Esenzione IVA formazione, solo per i corsi svolti nella regione di iscrizione all’albo

Esenzione IVA formazione, solo per la regione in cui risulta l'iscrizione all'albo dei soggetti accreditati. Il beneficio non è accessibile per le attività di una succursale che si trova in un altro territorio, a chiarirlo è l'Agenzia delle Entrate con la risposta all'interpello numero 85 del 4 febbraio 2021.

Esenzione IVA formazione, solo per i corsi svolti nella regione di iscrizione all'albo

IVA formazione, è possibile beneficiare dell’esenzione solo per le attività svolte nella regione per cui risulta l’iscrizione dell’ente formatore all’albo dei soggetti accreditati.

Non è possibile applicare lo stesso trattamento ai corsi svolti nella succursale che ha sede al di fuori del territorio.

A chiarirlo è l’Agenzia delle Entrate con la risposta all’interpello numero 85 del 4 febbraio 2021.

IVA formazione, esenzione solo per i corsi svolti nella regione di iscrizione all’albo

Come di consueto, lo spunto arriva dall’analisi di un caso pratico. Protagonista è una società che svolge attività di corsi di aggiornamento e formazione professionale nel campo della cosmetica e del trucco professionale ed è iscritta all’Albo Regionale dei soggetti accreditati.

Grazie a questo riconoscimento, la società applica alla formazione l’esenzione IVA prevista dall’articolo 10, n. 20) del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

Dal momento che ha aperto anche una sede operativa in un’altra regione per svolgere, con le stesse modalità e con lo stesso corpo docente, le stesse attività di formazione professionale della sede principale, si rivolge all’Agenzia delle Entrare per verificare la possibilità di escludere dall’applicazione dell’imposta sul valore aggiunto anche le prestazioni della succursale.

Raccolta delle iscrizioni, calendari delle attività, formazione delle aule e in generale tutta l’attività di coordinamento e di controllo delle attività formative vengono gestite dalla sede principale.

Ma il dubbio sorge dal fatto che si trova in una regione diversa da quella in cui la società risulta accreditata.

Nonostante ciò, l’Agenzia delle Entrate con la risposta all’interpello numero 85 del 4 febbraio 2021 pone il suo veto:

“Non si ritiene possibile estendere l’esenzione in esame alle attività formative svolte da ALFA al di fuori dell’ambito territoriale della Regione BETA”.

Le motivazioni?

“Non è possibile applicare l’esenzione prevista dall’articolo 10, n. 20) del d.P.R. n. 633 del 1972, alle attività di formazione dalla stessa svolte al di fuori di tale ambito regionale, in mancanza di uno specifico riconoscimento da parte della Regione in cui la Società intende svolgere tali corsi di formazione professionale”.

Esenzione IVA formazione, nessun beneficio fuori dalla regione in cui risulta l’iscrizione all’albo

A supporto della sua posizione l’Agenzia delle Entrate riepiloga le regole stabilite dalla normativa di riferimento.

Due sono i principali requisiti per beneficiare dell’esenzione IVA:

  • le prestazioni devono essere di natura educativa dell’infanzia e della gioventù o didattica di ogni genere, inclusa l’attività di formazione, aggiornamento, riqualificazione e riconversione professionale;
  • le stesse prestazioni devono essere rese da istituti o scuole riconosciuti da pubbliche amministrazioni.

Su questo ultimo punto, poi, è necessaria una precisazione: per quanto riguarda gli organismi privati che operano nelle materie di competenza di soggetti pubblici diversi dall’Amministrazione della Pubblica Istruzione, il riconoscimento utile ai fini fiscali continua ad essere effettuato dai soggetti competenti per materia (Regioni, Enti locali, ecc.), con le modalità previste per le specifiche attività educative, didattiche e formative, attraverso, ad esempio, l’iscrizione in appositi albi o con l’accreditamento.

Nel caso analizzato il via libera all’esenzione IVA arriva grazie all’iscrizione nell’albo regionale dei soggetti accreditati. E fuori dal territorio non è possibile accedere agli stessi benefici.

Nessuna eccezione, sottolinea in conclusione l’Agenzia delle Entrate:

“Nel caso di specie, si precisa infatti che non può trovare applicazione il principio generale contenuto nella risoluzione n. 269/E del 3 luglio 2008, e riferito agli Organismi privati che svolgono corsi nelle materie presenti negli ordinamenti scolastici di competenza del Ministero della Pubblica istruzione (cfr. paragrafo 3 della circolare n. 22/E del 2008), secondo cui, in considerazione del fatto che i programmi formativi sono adottati su base nazionale, l’Organismo privato che svolge l’attività didattica e formativa nelle aree di competenza dell’Amministrazione scolastica nel territorio di più Regioni deve presentare l’istanza per il riconoscimento alla Direzione Regionale dell’Agenzia delle Entrate competente in ragione del domicilio fiscale”.

Tutti i dettagli nel testo integrale della risposta all’interpello numero 85 del 4 febbraio 2021.

Agenzia delle Entrate - Risposta all’interpello numero 85 del 4 febbraio 2021
Interpello articolo 11, comma 1, lett.a), legge 27 luglio 2000, n. 212 - attività di formazione - esenzione ai fini IVA, articolo 10 n. 20) del d.P.R. n. 633 del 1972.

Questo sito contribuisce all'audience di Logo Evolution adv Network