Fattura elettronica e detrazione IVA: tempi e modalità

Fattura elettronica: ricezione, tempi e modalità della detrazione IVA. I punti critici nell'analisi di Gian Paolo Tosoni, durante il confronto con l'Agenzia delle Entrate.

Fattura elettronica e detrazione IVA: tempi e modalità

Fattura elettronica: ricezione, tempi e modalità della detrazione IVA.

È stato questo uno dei punti affrontati durante il convegno sulla fattura elettronica organizzato dal Sole24Ore.

I punti critici relativi a detrazione IVA e regole di fatturazione elettronica sono stati affrontati nell’analisi di Gian Paolo Tosoni, uno dei maggiori esperti in materia.

Con la Legge di Bilancio 2018, dal 1° gennaio 2019 tutte le fatture emesse, a seguito di cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate tra soggetti residenti o stabiliti in Italia, devono necessariamente essere elettroniche.

L’innovazione ha conseguenze anche sui tempi e le modalità di detrazione dell’IVA, soprattutto nel primo periodo, comportando notevoli criticità in materia di detraibilità soprattutto con il cliente.

Fattura elettronica: ricezione e detrazione IVA, le modalità

Come si legge nella guida pubblicata dall’Agenzia delle Entrate, la fattura elettronica viene consegnata dal Sistema di Interscambio alla casella di Posta Elettronica Certificata, ovvero al canale telematico FTP o Web Service, presente nella fattura dopo che l’ha ricevuta la fattura dal fornitore, e soltanto se supera i controlli previsti.

Quindi per essere sicuri di ricevere correttamente le fatture elettroniche, è necessario comunicare al fornitore non solo la propria partita Iva e i propri dati anagrafici, ma anche l’indirizzo telematico, PEC o il Codice Destinatario di 7 cifre, da riportare in fattura.

Tutti gli operatori titolari di partita Iva, usando il portale Fatture e Corrispettivi, possono:

  • registrare preventivamente presso il Sistema di Interscambio l’indirizzo telematico dove desiderano ricevere tutte le loro fatture;
  • generare e usare un QRCode contenente il numero di partita IVA, tutti i dati anagrafici e l’indirizzo telematico di default comunicato preventivamente al Sistema di Interscambio.

La fattura elettronica non cambia i requisiti per la detrazione dell’Iva: sussistono, quindi, i criteri dell’inerenza, beni o servizi acquistati esclusivamente nell’esercizio dell’impresa, e dell’afferenza ovvero i beni e servizi devono essere afferenti a operazioni imponibili.

Per stabilire quando è possibile detrarla è necessario far riferimento a due momenti del processo di fatturazione elettronica:

  • l’emissione della fattura, normalmente coincide con il momento di effettuazione dell’operazione;
  • il possesso, e quindi la ricezione, del documento.

Fattura elettronica: ricezione e detrazione IVA, i tempi

Quando l’emittente ha avuto la ricevuta di consegna. l’operazione si è perfezionata e l’acquirente ha diritto alla detrazione IVA. Vediamo alcuni esempi pratici:

  • per i beni immobili è il momento della stipula dell’atto;
  • per il beni mobili è il momento della consegna;
  • per i servizi è il pagamento.

Se il sistema non riesce a recapitare correttamente la fattura, lo comunica all’emittente, che deve avvisare il destinatario e invitarlo a visualizzare la sua area personale. L’Iva è detraibile quando quest’ultimo effettivamente riceve il documento e ne prende visione.

L’acquirente può detrarre l’Iva con riferimento al periodo, mese o trimestre, in cui l’operazione è stata effettuata, se viene ricevuta entro il 15 del mese successivo. Per le operazioni del mese di dicembre la detrazione spetta nel periodo di possesso della fattura.

Particolare attenzione meritano le operazioni del primo semestre del 2019, primo periodo di utilizzo della fattura elettronica.

“Qui qualcosa non torna...”,

dice Gianpaolo Tosoni, esperto de Il Sole 24 Ore durante il convegno streaming organizzato dal quotidiano il 12 novembre.

Fattura elettronica: i punti critici su ricezione e detrazione IVA

Nel primo semestre c’è tolleranza per chi emette in ritardo la fattura.

“Ma se la norma perdona e allunga l’emissione della fattura, si occupa poco di colui che la riceve. La norma non dice cosa succede invece per la detrazione: se il contribuente è trimestrale, se la può prendere comoda per le consegne o i correttivi percepiti a gennaio e far partire la fattura entro il 16 di maggio”

sottolinea Gianpaolo Tosoni. E ancora:

Siccome nell’anno prossimo le fatture che consentono la detrazione devono essere elettroniche, l’acquirente, che magari ha pagato il servizio a gennaio del 2019 ed è un contribuente mensile, potrebbe non avere la possibilità di ricevere la fattura elettronica e di detrarre l’IVA”.

La soluzione per Gianpaolo Tosoni potrebbe essere quella di tollerare la detrazione anche con la fattura analogica, anche se è una contraddizione in termini. Ma nello stesso convegno, proprio sui dubbi sollevati dall’esperto, arriva la risposta di Irene Raiola, funzionario informatico dell’Agenzia delle Entrate.

“Se il fornitore non emette fattura elettronica, trasmettendola al sistema, la fattura non si considera emessa. Pertanto il cessionario/committente non disporrà di un documento fiscalmente corretto e non potrà esercitare il diritto di detrazione dell’Iva. Se non riceve la fattura dal fornitore, deve emettere una autofattura. E con la regolarizzazione potrà portare in detrazione l’Iva relativa”.

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