Fattura in nome dei rider per la consegna a domicilio: sì all’imposta di bollo virtuale

Rosy D’Elia - Imposte

Fattura in nome dei rider per il servizio di consegna a domicilio: sì al pagamento dell'imposta di bollo virtuale da parte della società che mette in contatto i corrieri con chi richiede le ordinazioni. Lo conferma l'Agenzia delle Entrate con la risposta all'interpello numero 324 del 10 maggio 2021.

Fattura in nome dei rider per la consegna a domicilio: sì all'imposta di bollo virtuale

Fattura in nome dei rider per il servizio di consegna a domicilio: la società che mette in contatto i corrieri con chi richiede l’ordinazione rientra tra i soggetti interessati che possono chiedere l’autorizzazione al pagamento dell’imposta di bollo virtuale, secondo l’articolo 15 del DPR numero 642 del 1972.

Lo conferma l’Agenzia delle Entrate nella risposta all’interpello numero 324 del 10 maggio 2021.

Come di consueto, lo spunto per fare luce sulle regole applicabili arriva dall’analisi di un caso pratico.

Fattura in nome dei rider per la consegna a domicilio: sì all’imposta di bollo virtuale

Protagonista è una società a responsabilità limitata che mette in contatto coloro che richiedono il servizio delivery dei ristoranti con i rider, corrieri autonomi e indipendenti dalla società stessa che curano il ritiro e la consegna delle ordinazioni.

I rider che operano per la società in questione sono di tre categorie:

  • con partita IVA ordinaria che emettono fattura elettronica per le prestazioni di servizio rese;
  • con partita IVA forfettaria, che non sono soggetti all’obbligo di fatturazione elettronica e possono scegliere se emetterla cartacea o meno per le prestazioni rese alla società scontando l’imposta di bollo nel caso in cui l’importo indicato superi gli euro 77,47;
  • autonomi e occasionali che, non assumendo la qualifica di soggetti passivi ai fini IVA, emettono nei confronti dell’istante una ricevuta non fiscale sulla quale, nel caso in cui l’importo dichiarato superi gli euro 77,47, sono tenuti a corrispondere l’imposta di bollo.

Negli ultimi due casi in particolar modo risulta necessario per la società eseguire numerosi controlli sulle fatture emesse dai rider dal momento che è obbligata in solido al pagamento dell’imposta di bollo.

Al momento la società sta mettendo a punto un nuovo sistema che renderebbe ancora più complesse le verifiche e che tra le altre novità permetterebbe, in seguito all’autorizzazione degli interessati, di emettere fattura o ricevuta occasionale, per conto e in nome dei forfettari e dei riders occasionali.

Alla luce della situazione descritta, si rivolge all’Agenzia delle Entrate per verificare la possibilità di essere autorizzato al pagamento dell’imposta di bollo in modo virtuale.

Con la risposta all’interpello numero 324 del 10 maggio 2021, arriva un via libera:

“Nel caso di specie, quindi, la circostanza che la procedura gestionale che l’istante intende implementare comporta che lo stesso emetterà la fattura per conto dei riders forfettari ovvero ricevuta per conto dei riders occasionali, si ritiene che possa ritenersi integrata la qualifica di «soggetto interessato» a presentare istanza volta ad ottenere l’autorizzazione al pagamento in modo virtuale dell’imposta di bollo, ai sensi del citato art. 15 (del DPR n. 642 del 1972)”.

Fattura in nome dei rider per la consegna a domicilio: i chiarimenti sull’imposta di bollo

Come si legge nel documento, sono due i modi per corrispondere l’imposta di bollo:

  • tramite pagamento dell’imposta ad intermediario convenzionato con l’Agenzia delle Entrate, il quale rilascia, con modalità telematiche, apposito contrassegno;
  • in modo virtuale, mediante pagamento dell’imposta all’ufficio dell’Agenzia dell’entrate o ad altri uffici autorizzati o mediante versamento in conto corrente postale.

Questa seconda modalità è regolata dall’articolo 15 del DPR numero 642 del 1972 che stabilisce:

“Per determinate categorie di atti e documenti, (...) l’intendente di finanza può, su richiesta degli interessati, consentire che il pagamento dell’imposta anziché in modo ordinario o straordinario avvenga in modo virtuale (...). Ai fini dell’autorizzazione (...) l’interessato deve presentare apposita domanda corredata da una dichiarazione (...) contenente l’indicazione del numero presuntivo degli atti e documenti che potranno essere emessi e ricevuti durante l’anno”.

Dal momento che l’imposta di bollo sugli atti e provvedimenti è dovuta fin dall’origine, l’obbligazione tributaria deve essere assolta dal soggetto che forma i documenti e, quindi, li consegna o spedisce.

Via libera, quindi, alla richiesta di autorizzazione da parte della società che emette fattura in nome e per conto dei corrieri con regime forfettario e ricevuta occasionale nel caso dei rider occasionali.

Tutti i dettagli nel testo integrale della risposta all’interpello numero 324 del 2021.

Agenzia delle Entrate - Risposta all’interpello numero 324 del 10 maggio 2021
Imposta di bollo su fatture.

Questo sito contribuisce all'audience di Logo Evolution adv Network