Fattura elettronica, arriva anche a San Marino con il Decreto Crescita 2019

Fattura elettronica, arriva anche a San Marino con il Decreto Crescita 2019:con l'articolo 12 del testo pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 30 aprile, si estende l'obbligo agli scambi tra le due repubbliche.

Fattura elettronica, arriva anche a San Marino con il Decreto Crescita 2019

Fattura elettronica, arriva anche a San Marino con il Decreto Crescita 2019. Nel testo pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 30 aprile, l’articolo 12, articolo 11 nello schema originario, estende anche agli scambi commerciali tra le due Repubbliche l’obbligo di emettere il documento fiscale in formato elettronico.

Dal regime previsto per il rientro dei cervelli al ripristino del superammortamento passando per le novità che riguardano ecobonus e sismabonus, il Decreto crescita 2019 è fitto di novità.

In alcuni punti interviene per tornare sui suoi passi, come per la Mini Ires, o per chiarire alcuni aspetti ancora aperti, è il caso dell’introduzione della fattura elettronica anche per San Marino.

L’obiettivo comune di tutte le “misure urgenti”, o per meglio dire, la sfida? Dare un input positivo all’economia. Ma bisogna guardare con estrema lucidità alle nuove disposizioni: non sempre le agevolazioni e i benefici previsti sono per tutti e assicurano a tutti lo stesso valore.

Fattura elettronica: arriva anche a San Marino con il Decreto Crescita 2019

Il 1° gennaio 2019 la fattura elettronica ha fatto il suo debutto nel sistema economico italiano, tra polemiche, problemi tecnici e richieste di proroghe il nuovo sistema di fatturazione è partito, inesorabilmente, col nuovo anno.

Ma l’opera non è ancora del tutto compiuta. L’articolo 12 Fatturazione elettronica Repubblica di San Marino dimostra che ci sono ancora dei punti aperti su cui intervenire. Nei primi quattro mesi dell’anno, la fattura elettronica non ha toccato gli scambi commerciali tra l’Italia e la piccola Repubblica che si trova tra Emilia Romagna e Marche, con il Decreto Crescita 2019 si estendono i confini del nuovo obbligo anche ai rapporti con San Marino.

Nel testo dell’articolo 12 del Decreto pubblicato in Gazzetta Ufficiale, si legge:

“Gli adempimenti relativi ai rapporti di scambio con la Repubblica di San Marino, previsti dal decreto del Ministro delle Finanze 24 dicembre 1993, sono eseguiti in via elettronica secondo modalità stabilite con decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze in base ad accordi con detto Stato. Sono fatti salvi gli esoneri dall’obbligo generalizzato di fatturazione elettronica previsti da specifiche disposizione di legge. Con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate sono emanate le regole tecniche necessarie per l’attuazione del presente articolo”.

Con le nuove disposizioni, le stesse regole che si applicano negli scambi tra due operatori IVA italiani valgono anche per i rapporti con i soggetti sammarinesi, nel nuovo territorio si estendono obblighi ed esoneri.

Fattura elettronica San Marino nel Decreto Crescita 2019 con l’obiettivo di consolidare i rapporti economici

Se in prima battuta i flussi commerciali con l’altra Repubblica restavano regolati ancora dalla carta, il Decreto Crescita li adegua ai nuovi standard e aggiunge un tassello in più al mosaico delle norme che regolano il sistema della fatturazione elettronica.

Un allineamento necessario, come si legge nella relazione illustrativa che ha accompagnato la prima stesura del Decreto, nella sua versione di schema:

“L’intervento normativo costituisce una misura strategica urgente per gli operatori economici coinvolti in quando semplifica gli adempimenti certificativi, allineandoli a quelli applicabili sul territorio italiano, consolidando i rapporti economici tra i due Stati e introduce un più efficace strumenti di compliance nel corretto assolvimento dell’imposta nell’interesse di entrambi gli Stati”.

Nel testo di commento si ribadiscono, poi, tutti i casi di esonero da applicare anche ai rapporti tra Italia e San Marino. E si passano a rassegna le diverse categorie sollevate dal’obbligo:

  • soggetti con regime di vantaggio;
  • soggetti con regime forfettario;
  • soggetti che hanno esercitato l’opzione prevista dalla L. n.398 del 1991 e che abbiano conseguito dall’esercizio di attività commerciali proventi per un importo non superiore a 65.000 euro;
  • soggetti tenuti all’invio dei dati al sistema tessera sanitaria per il 2019.

Infatti per questi ultimi, e in generale per tutti gli operatori del settore sanitario, è previsto un vero divieto, a tutela della privacy dei cittadini.

L’approvazione del Decreto Crescita mette in moto il processo di adeguamento al nuovo obbligo, come si legge sempre nella relazione:

“L’efficacia della disposizione è subordinata alla modifica del d.m. 24 dicembre 1993, da adottare sulla base di un accordo tra i due Stati”.

L’ultima parola, poi, sulle istruzioni operative spetta sempre all’Agenzia delle Entrate, che dovrebbe fornire chiarimenti con un provvedimento dedicato.

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