Domanda reddito di emergenza, istruzioni INPS: chi deve inviarla per novembre e dicembre

Anna Maria D’Andrea - Leggi e prassi

Domanda reddito di emergenza: con il messaggio n. 4247 del 12 novembre 2020, l'INPS illustra chi deve inviarla per novembre e dicembre, dopo le novità introdotte dal decreto Ristori.

Domanda reddito di emergenza, istruzioni INPS: chi deve inviarla per novembre e dicembre

Domanda reddito di cittadinanza, chi deve inviarla per novembre e dicembre? Le istruzioni arrivano dall’INPS, e sono contenute nel messaggio n. 4247 del 12 novembre 2020.

Il REM è stato prorogato dal decreto Ristori per ulteriori due mensilità. Il riconoscimento del beneficio sarà automatico per i nuclei già beneficiari, mentre si riapre il canale per fare domanda per i neo-ammessi.

La scadenza per richiedere il reddito di emergenza è fissata al 30 novembre 2020, e il messaggio INPS fa il punto sui requisiti da considerare per l’invio della domanda.

Domanda reddito di emergenza, decreto Ristori: chi deve inviarla? Le istruzioni dall’INPS

A partire dal 10 novembre 2020 si può fare domanda per le due mensilità aggiuntive del reddito di emergenza, che verrà riconosciuto anche a novembre e dicembre.

A prevedere un’ulteriore proroga del REM è stato il primo decreto Ristori n. 137 del 28 ottobre 2020.

L’adeguamento della procedura di invio della domanda ha richiesto alcuni giorni di attesa. Ora, come comunicato dall’INPS, è possibile inoltrare le nuove istanze per l’accesso al beneficio. Le istruzioni su beneficiari e requisiti sono contenute nel messaggio n. 4247 del 12 novembre 2020.

L’invio della domanda per il reddito di emergenza non è necessario per chi ha già richiesto la nuova mensilità del REM prevista dal decreto legge n. 104/2020.

Potranno presentare la nuova domanda esclusivamente:

  • i nuclei che non hanno mai ottenuto il beneficio in precedenza (perché non hanno presentato la domanda o perché non è stato loro riconosciuto il beneficio);
  • i nuclei che hanno ottenuto solo il primo REm (quello introdotto dal decreto legge 34/2020) e non anche il secondo (quello previsto dal decreto legge 104/2020).
INPS - messaggio numero 4247 del 12 novembre 2020
Articolo 14 del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137. Nuove misure in materia di Reddito di Emergenza. Variazioni al piano dei conti
Comunicato stampa INPS 9 novembre 2020
Reddito di emergenza - Dal 10 novembre possibile presentare la nuova domanda

Domanda REM novembre e dicembre 2020, istruzioni INPS: 20 giorni di tempo per l’invio

La scadenza per le nuove domande del reddito di emergenza è fissata al 30 novembre 2020. Le nuove istanze dovranno essere trasmesse a stretto giro, e l’assegno sarà riconosciuto per una singola quota relativa alle due mensilità di novembre e dicembre 2020.

La domanda per il REM di novembre e dicembre 2020 dovrà essere presentata online, attraverso i consueti canali telematici:

  • il sito internet dell’Inps (www.inps.it), autenticandosi con PIN (si ricorda che dal 1° ottobre l’Istituto non rilascia più PIN), SPID, Carta Nazionale dei Servizi e Carta di Identità Elettronica;
  • gli Istituti di patronato di cui alla legge 30 marzo 2001, n. 152;
  • i Centri di assistenza fiscale di cui all’articolo 32 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

La domanda è presentata da uno dei componenti del nucleo familiare, individuato come il richiedente il beneficio, in nome e per conto di tutto il nucleo familiare.

Alla data di presentazione della domanda è necessario che sia stata presentata una DSU, ordinaria o per ISEE corrente.

L’accoglimento o meno della domanda sarà comunicato tramite SMS e\e email. Gli esiti sono consultabili on line da parte del cittadino o dell’intermediario che ha trasmesso la domanda.

Il pagamento avverrà tramite bonifico, accredito su Libretto Postale o pagamento in contanti presso gli sportelli di Poste Italiane in caso di bonifico domiciliato.

Nel caso di pagamento sul conto comunicato, l’IBAN indicato in domanda dovrà essere intestato al codice fiscale del beneficiario della prestazione. In caso contrario, verrà emesso un bonifico domiciliato, con avviso tramite SMS da parte dell’INPS.

Reddito di emergenza, i requisiti per le mensilità di novembre e dicembre 2020

Per i nuclei familiari che presenteranno domanda di reddito di emergenza dopo la proroga disposta dal decreto Ristori n. 137, è previsto il possesso cumulativo dei requisiti requisiti:

  • un valore del reddito familiare, nel mese di settembre 2020, inferiore alla soglia corrispondente all’importo del REM;
  • l’assenza, nel nucleo familiare, di componenti che percepiscano o abbiano percepito una delle indennità previste dall’articolo 15 del decreto-legge n. 137/2020 (“Nuove indennità per i lavoratori stagionali del turismo, degli stabilimenti termali e dello spettacolo”) e dall’articolo 17 dello stesso decreto (“Disposizioni a favore dei lavoratori sportivi”);
  • il rispetto dei requisiti di cui ai commi 2, lettere a), c) e d), 2-bis e 3 dell’articolo 82 del decreto-legge n. 34/2020.

Secondo quanto stabilito dal decreto Ristori n. 137/2020, all’articolo 14, sarà altresì necessario rispettare i seguenti requisiti:

  • residenza in Italia, verificata con riferimento al componente richiedente il beneficio;
  • un valore del patrimonio mobiliare familiare con riferimento all’anno 2019 inferiore a una soglia di 10.000 euro, accresciuta di 5.000 euro per ogni componente successivo al primo e fino ad un massimo di 20.000 euro, con un incremento del massimale di 5.000 euro in caso di presenza nel nucleo familiare di un componente in condizione di disabilità grave o di non autosufficienza come definite ai fini ISEE;
  • un valore dell’Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) inferiore a 15.000 euro.

I parametri per accedere al REM di novembre e dicembre 2020 restano gli stessi fissati dal decreto Rilancio. Identica anche la procedura per fare domanda sul sito dell’INPS.

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