Dimissioni del lavoratore padre, convalida sempre necessaria

Rosy D’Elia - Leggi e prassi

Dimissioni del lavoratore padre con figlio fino a tre anni, bisogna procedere con la convalida sempre, a prescindere dalla fruizione del congedo di paternità. E inoltre è necessario acquisire la dichiarazione che il datore di lavoro è a conoscenza della situazione familiare. A chiarirlo è l'Ispettorato Nazionale del Lavoro con la nota INL numero 749 del 25 settembre 2020.

Dimissioni del lavoratore padre, convalida sempre necessaria

Dimissioni del lavoratore padre con figlio fino a tre anni, quando è necessario procedere con la convalida? Si tratta di un passaggio sempre necessario, a prescindere dalla richiesta del congedo di paternità. A sottolinearlo è l’Ispettorato del Lavoro nella nota numero 749 del 25 settembre 2020.

La norma, infatti, non specifica che bisogna procedere solo se si è beneficiato preventivamente dei giorni di astensione dal lavoro, essendo una “tutela rafforzata volta a salvaguardare la genuinità della scelta da parte della lavoratrice o del lavoratore”.

Dimissioni del lavoratore padre, convalida sempre necessaria

Al centro dei chiarimenti dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro è l’articolo 55 del Decreto Legislativo numero 151 del 2000 e in particolare il comma 4:

“La risoluzione consensuale del rapporto o la richiesta di dimissioni presentate dalla lavoratrice, durante il periodo di gravidanza, e dalla lavoratrice o dal lavoratore durante i primi tre anni di vita del bambino o nei primi tre anni di accoglienza del minore adottato o in affidamento, o, in caso di adozione internazionale, nei primi tre anni decorrenti dalle comunicazioni di cui all’articolo 54, comma 9, devono essere convalidate dal servizio ispettivo del Ministero del lavoro e delle politiche sociali competente per territorio.

A detta convalida è sospensivamente condizionata l’efficacia della risoluzione del rapporto di lavoro”.

Il dubbio sulla necessità di applicare la convalida delle dimissioni del lavoratore padre in relazione alla preventiva fruizione del congedo di paternità nasce dal fatto che quest’ultimo rappresenta la condizione per estendere anche al lavoratore padre il divieto di licenziamento nel primo anno di vita del bambino e per riconoscere le indennità previste in caso di dimissioni volontarie.

Dimissioni del lavoratore padre con figlio fino a 3 anni, necessarie convalida e dichiarazione

Ma l’Ispettorato Nazionale del Lavoro, con la nota numero 749 del 25 settembre 2020, chiarisce che il datore di lavoro è a conoscenza della situazione familiare sulla base di altre comunicazioni, anche senza i giorni di astensione del lavoro concessi per la nascita o per l’adozione.

“In conformità con il principio espresso dalla Corte (di Cassazione,sez. lav., sentenza n. 11676/2012) appare quindi necessario che, ai fini della convalida, il datore di lavoro sia a conoscenza della situazione familiare del lavoratore, in ragione di pregresse comunicazioni trasmesse anche per finalità diverse dalla fruizione del congedo di cui all’art. 28 del D.Lgs. n. 151/2001 o del congedo obbligatorio di cui all’art. 4, comma 24 lett. a), della L. n. 92/2012 la cui durata è stata peraltro estesa da successivi provvedimenti (si pensi alla comunicazione effettuata per la fruizione degli assegni per il nucleo familiare)”.

Ne deriva che la convalida delle dimissioni da parte del lavoratore padre prescinde dalla fruizione del congedo di paternità.

Deve essere sempre effettuata ed è necessario anche verbalizzare “una dichiarazione del lavoratore secondo cui il datore di lavoro è a conoscenza della propria situazione familiare anche in virtù di comunicazioni o richieste di diverso tenore.

Tutti i dettagli nel testo integrale della nota INL del 25 settembre 2020.

INL - Nota numero 749 del 25 settembre 2020
Convalida dimissioni lavoratore padre con figlio di età fino a 3 anni – art. 55, comma 4, D.Lgs. n. 151/2001.

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