Fattura elettronica sbagliata, come correggere la partita IVA errata

Fattura elettronica sbagliata: dall'Agenzia delle Entrate arrivano le indicazioni operative su come correggere la partita IVA errata. I dettagli nella risposta all'interpello n. 133 del 18 maggio 2020.

Fattura elettronica sbagliata, come correggere la partita IVA errata

Fattura elettronica sbagliata, come correggere la partita IVA errata? A rispondere è l’Agenzia delle Entrate, con l’interpello n. 133 del 18 maggio 2020.

La corretta indicazione della partita IVA del committente è uno dei requisiti richiesti affinché a fattura sia regolare, secondo quanto previsto dall’articolo 21, comma 2, lettera f) del decreto IVA.

L’indicazione nella fattura elettronica di una partita IVA sbagliata può capitare, ad esempio, nel caso di soggetti che fanno parte di un gruppo IVA.

È questo il caso specifico analizzato dall’Agenzia delle Entrate nella risposta all’interpello n. 133 del 18 maggio 2020, che fornisce due diverse vie per la correzione.

Agenzia delle Entrate - risposta interpello n. 133 del 18 maggio 2020
Interpello Articolo 11, comma 1, lettera), legge 27 luglio 2000, n.212 - fattura emessa nei confronti del Gruppo Iva - errata indicazione della partita IVA

Fattura elettronica sbagliata, come correggere la partita IVA errata

Tra i dati obbligatori da indicare in fattura vi è il numero di partita IVA del soggetto cessionario o committente, del numero di identificazione per i soggetti passivi stabiliti in Stati UE, o del codice fiscale per i soggetti che non agiscono nell’esercizio di impresa, arte o professione.

Nel caso di cessioni di beni o prestazioni di servizi effettuate nei confronti di un soggetti partecipante ad un gruppo IVA da un soggetto che non ne fa parte, l’operazione si considera effettuata nei confronti del gruppo.

Gli obblighi ed i diritti in materia di imposta sul valore aggiunto sono a carico ed a favore del gruppo IVA e, nello specifico, l’articolo 3, comma 2 del decreto MEF del 6 aprile 2018 stabilisce che:

“Ai fini della fatturazione delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi effettuati nei confronti del Gruppo IVA, il rappresentante del Gruppo o i partecipanti comunicano ai fornitori la partita IVA del Gruppo ed il codice fiscale del singolo acquirente. Al momento della ricezione della fattura i medesimi soggetti verificano l’indicazione del codice fiscale e provvedono al suo inserimento ove mancante”.

Se il soggetto appartenente al gruppo riceve una fattura elettronica sbagliata, con l’indicazione della propria partita IVA, ai fini della registrazione e della detrazione IVA è necessario correggere gli errori.

Sarà quindi necessaria l’emissione, da parte del cessionario, di un’autofattura al SdI, inserendo il codice TD20 nel campo Tipo Documento, e compilando le sezioni anagrafiche del cedente/prestatore e del cessionario/committente rispettivamente con i dati del fornitore e i propri dati.

Come chiarito con la risoluzione n. 72/E del 1° agosto 2019, tale modalità di correzione sostituisce l’obbligo, di cui all’articolo 6, comma 8 lettera a), del decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, di presentazione dell’autofattura in formato analogico all’Ufficio dell’Agenzia delle entrate territorialmente competente.

Una modalità di correzione che tuttavia presuppone che il cessionario/committente abbia comunicato l’errore contenuto nella fattura al prestatore/cedente, per consentire a questi di emettere una nota di variazione a storno della fattura, emettendo un nuovo documento corretto.

Basta l’autofattura per correggere la partita IVA sbagliata in fattura

Se il prestatore o cedente non ha effettuato la propria correzione emettendo nota di variazione, in quanto non ha avuto comunicazione dell’errore in fattura, è sufficiente l’emissione dell’autofattura da parte del committente o cessionario.

In tal caso, se il committente regolarizza la fattura per correggere la partita IVA sbagliata senza aver preventivamente comunicato l’errore commesso, al prestatore non è richiesta l’emissione di una nota di variazione.

Come evidenzia l’Agenzia delle Entrate nella risposta all’interpello in oggetto, è sufficiente annotare sul registro IVA vendite che la regolarizzazione della fattura in argomento è avvenuta mediante emissione di autofattura da parte del committente, documento che deve essere conservato agli atti senza essere anch’esso annotato nel registro IVA vendite.

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