Fondo perduto perequativo bloccato per le partite IVA chiuse senza alcuna distinzione sulla data

Rosy D’Elia - Dichiarazioni e adempimenti

Fondo perduto perequativo, accesso bloccato per le partite IVA chiuse: l'Agenzia delle Entrate non non tiene conto della data, diversamente da quanto previsto dalla norma. Scarto della domanda senza distinzioni. Un errore di sistema?

Fondo perduto perequativo bloccato per le partite IVA chiuse senza alcuna distinzione sulla data

Fondo perduto perequativo: la possibilità di presentare domanda è scaduta ieri, 28 dicembre, e nel frattempo sono già arrivati i primi esiti con qualche brutta sorpresa per i contribuenti che hanno cessato l’attività e chiuso la partita IVA.

L’Agenzia delle Entrate preclude l’accesso all’ultima tranche di ristori a imprese e professionisti senza alcuna distinzione sulla data di chiusura. A illustrare il caso alla redazione di Informazione Fiscale è un intermediario che ha trasmesso l’istanza per un contribuente che ha cessato l’attività a ottobre 2021.

La norma, l’articolo 1 del DL Sostegni bis, non lascia spazio a dubbi: il saldo finale dei contributi a fondo perduto non spetta solo nel caso in cui non sia attiva alla data di entrata in vigore del Decreto, 26 maggio 2021 per il testo originario e 25 luglio, se si considerano le novità inserite in sede di conversione che in ogni caso non toccano le regole di riferimento.

Fondo perduto perequativo bloccato per le partite iva chiuse senza alcuna distinzione sulla data

L’articolo 1 del DL n. 73/2021 ha introdotto un contributo a fondo perduto perequativo fino a 150.000 euro per le partite IVA, imprese e professionisti, maggiormente colpite dall’emergenza epidemiologica.

Come stabilito dalla norma e dal decreto attuativo MEF, gli aiuti spettano in presenza di precisi requisiti a tutti i soggetti che svolgono attività d’impresa, arte o professione o che producono reddito agrario, titolari di partita IVA residenti o stabiliti nel territorio dello Stato con un ammontare di ricavi o di compensi non superiore a dieci milioni di euro nel 2019.

Fondamentali per l’accesso:

  • la registrazione di un calo del 30 per cento tra il risultato economico d’esercizio relativo al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2020 e quello relativo al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2019;
  • la trasmissione della dichiarazione dei redditi 2021 entro la scadenza anticipata del 30 settembre, termine inizialmente fissato al 10 settembre e poi prorogato.

Nel testo si legge:

“Il contributo a fondo perduto di cui al comma 16 non spetta, in ogni caso, ai soggetti la cui partita IVA risulti non attiva alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, agli enti pubblici di cui all’articolo 74, nonché ai soggetti di cui all’articolo 162-bis del Testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917”.

La norma, quindi, non lascia spazio a dubbi sulla data da considerare per verificare chi è dentro e chi è fuori dalla platea di beneficiari. E a fornire istruzioni sulla lettura è la stessa Agenzia delle Entrate nella guida pubblicata lo scorso novembre.

Nell’elenco degli esclusi si inseriscono:

  • soggetti che hanno attivato la partita Iva successivamente al 26 maggio 2021 (data di entrata in vigore del decreto Sostegni bis), ad eccezione degli eredi che hanno attivato la partita Iva successivamente a tale data per la prosecuzione dell’attività di un soggetto deceduto e dei soggetti che hanno posto in essere un’operazione di trasformazione aziendale e che proseguono quindi l’attività del soggetto confluito;
  • soggetti la cui attività è cessata e quindi la partita IVA è stata chiusa alla data del 26 maggio 2021.

I contribuenti che hanno effettuato questa operazione dopo tale data hanno diritto a ottenere il fondo perduto perequativo.

Fondo perduto perequativo bloccato per le partite IVA chiuse: errore di sistema?

Alle parole della norma, però, non corrispondono i fatti dell’Agenzia delle Entrate. E a dimostrarlo è il caso illustrato alla redazione di Informazione Fiscale da un intermediario che ha trasmesso la domanda di accesso agli aiuti per un contribuente, titolare di partita IVA chiusa ad ottobre.

La prima anomalia si è verificata nel momento in cui, a fine novembre, è stato aperto il canale di trasmissione delle richieste di accesso al fondo perduto perequativo: nell’area personale del portale Fatture e Corrispettivi non è mai comparso il riquadro per inviare l’istanza.

Per non perdere la possibilità di ottenere le somme stanziate dal Decreto Sostegni bis, il contribuente si è affidato al suo intermediario che ha inviato la richiesta regolarmente.

Ma il piano B non ha dato i suoi frutti. A metà dicembre è arrivata una ricevuta di scarto della domanda. La motivazione? “La partita IVA del dichiarante non risulta essere attiva”.

A rileggere la norma l’esito sorprende e appare in contrasto con quanto stabilito dalla norma e, sulla carta, anche dalla stessa Agenzia delle Entrate.

Il rifiuto dell’istanza appare addirittura paradossale, se si pensa che lo stesso contribuente ha ricevuto gli altri contributi a fondo perduto previsti sempre dall’articolo 1 del Decreto Sostegni bis e che allo stesso modo escludono le partite IVA che risultano non attive alla data di entrata in vigore del provvedimento.

L’unica motivazione possibile alla base dello scarto della domanda, a questo punto, sembra essere un errore di sistema. Ma nel frattempo chi ha tutte le carte in regola per beneficiare del fondo perduto perequativo resta escluso.

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