà tempo fino al 2 marzo.

L’appuntamento riguarda tutte le partite IVA, a prescindere dall’importo dovuto.

Imposta di bollo sulle fatture elettroniche, scadenza in arrivo: come funziona il pagamento

La regola generale prevede il pagamento dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche, su base trimestrale, per ogni fattura che riporta al suo interno un importo escluso, esente o fuori campo IVA per un valore superiore a 77,47 euro.

Per facilitare il calcolo degli importi da versare, l’Agenzia delle Entrate utilizza i dati a sua disposizione ed elabora con cadenza periodica il riepilogo dei documenti su cui risulta dovuto l’importo di due euro.

Con le informazioni acquisite, inoltre, genera il modello F24 precompilato per i contribuenti che devono procedere con il versamento.

In prossimità delle quattro scadenze in calendario, le partite IVA trovano disponibili online, nell’area riservata del portale “Fatture e corrispettivi”, due diversi elenchi.

Per il quarto trimestre, oggetto della scadenza in programma a fine febbraio, sono stati pubblicati il 15 gennaio:

  • il primo riepiloga i dati delle fatture elettroniche che riportano la dicitura richiesta sull’assolvimento dell’imposta di bollo (elenco A);
  • il secondo indica le informazioni dei documenti che non hanno l’indicazione richiesta, ma che sembrano avere tutti i presupposti per l’applicazione dell’imposta (elenco B).

Imposta di bollo sulle fatture elettroniche: scadenza 31 gennaio per la modifica dei dati

Entro il 31 gennaio le partite IVA interessate possono intervenire sul secondo elenco in diversi modi:

  • è possibile accettare i suggerimenti dell’Agenzia delle Entrate, confermando la necessità di pagare il bollo sulle fatture indicate e non contrassegnate;
  • si possono eliminare i documenti segnalati dall’Amministrazione finanziaria, fornendo, in sede di eventuale verifica, le relative motivazioni;
  • ma c’è anche la possibilità di inserire fatture non considerate nella lista.

Anche gli intermediari, con delega per il servizio di “Consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche o dei loro duplicati informatici” o per il servizio di “Consultazione dei dati rilevanti ai fini IVA”, possono operare sulla panoramica elaborata dal sistema.

Le modifiche possono essere apportate anche più volte, l’importante è che si rispetti il termine di fine mese. Al contrario, se si procede in anticipo con il pagamento, non è più possibile intervenire.

Senza revisioni da parte del contribuente, l’Agenzia delle Entrate elabora il modello F24, considerando i dati inseriti nell’elenco B così come lo ha predisposto, e lo rende disponibile a partire dal 15 febbraio.

Conoscere la tabella di marcia da rispettare è fondamentale dal momento che, diversamente da quanto accade per i primi trimestri, la scadenza del 28 febbraio interessa tutti e tutte coloro che sono chiamati a pagare, anche chi deve versare importi bassi.

PERIODOMESSA A DISPOSIZIONE ELENCHI A E BDATA LIMITE MODIFICHE ELENCO BVISUALIZZAZIONE IMPORTO DOVUTO IMPOSTA DI BOLLO SCADENZA VERSAMENTO IMPOSTA DI BOLLO
4° TRIMESTRE 15 gennaio dell’anno successivo 31 gennaio dell’anno successivo 15 febbraio dell’anno successivo 28 febbraio dell’anno successivo (3)
1° TRIMESTRE 15 aprile 30 aprile 15 maggio 31 maggio (1) (2)
2° TRIMESTRE 15 luglio 10 settembre 20 settembre 30 settembre (2)
3° TRIMESTRE 15 ottobre 31 ottobre 15 novembre 30 novembre

1 - Se l’importo dovuto per il primo trimestre non supera 5.000 euro, il versamento può essere eseguito entro il 30 settembre.
2 - Se l’importo dovuto complessivamente per il primo e secondo trimestre non supera 5.000 euro, il versamento può essere eseguito entro il 30 novembre.
3 - Se l’anno è bisestile il versamento può essere eseguito entro il 29 febbraio.

Questo sito contribuisce all'audience di Logo Evolution adv Network