Reverse charge, subappalti: applicabile al contratto continuativo di cooperazione

Reverse charge, l'inversione contabile IVA è applicabile anche ai contratti continuativi di cooperazione purché entrambi i soggetti appartengano al campo dell'edilizia ed esista un rapporto di subappalto. Lo rende noto la risposta all'interpello numero 104 del 14 aprile 2020 dell'Agenzia delle Entrate: non si deve considerare il nomen iuris ma gli effetti del contratto.

Reverse charge, subappalti: applicabile al contratto continuativo di cooperazione

Reverse charge, con la risposta all’interpello numero 104 del 14 aprile 2020 l’Agenzia delle Entrate fornisce chiarimenti sull’applicazione dell’inversione contabile IVA.

L’amministrazione finanziaria risponde al quesito di un contribuente che svolge attività di costruzioni, nella maggior parte dei casi in ambito di appalti pubblici.

Il regime si applica anche al contratto continuativo di cooperazione, a condizione che si verifichino i seguenti requisiti:

  • entrambi i soggetti devono appartenere al campo dell’edilizia;
  • deve esistere un rapporto di subappalto, in relazione agli effetti prodotti dal contratto.

Il documento di prassi specifica quindi che non si deve fare riferimento al nomen iuris ma agli effetti del contratto: il reverse charge è dunque applicabile anche al contratto continuativo di cooperazione.

Reverse charge, subappalti: il regime IVA è applicabile anche al contratto continuativo di cooperazione

Il reverse charge, ovvero l’inversione contabile IVA, è il tema centrale della risposta all’interpello numero 104 del 14 aprile 2020

Agenzia delle Entrate - Risposta all’interpello numero 104 del 14 aprile 2020
Articolo 11, comma 1, lettera a), legge 27 luglio 2000, n. 212 - ContrattoContinuativo di Cooperazione Quadro - Trattamento IVA - ReverseCharge.

Il quesito è posto all’Agenzia delle Entrate da un contribuente che svolge attività di costruzioni principalmente riguardo ad appalti pubblici.

L’istante interroga l’amministrazione finanziaria sul regime IVA da applicare nel caso di un contratto continuativo di cooperazione quadro, preliminare ad un contratto di appalto.

Mentre il contribuente esclude la possibilità di applicare il reverse charge, il documento di prassi sottolinea che l’inversione contabile deve essere applicata in quanto non ci si deve soffermare sul nomen iuris del contratto ma sugli effetti dello stesso.

L’Agenzia delle Entrate spiega infatti che:

“Con riferimento al secondo requisito (i.e. esistenza di un contratto di sub-appalto), si osserva che per qualificare un rapporto giuridico come contratto d’appalto,prestazione d’opera o fornitura con posa in opera rileva non il nomen iuris attributo dalle parti al contratto, bensì gli effetti da questo prodotti in base alla comune intenzione delle stesse, espressa dalle clausole contrattuali.”

Nel caso in questione, sebbene sia stato stipulato un contratto continuativo di cooperazione, le prestazioni oggetto del contratto, come ammesso dall’istante, possono coincidere con le attività oggetto del contratto principale così come avviene per i contratti di subappalto.

Di conseguenza anche il regime di inversione contabile IVA può essere applicato alla stregua di quanto avviene con i contratti di subappalto.

Reverse charge, subappalti: il regime IVA è applicabile anche al contratto continuativo di cooperazione

Nel documento chiarificatore l’Agenzia delle Entrate fornisce i riferimenti normativi legati all’applicazione del reverse charge.

L’inversione contabile IVA è prevista dall’articolo 17, comma 6, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica numero 633 del 1972, ovvero il Decreto IVA.

Nello specifico tale regime è previsto per le prestazioni che hanno ad oggetto i servizi di pulizia, demolizione, installazione di impianti e completamento relativi ad edifici.

Come sottolinea il documento di prassi è inoltre:

"compresa la prestazione di manodopera, rese nel settore edile da soggetti subappaltatori nei confronti delle imprese che svolgono l’attività di costruzione o ristrutturazione di immobili ovvero nei confronti dell’appaltatore principale o di un altro subappaltatore".

L’Agenzia delle Entrate ricapitola anche quali sono le condizioni a cui è subordinata l’applicazione del regime di reverse charge:

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