Pagamento assegno di inclusione: dall’INPS le ricariche di agosto

Francesco Rodorigo - Leggi e prassi

Dopo le domande di rinnovo per l'assegno di inclusione è tempo di pagamenti. L'INPS ha annunciato di aver completato le ricariche delle carte ADI

Pagamento assegno di inclusione: dall'INPS le ricariche di agosto

Il 31 agosto l’INPS ha concluso le operazioni di ricarica della carta ADI per chi ha chiesto il rinnovo dell’assegno di inclusione.

Ad annunciarlo è lo stesso istituto con una nota pubblicata sul sito, sebbene diversi utenti lamentino sui social il mancato accredito segnalando la domanda come accolta ma ancora ferma a luglio.

A luglio 2026 è stata erogata la dodicesima e ultima mensilità ai beneficiari che, dopo aver fatto domanda di rinnovo a luglio 2025, hanno percepito l’ADI per un altro anno. Dal 1° agosto è possibile inviare una seconda domanda per ottenere la prestazione per ulteriori 12 mesi.

Pagamento assegno di inclusione: dall’INPS le ricariche di agosto

Arrivano i primi pagamenti dell’assegno di inclusione dopo la seconda domanda di rinnovo. L’INPS ha comunicato che lunedì 31 agosto si sono concluse le ricariche delle carte ADI per tutti i beneficiari della misura.

Come si legge nella nota pubblicata sul sito istituzionale, per alcune posizioni, sottoposte ad ulteriori approfondimenti e alle verifiche antifrode, i tempi di elaborazione sono stati leggermente più lunghi. Anche queste ricariche, spiega l’Istituto, risultano allineate alle altre.

Non tutti, però, sembrano aver ottenuto la somma spettante per il mese di agosto, prima mensilità dopo la domanda di rinnovo presentata a inizio mese. Molti utenti, infatti, lamentano sui canali social dell’Istituto il mancato pagamento della ricarica, segnalando che la domanda risulta accolta ma ancora ferma a luglio. Per chi dovesse trovarsi in tale situazione il consiglio dell’INPS, come si legge in risposta a tali segnalazioni, è quello di rivolgersi al contact center o alla propria sede territoriale per avere assistenza diretta.

L’assegno di inclusione, come noto, viene erogato mensilmente per un massimo di 18 mesi consecutivi e può essere rinnovato per ulteriori periodi di 12 mesi, previa presentazione di apposita domanda. Chi ha presentato la domanda di rinnovo a luglio 2025 ha terminato i 12 mesi di fruizione a luglio 2026 e ha avuto modo di inviare la nuova richiesta di rinnovo.

Dal 1° agosto, dunque, i nuclei familiari la cui domanda risulta in stato “terminata” possono avviare la procedura di rinnovo. Come indicato dall’INPS nel messaggio n. 2437/2026 con le istruzioni, la domanda di rinnovo all’INPS va trasmessa a partire dal mese successivo all’ultimo pagamento ricevuto.

Lo stesso criterio vale anche per tutte le domande di rinnovo presentate anche nei mesi successivi ad agosto 2025 con pagamento della dodicesima mensilità nei prossimi mesi e per chi termina i primi 18 mesi di fruizione. Se ad esempio i pagamenti in programma finiscono a settembre, la domanda di rinnovo va inviata da ottobre.

In ogni caso, come noto, la prima mensilità di rinnovo viene pagata con importo dimezzato. Così facendo si evita il mese di sospensione previsto fino allo scorso anno e si riceve l’assegno senza interruzioni sebbene di importo ridotto. Dal mese successivo, poi, l’assegno torna ad essere erogato in misura piena.

Per le famiglie senza variazioni, i nuovi importi saranno accreditati sulla carta utilizzata finora. Una nuova carta ADI viene emessa solo per i richiedenti che non risultano già titolari.

Al contrario, è prevista l’emissione di una nuova Carta ADI in tutti i casi in cui in cui ci sono state variazioni nel nucleo.

Come chiedere il rinnovo dell’assegno di inclusione

La domanda di rinnovo dell’assegno di inclusione si può inviare sul sito INPS accedendo alla sezione dedicata alla prestazione.

L’INPS ricorda che se nella precedente domanda era stata indicata una condizione di svantaggio o l’inserimento in un programma di cura e assistenza, gli estremi della certificazione che attesta tale condizione devono essere indicati nuovamente, anche se non sono cambiati.

Se la certificazione è scaduta prima della presentazione della domanda di rinnovo, invece, è necessario possedere già quella nuova per procedere ed indicarne gli estremi.

“anche in corso di fruizione della misura, le certificazioni soggette a scadenza, se non formalmente prorogate dalle Amministrazioni competenti e non comunicate tramite modello “ADI-Com Esteso” dall’utente entro la data della scadenza, determinano l’esclusione del soggetto come beneficiario ed eventualmente la decadenza della domanda dell’ADI. Per tale motivo, si consiglia la comunicazione almeno con due mesi di anticipo.”

Una domanda di rinnovo che riporta gli estremi di una certificazione scaduta, dunque, non può proseguire.

Le famiglie che hanno chiesto la suddivisione dell’importo spettante tra i diversi componenti maggiorenni del nucleo familiare devono ripetere tale richiesta anche nella domanda di rinnovo.

Va sottolineato che, in assenza di variazioni nel nucleo l’ADI viene riconosciuto a partire dal mese di presentazione della domanda di rinnovo. Non è richiesta quindi una nuova iscrizione al SIISL né la sottoscrizione di un nuovo Patto di attivazione digitale (PAD).

Al contrario, nel caso di variazioni nel nucleo, è necessario effettuare nuovamente l’iscrizione al SIISL e sottoscrivere un nuovo PAD, anche se è presente un componente che ha già fruito della misura. Il pagamento parte dal mese in cui viene firmato il PAD.