Bonus affitto: contributi a fondo perduto a ostacoli in caso di riduzione del canone già nel corso del 2020. L'Agenzia delle Entrate non prende in considerazione gli importi originari e di conseguenza si ha diritto a somme più esigue di quelle che spetterebbero. Il problema segnalato da luglio resta irrisolto.

Bonus affitto: l’Agenzia delle Entrate è meno generosa con i beneficiari che hanno ridotto il canone di locazione già nel corso del 2020.
Per il calcolo del contributo a fondo perduto non si prendono in considerazione gli importi originari, ma quelli già rivisti a ribasso, e di conseguenza si ha diritto a somme più esigue di quelle che spetterebbero in caso di riduzione nel corso del 2021.
È questa la segnalazione che arriva da una lettrice ma che riguarda diversi contribuenti: dallo scorso luglio gli errori del sistema restano senza correzione.
Si tratta di un paradosso se si pensa che la misura, prevista dall’articolo 9 quater del Decreto Ristori, si intitola Fondo per la sostenibilità del pagamento degli affitti di unità immobiliari residenziali.
Viene penalizzato chi ha reso più sostenibile il pagamento ai propri inquilini per un tempo più lungo.
Bonus affitto: contributi a fondo perduto a ostacoli in caso di riduzione del canone nel 2020
Per individuare gli ostacoli del sistema del bonus affitto messo a punto dall’Agenzia delle Entrate, è necessario analizzare il metodo di calcolo del beneficio e i passaggi da seguire per presentare domanda di accesso al contributo a fondo perduto per la riduzione del canone di locazione.
Il valore del bonus affitto 2021 è commisurato all’importo complessivo delle riduzioni dei canoni di locazione degli immobili a uso abitativo relative alle mensilità dell’anno 2021, accordate o da accordare al conduttore e comunicate o da comunicare all’Agenzia delle entrate entro il 31 dicembre 2021.
Può arrivare a un massimo di 1.200 euro ed è pari al 50 per cento dell’ammontare complessivo delle rinegoziazioni.
Tra i dati da indicare nell’istanza, quindi, l’importo del canone annuo è fondamentale per determinare la somma a cui si ha diritto.
Una volta selezionato il contratto di locazione, però, il sistema precompila la parte relativa ai “Dati del contratto di locazione registrato” senza lasciare al contribuente la possibilità di intervenire con una modifica.
Il risultato? Viene inserito il valore del canone che è stato percepito nel 2020. E in caso di riduzione già nel corso del 2020, a causa della pandemia, il beneficio non si calcola sulla somma originaria ma già su un importo ridotto.
In altre parole, prende in considerazione un dato che non è quello reale, non a caso il termine di paragone per il calcolo dei benefici, anche per i contributi a fondo perduto per le partite IVA, è sempre il 2019.
Bonus affitto: contributi a fondo perduto per la riduzione del canone tra errori certi e soluzioni mancate
Le istruzioni per presentare domanda sono state approvate con il provvedimento n. 180139 del 6 luglio 2021. E la scadenza per l’inoltro dell’istanza è stata fissata prima al 6 settembre e poi prorogata al 6 ottobre 2021.
Come segnala una lettrice alla redazione di Informazione Fiscale, sono diversi gli aspiranti beneficiari del bonus affitto che si sono trovati con una base di calcolo errata e impossibile da modificare e sono diverse le segnalazioni inviate all’Agenzia delle Entrate dalla scorsa estate.
Fin dall’inizio i funzionari hanno ammesso l’errore del sistema. E quando è stata disposta la proroga per l’invio delle domande sembrava che si stesse prendendo tempo per sbloccare la possibilità di compilare il dato utile a stabilire il valore spettante del contributo a fondo perduto per la riduzione del canone di locazione.
La scadenza del 6 ottobre è arrivata ma nessuna novità è arrivata per i contribuenti che hanno ridotto il canone di locazione nel corso del 2020.
Tutto è pronto per l’erogazione del beneficio a partire dal 2022: in base alle richieste ricevute, l’Agenzia delle Entrate ha stabilito che le risorse a disposizione sono sufficienti a soddisfare le richieste.
Ma il contributo a fondo perduto previsto in alcuni casi è comunque in versione mini.
Come far valere le proprie ragioni? A chi non si arrende l’Agenzia delle Entrate propone soluzioni diverse:
“È necessario presentare apposita istanza in autotutela [...]. Insieme al modello di richiesta del contributo in oggetto, debitamente compilato e sottoscritto, è necessario accludere l’istanza in autotutela, nella quale dovranno essere evidenziati e documentati (allegando le rinegoziazioni del canone già effettuate o ancora da effettuare e gli altri documenti in suo possesso utili alla definizione della pratica) tutti gli elementi utili necessari per la corretta determinazione del contributo spettante e conseguentemente all’erogazione della differenza”.
È questa la risposta che arriva il 20 ottobre da un funzionario. Mentre a fine novembre un altro collega consiglia di inviare l’istanza in autotutela solo dopo aver ricevuto il contributo a fondo perduto, sempre a patto che non arrivi un provvedimento a porre fine alla vicenda.
Insomma, l’errore c’è e viene riconosciuto, ma la soluzione non si sa quando arriverà.
Articolo originale pubblicato su Informazione Fiscale qui: Bonus affitto: contributi a fondo perduto a ostacoli in caso di riduzione del canone nel 2020