Ecobonus e sismabonus, nel consolidato fiscale non c’è limite alla compensazione del credito

Tommaso Gavi - Ires

Ecobonus e sismabonus, non ci sono limiti per l'utilizzo in compensazione del credito d'imposta, nel caso di un consolidato fiscale. I chiarimenti arrivano con la risposta all'interpello numero 133 del 2 marzo 2021: è un trasferimento di una posizione soggettiva dalla consolidata alla fiscal unit, non una vera e propria cessione del credito.

Ecobonus e sismabonus, nel consolidato fiscale non c'è limite alla compensazione del credito

Ecobonus e sismabonus, in un consolidato fiscale per l’utilizzo in compensazione del credito d’imposta non ci sono limiti.

Lo chiarisce la risposta all’interpello numero 133 del 2 marzo 2021 dell’Agenzia delle Entrate: la società consolidata ha la possibilità di trasferire alla società consolidante i crediti di imposta maturati nel 2019 per l’utilizzo in compensazione con l’Ires di gruppo.

Non operano i limiti indicati nell’articolo 34 della legge numero 138 del 2000, in quanto si tratta di un mero trasferimento di una posizione soggettiva dalla consolidata alla fiscal unit e non di una vera e propria cessione del credito.

Per quanto riguarda invece ulteriori cessioni da parte dei secondi cessionari, si deve tenere presente quanto disposto dagli articoli 14 e 16 del decreto-legge n 63 del 2013: tale possibilità è preclusa.

Ecobonus e sismabonus, nel consolidato fiscale non c’è limite alla compensazione del credito

Sull’utilizzo dei crediti d’imposta in compensazione di ecobonus e sismabonus, nel caso di un consolidato fiscale, non operano i limiti previsti dall’articolo 34 della legge numero 338 del 2000.

A spiegarlo è la risposta all’interpello numero 133 del 2 marzo 2021 dell’Agenzia delle Entrate.

Agenzia delle Entrate - Risposta all’interpello numero 133 del 2 marzo 2021
Utilizzo in compensazione di crediti d’imposta originati da cd. «detrazioni Sismabonus» e «Risparmio Energetico», trasferiti al Consolidato Fiscale del Gruppo. Articoli 14 e 16 del Decreto Legge n. 63 del 2013.

I chiarimenti riportati nel documento di prassi partono da un caso concreto.

Una società cessionaria aveva acquistato, dal 2019 e direttamente dai soggetti titolari della detrazione, il credito d’imposta secondo quanto previsto dalle norme relative alle agevolazioni.

Il credito in questione, come sottolineato dall’amministrazione finanziaria, se non è oggetto di una cessione successiva è utilizzabile in compensazione senza limiti.

Come spiegato nel documento di prassi, il titolare della detrazione relativa all’ecobonus o al sismabonus può cedere il credito d’imposta corrispondente ai fornitori che hanno effettuato gli interventi o ad altri soggetti.

Il fornitore, per parte sua, può cedere lo stesso credito ai propri fornitori ma non può realizzare una terza cessione per conto di tali soggetti.

Nel documento di prassi l’Agenzia delle Entrate richiama il quadro normativo di riferimento ed in particolare le seguenti norme:

Viene poi ribadita la disciplina che regola il consolidato fiscale, che permette di determinare un’unica base imponibile per la società o ente controllante, determinata dalla somma degli imponibili di ogni società partecipante.

I crediti di imposta e le eccedenze sono concessi alle imprese considerate singolarmente.

In base a quanto previsto dall’articolo 121 del TUIR, ogni società partecipante al consolidato deve presentare una propria dichiarazione dei redditi, senza la liquidazione dell’imposta.

Tale società deve inoltre comunicare alla società controllante:

  • il reddito complessivo;
  • le ritenute subite;
  • le detrazioni e i crediti di imposta che spettano;
  • gli acconti versati.

Ecobonus e sismabonus, nel consolidato fiscale si realizza un trasferimento di posizione soggettiva

Prima di rispondere ai quesiti posti dall’istante, l’Agenzia delle Entrate sottolinea che nel consolidato fiscale ogni società ha la possibilità di trasferire i propri crediti per la compensazione con l’imposta sul reddito della società, dovuta dalla consolidante.

Il limite alla compensazione è determinato dall’ammontare dell’Ires risultante dalla dichiarazione dei redditi del consolidato.

In risposta al primo quesito dell’istante, l’Agenzia delle Entrate spiega che il caso in esame può ritenersi un trasferimento di una posizione soggettiva dalla società consolidata alla fiscal unit.

Tale trasferimento rileva ai soli fini della liquidazione dell’imposta sul reddito delle società, dovuta dalla consolidante, e non è considerato un contratto di cessione.

La società controllata potrà dunque trasferire il credito d’imposta nei limiti della quota utilizzabile e dell’Ires dovuta, senza ulteriori limitazioni.

Il secondo quesito posto dall’istante riguarda il riconoscimento della detrazione nel caso in cui il bonifico usato per il pagamento dei lavori di ristrutturazione e di riqualificazione sia stato compilato in maniera tale da non consentire alle banche e a Poste italiane di adempiere correttamente all’obbligo di ritenuta, previsto dall’articolo 25 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78.

A riguardo l’Agenzia delle Entrate spiega che il quesito difetta di legittimazione, dal momento che non riguarda direttamente l’istante.

Inoltre viene posto in modo generico, riferendosi all’incompletezza di alcuni dati senza specificare quali.

L’Amministrazione finanziaria, tuttavia, ricapitola gli elementi che devono essere presenti nel bonifico:

  • indicazione della causale del versamento;
  • codice fiscale del beneficiario della detrazione;
  • il codice fiscale o partita IVA del beneficiario.

Infine l’Agenzia delle Entrate richiama i chiarimenti della circolare n. 13 del 2019, che specifica quanto segue:

“Qualora, per errore, non siano stati indicati sul bonifico tutti i dati richiesti e non sia stato possibile ripetere il bonifico, la detrazione spetta solo qualora il contribuente sia in possesso di una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà rilasciata dall’impresa con la quale quest’ultima attesti che i corrispettivi accreditati a suo favore sono stati correttamente contabilizzati ai fini della loro imputazione nella determinazione del reddito d’impresa Tale documentazione dovrà essere esibita dal contribuente che intende avvalersi della detrazione al professionista abilitato o al CAF in sede di predisposizione della dichiarazione dei redditi o, su richiesta, agli uffici dell’amministrazione finanziaria”.

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