Fatturazione e imposta di bollo: dal 2021 nuove scadenze e altre novità

Fatturazione e imposta di bollo: dal 2021 nuove scadenze in arrivo per i versamenti. Una panoramica delle novità introdotte dal Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 4 dicembre 2020.

Fatturazione e imposta di bollo: dal 2021 nuove scadenze e altre novità

Fatturazione e imposta di bollo, col nuovo anno arriva un nuovo calendario di scadenze per i versamenti. Una panoramica delle novità introdotte dal Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 4 dicembre pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 19 dicembre 2020.

Il trattamento tributario ai fini dell’imposta di bollo delle fatture è regolato dall’articolo 13, comma 1, della tariffa, parte prima, allegata al decreto del Presidente della Repubblica n. 642 del 1972 che nell’ultima sua formulazione prevede l’applicazione dell’imposta di bollo nella misura di 2 euro per ogni esemplare su “fatture, note, conti e simili documenti, recanti addebitamenti o accreditamenti..., ricevute e quietanze rilasciate dal creditore, o da altri per suo conto, a liberazione totale o parziale di una obbligazione pecuniaria”.

La nota 2 lettera a), al citato articolo precisa che la predetta imposta non è dovuta “quando la somma non supera lire 150.000”, gli attuali euro 77,47.

Nella applicazione pratica questo si esplica con l’obbligo di apposizione della marca sulla copia originale delle fatture emesse in formato non elettronico da contribuenti minimi e forfettari come pure sui documenti afferenti le prestazioni sanitarie.

Anche le fatture elettroniche sono soggette ad imposta di bollo laddove siano emesse relativamente a prestazioni esenti o quando abbiano anche un contenuto non direttamente afferente alla mera vendita o prestazione ma siano anche strumento per operazioni di addebito di altra natura quale ad esempio importi a rimborso di spese anticipate per conto del cliente.

In questi casi l’imposta di bollo viene liquidata a mezzo F24 con versamenti periodici a cadenza trimestrale.

Ministero dell’Economia e delle Finanze - Gazzetta Ufficiale 19 dicembre 2020
Modifiche alle modalità di assolvimento dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche e individuazione delle procedure di recupero dell’imposta di bollo non versata.

Fatturazione e imposta di bollo: le novità 2021 sulle scadenze da rispettare

Le novità introdotte dal decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 4 dicembre 2020 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 314 del 19 dicembre scorso prevedono tra l’altro un aggiornamento del calendario delle scadenze di pagamento del tributo come di seguito riportato:

PeriodoScadenza per il pagamento dell’imposta di bollo
1° Trimestre 31 Maggio
2° Trimestre 30 Settembre
3° Trimestre 30 Novembre
4° Trimestre 28 Febbraio

Resta come per l’anno 2020 la facoltà di posticipare il versamento dei primi due trimestri entro il termine previsto del terzo trimestre qualora l’importo dovuto non superi i 250 euro o meglio, più precisamente:

  • se il dovuto per il primo trimestre è inferiore ai 250 euro si potrà versare entro il termine del secondo;
  • qualora la somma di quanto dovuto per entrambi i due trimestri sia complessivamente inferiore ai 250 euro gli importi dovuti potranno essere versati nel termine del terzo.

Fatturazione e imposta di bollo: nuove scadenze e altre novità per il 2021

Lo stesso decreto MEF al suo articolo 1 prevede la possibilità da parte dell’Agenzia di integrare autonomamente le fatture elettroniche con il bollo qualora non sia stato previsto benché ne sia stata verificata la debenza con modalità che, come riportato, “saranno stabilite con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate, sentita la struttura della Presidenza del Consiglio dei ministri competente per l’innovazione tecnologica e la digitalizzazione”.

Altra novità introdotta dal 2021 è quella che prevede entro il 15 del secondo mese successivo alla chiusura di ciascun trimestre, entro il 20 settembre per il solo secondo trimestre, la comunicazione in modalità telematica da parte dell’Agenzia al contribuente o all’intermediario delegato dell’importo della imposta di bollo complessivamente dovuta per le fatture elettroniche inviate tramite il Sdi in ciascun trimestre, calcolata come sopra e come eventualmente integrato dal contribuente.

Sempre dal 2021 sarà introdotta una procedura automatizzata con la quale l’Agenzia nel caso rilevasse un ritardato e/o l’omesso e/o l’insufficiente versamento dell’imposta di bollo dovuta per le fatture elettroniche inviate tramite Sdi comunicherà al contribuente sempre in via telematica l’ammontare dell’imposta, della sanzione ridotta ad un terzo e degli interessi dovuti.

Qualora il contribuente non provveda al pagamento di quanto richiesto nei 30 giorni dal ricevimento della comunicazione o dal ricevimento della comunicazione definitiva delle somme rideterminate a seguito dei chiarimenti forniti dallo stesso contribuente in merito ai pagamenti dovuti, il competente ufficio dell’Agenzia procede all’iscrizione a ruolo a titolo definitivo.

Anche in questo caso per conoscere le modalità telematiche per l’invio delle comunicazioni da parte degli uffici dovremo attendere un provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate.

Queste procedure automatizzate di liquidazione dell’imposta da parte dell’AdE introdotte dall’articolo 12-novies del Dl. 34/2019 dovevano entrare in funzione fin dallo scorso anno 2020 ma il Decreto Rilancio con il suo articolo 143 ne ha posticipato la decorrenza al 2021 per evitare appesantimenti degli impegni amministrativi dei contribuenti introducendo nella prima fase dell’emergenza Covid una nuova procedura informatica che avrebbe richiesto peraltro solleciti aggiornamenti dei software gestionali.

Non ci resta che attendere i provvedimenti attuativi per verificare l’effettiva funzionalità delle novità introdotte.

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