Sismabonus 2018: detrazione anche in caso di locazione

Sismabonus 2018: la risoluzione dell'Agenzia delle Entrate del 12 marzo 2018 fornisce importanti chiarimenti per i soggetti Ires.

Sismabonus 2018: detrazione anche in caso di locazione

Sismabonus 2018 anche per le società che effettuano lavori di messa in sicurezza di immobili da dare in locazione.

I chiarimenti arrivano dall’Agenzia delle Entrate che, con la risoluzione n. 22/E pubblicata il 12 marzo 2018 conferma che i soggetti Ires possono beneficiare del sismabonus anche se l’immobile non è usato direttamente a fini produttivi ma dato in affitto.

Il sismabonus 2018, ulteriormente rafforzato dall’ultima Legge di Bilancio, prevede detrazioni fiscali fino all’85% per i lavori di messa in sicurezza di edifici ricadenti in zone a rischio sismico e sarà possibile richiederlo per lavori effettuati fino al 31 dicembre 2021.

Sismabonus 2018: detrazione anche in caso di locazione

Per la società che intende effettuare lavori di messa in sicurezza di immobili ricadenti in zone sismiche 1, 2 e 3 è riconosciuta la detrazione Ires del 50% prevista dal sismabonus anche nel caso in cui l’immobile sia dato in affitto e non utilizzato direttamente a fini produttivi.

La risoluzione delle Entrate chiarisce un aspetto molto importante per i soggetti passivi Ires: la possibilità di beneficiare del sismabonus è slegata al requisito dell’utilizzo diretto dell’immobile. Chiarimento opposto rispetto a quanto previsto, invece, per i lavori di risparmio energetico rientranti nel perimetro dell’Ecobonus, per i quali non si ha diritto alla detrazione fiscale per le spese sostenute in relazione ad immobili locati o su immobili merce.

Tornando alle regole per il riconoscimento del sismabonus 2018 per i soggetti passivi Ires, la normativa attualmente in vigore non prevede vincoli di natura oggettiva o soggettiva in merito alla possibilità di richiedere le detrazioni per lavori su costruzioni adibite ad attività produttive.

La ratio dell’agevolazione e dell’interpretazione estensiva fornita dall’Agenzia delle Entrate è quella di tutelare le persone prima ancora del patrimonio pertanto, chiarisce la risoluzione, il sismabonus può essere riconosciuto ai soggetti passivi Ires anche per gli interventi riguardanti immobili posseduti da società non utilizzati direttamente ma destinati alla locazione.

Agenzia delle Entrate - risoluzione n. 22/E del 12 marzo 2018
Interpello Articolo 11, comma 1, lett. a), legge 27 luglio 2000, n.212 - Detrazione per lavori antisismici ai sensi dell’art. 16, comma 1-bis, del DL n. 63 del 2013, eseguiti su immobili destinati alla locazione

Come funziona il sismabonus?

Il sismabonus è una delle detrazioni fiscali per chi effettua lavori in casa attualmente in vigore e prevede la possibilità, sia per le persone fisiche (soggetti Irpef) che per le società (soggetti Ires) di portare in detrazione il 50% delle spese sostenute fino ad un massimo di 96.000 euro per unità immobiliare, da ripartire in cinque quote annuali di pari importo.

Possono richiedere l’agevolazione tutti i soggetti che eseguono lavori volti alla messa in sicurezza degli immobili e che adottano misure antisismiche sia in edifici privati che nei condomini.

A partire dal 1° gennaio 2017 e fino al 31 dicembre 2021 il sismabonus è riconosciuto per gli interventi di messa in sicurezza degli immobili realizzati in zone sismiche ad alta pericolosità (zona 1 e 2) e in zone sismiche a minor rischio (zona 3), così come individuate dall’ordinanza n. 3274 del 20 marzo 2003 del Presidente del Consiglio dei Ministri.

La misura della detrazione, per effetto delle novità introdotte negli ultimi anni, è calcolata in base alla riduzione del rischio sismico ottenuta con l’intervento di ristrutturazione.

La detrazione è più elevata quando dalla realizzazione degli interventi si ottiene una riduzione del rischio sismico di 1 o 2 classi: l’importo del bonus riconosciuto sale rispettivamente al 70% e all’80%.

Se le spese sono sostenute per interventi sulle parti comuni degli edifici condominiali le detrazioni spettano per il 75% delle spese sostenute nel caso di passaggio a una classe di rischio inferiore e nella misura dell’85%, quando si passa a due classi di rischio inferiori.

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