Ecobonus e sismabonus: bonus combinato per ogni tipologia di immobile

Tommaso Gavi - Leggi e prassi

Ecobonus e sismabonus, in alternativa alle agevolazioni i titolari di reddito di impresa possono usufruire del bonus combinato a prescindere dalla tipologia dell'immobile. Come chiarisce la risposta all'interpello numero 549 del 13 novembre 2020 si ha diritto alla detrazione per interventi su immobili strumentali, beni merce o patrimoniali.

Ecobonus e sismabonus: bonus combinato per ogni tipologia di immobile

Ecobonus e sismabonus, il bonus combinato spetta ai titolari di reddito d’impresa per gli interventi sugli immobili, a prescindere dalla qualificazione dell’edificio.

Come conferma la come risposta all’interpello numero 549 del 13 novembre 2020, l’agevolazione si applica ad immobili strumentali, beni merce o patrimoniali.

Gli interventi devono essere realizzati su parti comuni di edifici condominiali situati nelle zone sismiche 1, 2 e 3.

La misura dell’agevolazione è dell’80% e dell’85%, ripartita in dieci quote annuali e fino a 136.000 euro.

Ecobonus e sismabonus: il quadro normativo del bonus combinato

L’ecobonus, il sismabonus e l’agevolazione combinata sono oggetto di chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate, contenuti nella risposta all’interpello numero 549 del 13 novembre 2020.

Agenzia delle Entrate - Risposta all’interpello numero 549 del 13 novembre 2020
Articolo 14, comma 2-quater.1 del decreto legge 4 giugno 2013, n. 63. Detrazione bonus combinato sisma-eco.

Il quesito dell’istante riguarda la possibilità di usufruire dell’agevolazione prevista dall’articolo 14, comma 2-quater.1 del decreto legge 4 giugno 2013, n. 63 per i lavori di adeguamento sismico ed efficientamento energetico sulle parti comuni dell’immobile di cui è proprietario.

La società chiede inoltre se è possibile estendere l’agevolazione anche ad ulteriori interventi di efficientamento energetico quali, ad esempio, la sostituzione della centrale termica o l’installazione di collettori solari eseguiti nell’ambito dello stesso intervento edilizio.

L’Agenzia delle Entrate richiama il quadro normativo di riferimento del bonus combinato sisma-eco.

La legge di bilancio 2018 ha introdotto il comma 2-quater.1 all’articolo 14 del decreto legge 63 del 2013.

Per le spese relative agli interventi su parti comuni di edifici condominiali delle zone sismiche 1, 2 e 3 per la riduzione del rischio sismico e la riqualificazione energetica, in alternativa alle detrazioni previste rispettivamente dal comma 2-quater dell’articolo e dal comma 1-quinques dell’articolo 16, si può beneficiare della seguente detrazione:

  • dell’80%, se gli interventi determinano il passaggio ad una classe di rischio inferiore;
  • dell’85%, se gli interventi determinano il passaggio a due classi di rischio inferiori.

La detrazione è suddivisa in dieci quote annuali dello stesso importo e si applica su un importo totale delle spese non superiore a 136.000 euro.

L’agevolazione spetta anche ai soggetti IRES, deve riguardare una parte comune di edificio condominiale e deve interessare l’involucro dello stesso con un’incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda.

Ecobonus e sismabonus: bonus combinato per ogni tipologia di immobile

Il bonus combinato, in alternativa all’ecobonus e sismabonus, spetta ai titolari di reddito d’impresa che effettuano gli interventi su immobili da essi posseduti o detenuti.

Come spiegato nella risoluzione n. 34/E del 25 giugno 2020, l’agevolazione per gli interventi di riqualificazione energetica spetta a prescindere dalla qualificazione dell’immobile:

  • strumentale;
  • bene merce;
  • patrimoniale.

Il documento chiarificatore del 13 novembre 2020 spiega inoltre che:

“Analogo riconoscimento deve essere operato, per ragioni di coerenza sistematica, agli interventi antisismici eseguiti su immobili da parte di titolari di reddito di impresa, ai fini della detrazione di cui all’articolo 16, comma 1-bis e ss., del decreto legge n. 63 del 2013 (cd. «sisma bonus»).”

A completamento dei chiarimenti l’Agenzia delle Entrate richiama anche la circolare n. 19/E del 2020.

La detrazione del bonus combinato si riferisce alle parti comuni di edificio residenziale da un punto di vista oggettivo e non soggettivo.

In altre parole alle parti comuni a più unità immobiliari e non alle parti comuni a più possessori.

Con riferimento al secondo quesito dell’istante, riguardo all’estensione dell’agevolazione anche ad ulteriori interventi di efficientamento energetico quali la sostituzione della centrale termica o l’installazione di collettori solari, l’Agenzia delle Entrate risponde come segue:

“gli interventi descritti dall’istante (la sostituzione della centrale termica o l’installazione di collettori solari eseguiti nell’ambito del medesimo intervento edilizio), nel presupposto che presentino i requisiti per essere inclusi tra gli interventi di riqualificazione energetica menzionati nel medesimo articolo 14, potranno essere ammissibili alla detrazione di cui all’articolo 14, comma 2-quater.1 sopracitato.”

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