Doppia scadenza a settembre per il pagamento dell'imposta di bollo sulle fatture elettroniche: entro il 10 la modifica dei dati, entro fine mese i versamenti. Ma non per tutte le partite IVA
Anche per l’imposta di bollo sulle fatture elettroniche settembre è il mese della ripartenza e ci sono due date di scadenza da segnare in calendario.
Il versamento dell’importo dovuto dovrà essere effettuato entro fine mese, ma per modificare i dati alla base del calcolo c’è tempo fino a giovedì 10.
In ogni caso, non tutte le partite IVA sono chiamate a pagare. Se non la somma da corrispondere non supera la soglia dei 5.000 euro, è possibile rimandare questo appuntamento con il Fisco a fine novembre.
Imposta di bollo sulle fatture elettroniche: modifica dei dati fino al 10 settembre
È necessario pagare l’imposta di bollo sulle fatture elettroniche, con cadenza trimestrale, per ogni fattura che riporta al suo interno un importo escluso, esente o fuori campo IVA per un valore superiore a 77,47 euro, che devono essere contrassegnate da un’apposita dicitura. È questa la regola generale.
La procedura di versamento è guidata: grazie alle semplificazioni introdotte negli ultimi anni, l’Agenzia delle Entrate mette a disposizione sul portale Fatture e Corrispettivi il riepilogo dei documenti su cui risulta dovuto l’importo di due euro.
Sulla base dei dati in evidenza sul sito istituzionale, viene generato il modello F24 precompilato per i contribuenti che devono procedere con il versamento entro le quattro scadenze annuali previste in calendario.
Controllare ed eventualmente modificare le informazioni inserite è fondamentale. I contenuti che derivano dal flusso di fatture elettroniche viene organizzato in due diversi elenchi:
- nel primo vengono riportati i dati dei documenti contrassegnati dalla dicitura prevista per l’assolvimento dell’imposta di bollo (elenco A);
- nel secondo confluiscono i dati dei documenti che non hanno l’indicazione richiesta, ma che sembrano avere tutti i presupposti per l’applicazione dell’imposta (elenco B).
Questo doppio riepilogo è disponibile dal 15 luglio scorso e potrà essere modificato entro la scadenza del 10 settembre: in estate, infatti, viene concesso più tempo per verificare la panoramica fornita dall’Agenzia delle Entrate.
Imposta di bollo sulle fatture elettroniche: chi paga entro la scadenza del 30 settembre?
Direttamente o tramite intermediari, le partite IVA interessate hanno due strade per poter intervenire sul secondo elenco:
- accettare i suggerimenti dell’Amministrazione finanziaria, confermando la necessità di pagare il bollo sulle fatture indicate e non contrassegnate;
- eliminare i documenti segnalati dall’Amministrazione finanziaria, fornendo, in sede di eventuale verifica, delle motivazioni a supporto della scelta.
In assenza di interventi, entro la scadenza prevista per ogni trimestre, l’Agenzia delle Entrate applica automaticamente l’imposta di bollo su tutte le fatture che ha selezionato.
Gli importi dovuti appariranno disponibili online dal 20 settembre e si dovrà procedere con il pagamento entro la scadenza del 30 settembre per le fatture di aprile, maggio, giugno.
Bisogna ricordare, però, che non è un termine perentorio per tutte le partite IVA: se non si supera la soglia dei 5.000 euro è possibile rimandare l’intero versamento relativo ai tre trimestri dell’anno alla data del 30 novembre.
Di conseguenza, avere contezza dell’importo da versare è fondamentale per verificare la necessità di pagare o meno entro fine mese.
| PERIODO | MESSA A DISPOSIZIONE ELENCHI A E B | DATA LIMITE MODIFICHE ELENCO B | VISUALIZZAZIONE IMPORTO DOVUTO IMPOSTA DI BOLLO | SCADENZA VERSAMENTO IMPOSTA DI BOLLO |
|---|---|---|---|---|
| 1° TRIMESTRE | 15 aprile | 30 aprile | 15 maggio | 31 maggio (1) (2) |
| 2° TRIMESTRE | 15 luglio | 10 settembre | 20 settembre | 30 settembre (2) |
| 3° TRIMESTRE | 15 ottobre | 31 ottobre | 15 novembre | 30 novembre |
| 4° TRIMESTRE | 15 gennaio dell’anno successivo | 31 gennaio dell’anno successivo | 15 febbraio dell’anno successivo | 28 febbraio dell’anno successivo (3) |
1 - Se l’importo dovuto per il primo trimestre non supera 5.000 euro, il versamento può essere eseguito entro il 30 settembre.
2 - Se l’importo dovuto complessivamente per il primo e secondo trimestre non supera 5.000 euro, il versamento può essere eseguito entro il 30 novembre.
3 - Se l’anno è bisestile il versamento può essere eseguito entro il 29 febbraio.
Articolo originale pubblicato su Informazione Fiscale qui: Imposta di bollo sulle fatture elettroniche: si riparte con una doppia scadenza