Ecobonus, ok alla cessione dei vecchi crediti: novità in arrivo con il superbonus 110

Rosy D’Elia - Irpef

Ecobonus, via libera alla cessione dei vecchi crediti al fornitore: sulle modalità di utilizzo del beneficio maturato, il superbonus 110 introduce delle novità, per cui si attende ancora il provvedimento attuativo. Si crea un doppio binario tra vecchie e nuove regole: a ribadirlo l'Agenzia delle Entrate nella risposta all'interpello numero 249 del 6 agosto 2020.

Ecobonus, ok alla cessione dei vecchi crediti: novità in arrivo con il superbonus 110

Ecobonus, via libera alla cessione dei vecchi crediti al fornitore e spazio a nuove modalità di utilizzo introdotte dal Decreto Rilancio nell’ambito del superbonus 110. Ma per le novità si attendono ancora le istruzioni contenute nel provvedimento attuativo.

A ribadirlo è la stessa Agenzia delle Entrate che dovrebbe emanarlo entro la scadenza del 18 agosto 2020, 30 giorni dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della Legge di conversione del DL numero 34 del 2020.

Lo spunto per esprimersi sul tema arriva dalla richiesta di chiarimenti di una società che effettua lavori di riqualificazione energetica: nella risposta all’interpello numero 249 del 6 agosto 2020, l’Agenzia delle Entrate ribadisce che le modalità di fruizione dell’ecobonus al 110% segnano una linea di demarcazione tra vecchie e nuove regole, applicabili per gli anni 2020 e 2021.

Agenzia delle Entrate - Risposta numero 249 del 6 agosto 2020
Articolo 14 del decreto legge n. 63 del 2013. Cessione della detrazione per gli interventi di riqualificazione energetica al fornitore di energia elettrica.

Ecobonus, ok alla cessione dei vecchi crediti e novità in arrivo con il superbonus 110

Come di consueto, le indicazioni arrivano con l’analisi di un caso pratico. Protagonista è una società che effettua interventi di riqualificazione energetica e ha ricevuto dei crediti corrispondenti alle detrazioni di imposta che i clienti hanno maturato per le spese sostenute nell’ambito dell’econobus, ai sensi dell’articolo 14, comma 2 sexies, del D.L. n. 63 del 2013.

A sua volta, la società vorrebbe cedere i crediti al proprio fornitore di energia elettrica e si rivolge all’Agenzia delle Entrate per verificare la possibilità di procedere.

Dall’Amministrazione finanziaria arriva un via libera sulla cessione dei vecchi crediti dell’ecobonus: la catena di trasferimenti può arrivare ai fornitori della società che esegue gli interventi.

Nella risposta all’interpello numero 249 del 6 agosto 2020 si legge:

“Il committente (primo cedente) può cedere all’impresa esecutrice (primo cessionario) dell’intervento di riqualificazione energetica l’importo che gli spetta ai fini della detrazione d’imposta. L’impresa istante può cedere tale credito d’imposta ad un proprio fornitore (secondo cessionario) che se non lo cede a sua volta, può utilizzarlo solo in compensazione”.

Ecobonus, cessione dei vecchi crediti e nuove modalità di utilizzo con il superbonus 110

A sostegno della sua risposta l’Agenzia delle Entrate riporta il passaggio normativo di riferimento, il comma 2-sexies dell’art. 14 del Decreto Legge numero 63 del 2013 che stabilisce quanto segue:

“Per le spese sostenute per interventi di riqualificazione energetica di cui al presente articolo, in luogo della detrazione, i soggetti beneficiari, diversi da quelli indicati al comma 2- ter [no-tax area], possono optare per la cessione del corrispondente credito ai fornitori che hanno effettuato gli interventi ovvero ad altri soggetti privati, con la facoltà di successiva cessione del credito. Rimane esclusa la cessione ad istituti di credito e ad intermediari finanziari”.

Ma non solo, si sofferma anche sulla formula dell’ecobonus al 110% introdotta dal Decreto Rilancio che, tra le altre novità, modifiche anche le modalità di cessione del credito.

In deroga all’articolo 14, commi 2-ter, 2-sexies e 3.1 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, i soggetti che sostengono, negli anni 2020 e 2021 le spese di riqualificazione energetica hanno due alternative all’utilizzo diretto della detrazione:

  • beneficiare di un contributo sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto fino a un importo massimo pari al corrispettivo stesso, anticipato dai fornitori che hanno effettuato gli interventi e da questi ultimi recuperato sotto forma di credito d’imposta, di importo pari alla detrazione spettante, con facoltà di successiva cessione del credito, ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari;
  • procedere con la cessione di un credito d’imposta di pari ammontare con possibilità di successiva cessione ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari.

Per le modalità attuative delle modalità di utilizzo dell’ecobonus al 110%, però, specifica la stessa Agenzia delle Entrate è necessario procedere con l’emanazione di un provvedimento ad hoc che dovrebbe arrivare entro la scadenza del 18 agosto 2020, entro 30 giorni dall’entrata in vigore della legge di conversione del Decreto Rilancio.

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