Elenco permanente 5 per mille 2021: la lista degli enti beneficiari

Cristina Cherubini - Associazioni

Elenco permanente 5 per mille 2021: è disponibile online la lista degli enti potenziali beneficiari consultabile sui portali dedicati. Le associazioni già inserite negli anni precedenti non devono presentare una nuova domanda.

Elenco permanente 5 per mille 2021: la lista degli enti beneficiari

Elenco permanente 5 per mille 2021 disponibile online: le associazioni rispondenti ai requisiti riportati nell’articolo 1, comma 154, della legge 3 dicembre 2014, n. 190, legge di stabilità del 2015, la quale ha delineato specifiche categorie di enti come potenziali beneficiari del contributo volontario prelevato in sede di dichiarazione dei redditi ai contribuenti, hanno da sempre avuto l’obbligo di comunicare all’Agenzia delle Entrate la volontà di essere iscritti nelle liste dedicate e di avere i requisiti per poter usufruire di tale contribuzione attraverso una dichiarazione sostitutiva.

Periodicamente, quindi, l’elenco permanente viene aggiornato con le nuove iscrizioni. A partire dal 2017 coloro che risultano già inseriti non devono presentare una nuova domanda ogni anno.

Elenco permanente 5 per mille 2021: consultabile sul portale

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali riporta sul sito che “a decorrere dall’esercizio finanziario 2017 è istituito un elenco permanente degli enti iscritti al cinque per mille che viene aggiornato, integrato e pubblicato sul sito dell’Agenzia delle Entrate, entro il 31 marzo di ciascun anno”, tale elenco viene quindi aggiornato, attraverso l’eliminazione di associazioni che non possiedono più i requisiti necessari ed aggiungendo quelle che invece acquistano le caratteristiche specifiche per potervi accedere.

I soggetti indicati in tale elenco per accedere al contributo annuale “non devono presentare né la domanda di iscrizione né la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, salvo errori o per intervenuta variazione del legale rappresentante, a pena di decadenza del contributo”.

Le associazioni iscritte all’elenco permanente del 2021 per beneficiare del contributo 5 per mille non saranno quindi più obbligate per gli anni successivi a confermare la sussistenza dei requisiti per poter usufruire del contirbuto, a meno che non vi siano delle modifiche che debbano essere essenzialmente comunicare.

Chiaro è invece che coloro che non risultassero all’interno dell’elenco permanente 2021, e volessero invece essere destinatarie del contributo dovranno presentare domanda come da procedura esplicata sul sito dell’Agenzia delle Entrate.

Al fine di facilitare la ricerca degli enti iscritti all’elenco permanente dei beneficiari sul sito dell’Agenzia delle Entrate è stato predisposto anche un Motore di ricerca, facile ed immediato.

Comunicazione 5 per mille 2021: enti obbligati

Vi sono ovviamente ancora dei casi al verificarsi dei quali, la comunicazione all’Agenzia delle Entrate è ancora obbligatoria, e subordinata al rispetto delle scadenze imposte.

Le motivazioni che portano le associazioni a dover rinnovare la comunicazione sono le seguenti:

  • se sono cambiate alcune condizioni rispetto a quelle precedentemente comunicate;
  • se è cambiato il rappresentante legale;
  • se non vi è più la sussistenza dei requisiti necessari.

Tali variazioni dovranno essere comunicate entro 30 giorni dal loro verificarsi.

Inoltre dovrà essere presentata una nuova dichiarazione sostitutiva se, entro il termine di scadenza dell’invio della dichiarazione sostitutiva per lo stesso anno, sia variato il rappresentate legale rispetto a quello che aveva firmato la dichiarazione sostitutiva precedentemente già inviata.

Un nuovo portale di pubblicazione degli elenchi del 5 per mille 2021

Un’altra novità importante per gli enti riguarda il sito web sul quale vengono pubblicati gli elenchi delle associazioni beneficiarie, difatti gli elenchi permanenti della ricerca scientifica e dell’università, della ricerca sanitaria, e delle associazioni sportive dilettantistiche saranno rispettivamente pubblicati sui singoli siti istituzionali dalle amministrazioni competenti, cioè nel dettaglio sul sito del ministero dell’Università e della Ricerca, del ministero della Salute ed infine del Coni, ai sensi dell’articolo 8 del DPCM 23 luglio 2020.

Le altre tipologie di enti saranno invece iscritte nell’elenco pubblicato sull’apposita sezione del sito dell’Agenzia delle Entrate.

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