IVA illuminazione condominio: si applica l’aliquota ridotta del 10%

Tommaso Gavi - IVA

IVA illuminazione condominio, si applica l'aliquota agevolata al 10% per gli interventi di miglioramento dell'efficienza energetica degli impianti di illuminazione, anche di unità immobiliari singole. Lo spiega la risposta all'interpello numero 576 del 10 dicembre 2020 dell'Agenzia delle Entrate: esclusa la cessione del credito.

IVA illuminazione condominio: si applica l'aliquota ridotta del 10%

IVA illuminazione condominio, per le imprese che realizzano interventi di miglioramento dell’efficienza energetica degli impianti di illuminazione, anche di singole unità immobiliari, si applica l’aliquota ridotta del 10%.

Lo spiega l’Agenzia delle Entrate nella risposta all’interpello numero 576 del 10 dicembre 2020.

L’imposta agevolata è indipendente dalle modalità contrattuali che sono poste in essere.

Tuttavia non c’è la possibilità di cessione della detrazione per i clienti. La disposizione del decreto Crescita che la permetteva è stata abrogata dalla legge di bilancio 2020.

IVA illuminazione condominio: si applica l’aliquota ridotta del 10%

Per l’IVA per gli interventi di efficientamento del sistema di illuminazione, di un condominio o di singole unità immobiliari, si applica l’aliquota del 10%.

Lo chiarisce l’Agenzia delle Entrate nella risposta all’interpello numero 576 del 10 dicembre 2020.

Agenzia delle Entrate - Risposta all’interpello numero 576 del 10 dicembre 2020
articolo 7, legge 23 dicembre 1999, n. 488 e applicazione IVA agevolata ad interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria su edifici a prevalente destinazione abitativa privata. articolo 16-bis, comma 1, lettera h), TUIR, cessione del credito per interventi di manutenzione energetica.

Lo spunto concreto nasce da un quesito dell’istante sulla possibilità di applicare l’aliquota del 10% per gli interventi di miglioramento dell’efficienza energetica degli impianti di illuminazione.

L’istante chiede inoltre se è possibile usufruire della cessione del credito di imposta della detrazione.

L’Agenzia richiama il quadro normativo di riferimento, sposa la soluzione proposta per la prima richiesta e nega invece la possibilità di ricorrere alla cessione del credito per la detrazione.

Sull’applicazione dell’IVA agevolata l’Agenzia delle Entrate spiega che le cessioni di beni e le prestazioni di servizi per la realizzazione degli interventi di riqualificazione energetica degli edifici sono assoggettate all’imposta sul valore aggiunto in base alle aliquote previste per gli interventi di recupero del patrimonio immobiliare.

A prevederlo è l’articolo 7, comma 1, lettera b) della legge n. 488/1999, in base al quale si applica l’aliquota IVA del 10% per le prestazioni relative a interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria eseguite su edifici a prevalente destinazione abitativa privata.

Nella manutenzione ordinaria rientrano gli interventi:

“che riguardano le opere di riparazione, rinnovo e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti.”

Negli interventi di manutenzione straordinaria sono invece ricomprese:

“le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire le parti anche strutturali degli edifici, nonché per realizzare ed integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici, sempre che non alterino la volumetria complessiva degli edifici e non comportino modifiche delle destinazioni d’uso.”

L’agevolazione è stata resa permanente dal 1° gennaio 2012.

In merito la circolare 15/E del 12 luglio 2018 ha precisato l’agevolazione spetta a prescindere dalle modalità contrattuali utilizzate per realizzare tali interventi, vale a dire contratto di appalto o fornitura di beni con posa in opera.

La circolare in questione precisa inoltre che:

“qualora nell’ambito degli interventi anzidetti (manutenzione ordinaria e manutenzione straordinaria) siano impiegati i beni costituenti una parte significativa del valore della prestazione, il bene significativo fornito nell’ambito della prestazione resta soggetto interamente all’aliquota nella misura del 10 per cento se il suo valore non supera la metà di quello dell’intera prestazione.”

Se, invece, il valore del bene significativo supera tale limite, l’aliquota agevolata si applica al bene solo fino a concorrenza della differenza tra il valore complessivo dell’intervento di recupero e quello dei beni significativi.

Il cliente sarà inoltre chiamato a produrre il certificato catastale per beneficiare dell’agevolazione.

IVA illuminazione condominio: la cessione del credito non è più possibile

In merito alla cessione del credito di imposta da parte del cliente, l’Agenzia delle Entrate non condivide la soluzione proposta dall’istante.

Tale possibilità era stata prevista dal comma 3-ter dell’articolo 10 del Dl n. 34/2019, ovvero il decreto Crescita.

Nello specifico la norma la estendeva agli “interventi relativi alla realizzazione di opere finalizzate al conseguimento di risparmi energetici con particolare riguardo all’installazione di impianti basati sull’impiego di fonti rinnovabili di energia” secondo quanto previsto dalla lettera h), articolo 16-bis, comma 1, Tuir.

Tuttavia, la disposizione prevista dal decreto Crescita è stata abrogata dall’articolo 1, comma 176, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, ovvero la legge di bilancio 2020.

Dal 1° gennaio 2020, quindi, per gli interventi di riqualificazione energetica in questione, non è più possibile scegliere l’opzione della cessione del credito di imposta corrispondente alla detrazione a cui si ha diritto per gli stessi interventi.

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