Bollette, IVA ridotta per l’energia delle parti comuni del condominio residenziale

Bollette con IVA ridotta del 10 per cento per la fornitura di energia elettrica nelle parti comuni del condominio residenziale. L'agevolazione si applica anche in caso di presenza di locali ad uso commerciale, purché siano autonomi e non collegati ai servizi del condominio. I chiarimenti sono contenuti nella risposta all'interpello n. 142 pubblicata dall'Agenzia delle Entrate il 3 marzo 2021

Bollette, IVA ridotta per l'energia delle parti comuni del condominio residenziale

Bollette con IVA del 10 per cento per il condominio residenziale: l’aliquota ridotta si applica anche alla fornitura di energia elettrica per il funzionamento delle parti comuni.

A fornire chiarimenti sul tema è l’Agenzia delle Entrate, con la risposta all’interpello n. 142 pubblicata il 3 marzo 2021.

L’IVA del 10 per cento sulle bollette dell’energia elettrica si applica anche qualora il condominio sia composto da unità ad uso commerciale, a patto che queste siano totalmente autonome e non collegate a parti comuni.

Se quindi i negozi che compongono l’edificio sono autonomi, anche dal punto di vista energetico, ai fini dell’applicazione dell’IVA sulle bollette il condominio si considera residenziale.

Bollette, IVA ridotta per l’energia delle parti comuni del condominio residenziale

L’IVA ridotta di cui all’articolo 103, tabella A, parte III, allegata al d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, si applica alle forniture di energia per il funzionamento delle parti comuni di condomini composti esclusivamente da unità immobiliari residenziali, o da abitazioni private che usano l’energia a finalità domestica.

È questo uno degli aspetti evidenziati dall’Agenzia delle Entrate con la risposta all’interpello n. 142 del 3 marzo 2021.

La qualificazione come “uso domestico o promiscuo” delle parti condominiali si collega a quanto previsto dall’articolo 1117 e seguenti del codice civile che, considerando la relazione di accessorietà tra parti comuni del condominio e unità immobiliari, non consente di considerare tali parti come distinte ed autonome rispetto alle proprietà dei condomini.

Nel condominio si fondono quindi la proprietà individuale del singolo condomino, sul proprio appartamento, garage, cantina, e la comproprietà sulle parti comuni condominiali.

È alla luce di tali considerazioni che l’Agenzia delle Entrate non si oppone all’applicazione dell’IVA del 10 per cento sulle bollette dell’energia elettrica relative ai consumi per il funzionamento delle parti comuni.

La corretta aliquota IVA da applicare in bolletta è tuttavia uno dei problemi frequenti della “vita condominiale”, soprattutto per gli edifici composti anche da immobili ad uso commerciale. Ed è proprio questa la questione affrontata dall’Agenzia delle Entrate.

Stando a quanto evidenziato nella risposta all’interpello, l’IVA del 10 per cento può essere applicata sulle bollette del condominio, in relazione alle parti comuni, solo se l’edificio è composto esclusivamente da unità immobiliari residenziali.

Agenzia delle Entrate - risposta all’interpello n. 142 del 3 marzo 2021
Aliquota IVA applicabile alla fornitura di energia elettrica per il funzionamento delle parti comuni di condomini composti esclusivamente da unità immobiliari residenziali

IVA sulle bollette del condominio, aliquota ridotta se le unità commerciali sono autonome

Per quel che riguarda la casistica specifica evidenziata nell’interpello, l’Agenzia delle Entrate evidenzia che, considerando che le tre unità immobiliari ad uso commerciale sono totalmente autonome e scollegate da servizi e parti comuni, dal punto di vista del consumo di luce e gas il condominio si può considerare esclusivamente residenziale.

In caso di uso promiscuo, per evitare l’applicazione dell’IVA ordinaria è invece necessario che vengano determinati in maniera esatta i quantitativi di energia utilizzata per usi domestici e non.

Servono quindi criteri oggettivi per la determinazione del consumo di energia per uso domestico. L’IVA del 10 per cento, infatti, non può essere applicata in caso di soluzioni tecniche che adottino criteri di ripartizione presuntivi.

L’IVA ridotta sulle bollette condominiali si applica quindi esclusivamente in contesti residenziali, così come in abitazioni private che usano l’energia solo ad uso domestico per il consumo finale.

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