Gruppo IVA e scissione parziale, quando non è preclusa la continuità?

Gruppo IVA, la scissione parziale della società capogruppo a favore di una società neocostituita non preclude la sua continuità a patto che quest'ultima coinvolga soggetti già presenti, non realizzi l'ingresso di entità esterne e si rispettino i vincoli finanziario, economico ed organizzativo. A stabilirlo è l'Agenzia delle Entrate con il principio di diritto numero 16 del 14 settembre 2020.

Gruppo IVA e scissione parziale, quando non è preclusa la continuità?

Gruppo IVA, c’è continuità quando si verifica la scissione parziale della società capogruppo a favore di una società neocostituita che rispetta specifiche condizioni: coinvolge i soggetti già presenti, non realizza l’ingresso di entità esterne; non cambia la situazione dal punto di vista dei vincoli finanziario, economico ed organizzativo.

A stabilirlo è l’Agenzia delle Entrate con il principio di diritto numero 16 del 14 settembre 2020.

Agenzia delle Entrate - Principio di diritto numero 16 del 14 settembre 2020
Gruppo IVA - Soggetti rientranti nel perimetro soggettivo del Gruppo - Scissione parziale - sussistenza vincolo finanziario - Continuità del Gruppo IVA.

Gruppo IVA e scissione parziale, quando non preclude la continuità?

Una società esercita per il 2019, insieme alle proprie società controllate italiane, l’opzione per l’adesione al Gruppo IVA e, nel corso del 2020, è al centro di un’operazione di scissione parziale a favore di una società beneficiaria italiana neocostituita.

Dopo la scissione, le due società sono legate dal vincolo finanziario, in quanto controllate totalitariamente da un’altra società estera, residente in uno Stato con cui l’Italia ha stipulato un accordo che assicura un effettivo scambio di informazioni, e che già controllava la capogruppo italiana prima dell’operazione.

Con il principio di diritto numero 16 del 14 settembre 2020, l’Agenzia delle Entrate stabilisce che:

“Nei limiti di questi presupposti, l’operazione di scissione parziale, sopra descritta, effettuata in seno ad un programma di ristrutturazione delle diverse attività svolte dalle società del Gruppo, non preclude, di per sé, la continuazione del Gruppo IVA originariamente costituito in capo alla capogruppo italiana, in quanto il requisito del controllo risultava, comunque, integrato - ai sensi dell’art. 2359 del c.c. numero 1, comma 1 del c.c., in capo alla società estera GAMMA, che già lo deteneva nei confronti della società capogruppo italiana ALFA, ed il perimetro complessivo del Gruppo resta immutato”.

Gruppo IVA e scissione parziale, le condizioni da rispettare per operare in continuità

Nel quadro descritto, la liquidazione IVA di gruppo, regolata dall’articolo 73 del DPR numero 633 del 1972 è possible allo stesso modo dopo la scissione parziale della società capogruppo di un Gruppo IVA a favore di una società neocostituita.

Nel documento pubblicato dall’Agenzia delle Entrate si legge:

“La Scissione, in questo caso, non ha, dunque, effetti interruttivi sul Gruppo IVA; le società che hanno già validamente optato per l’adesione al Gruppo, le cui partecipazioni saranno trasferite alla beneficiaria BETA, rimarranno incluse, in ogni caso, e senza soluzione di continuità nel Gruppo IVA”.

Si modifica, infatti, nel caso analizzato solo l’assetto partecipativo delle società già incluse nel Gruppo IVA, che vengono in parte direttamente e indirettamente detenute dalla capogruppo italiana originaria, ed in parte dalla beneficiaria di nuova costituzione.

In questo modo il vincolo finanziario permane senza soluzione di continuità nei confronti della società scissa e di quella beneficiaria, e tra le due tramite la società estera.

Quest’ultima in seguito all’operazione di scissione, infatti, estende il controllo che già deteneva anche alla società beneficiaria ed alle società trasferite con l’operazione di scissione.

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