Reddito di Emergenza, domanda INPS al via. Ecco come si presenta

Anna Maria D’Andrea - Leggi e prassi

Domanda Reddito di Emergenza al via dal 22 maggio 2020: l'INPS lancia il portale per richiedere il REM. La procedura è telematica. Facciamo il punto sulle istruzioni e sui requisiti.

Reddito di Emergenza, domanda INPS al via. Ecco come si presenta

Domanda al via per il Reddito di Emergenza: dal 22 maggio 2020 è possibile richiedere il REM sul sito dell’INPS, e ci sarà tempo fino alla scadenza del 30 giugno 2020.

Manca la circolare INPS con le istruzioni ed i requisiti, ma intanto parte la fase di inserimento delle domande. Il portale contiene al suo interno un manuale con tutti i passi da seguire, ma è necessario essere in possesso di PIN INPS, CIE o SPID per potervi accedere.

La domanda di Reddito di Emergenza potrà essere presentata dai nuclei familiari in condizioni di difficoltà economica causata dall’emergenza epidemiologica da COVID-19, secondo i requisiti specifici fissati dal decreto legge n. 34 del 19 maggio 2020.

Al momento di presentazione della domanda è necessario aver sottoscritto una dichiarazione ISEE ordinaria, corrente o mini, tuttora in corso di validità.

Domanda Reddito di Emergenza al via dal 22 maggio 2020: come fare richiesta sul sito INPS

Per inserire una nuova domanda per il REM bisognerà accedere al portale dedicato, messo a disposizione dall’INPS a partire dal 22 maggio 2020.

Una volta effettuato l’accesso, bisognerà selezionare la voce “Acquisizione” presente nel sotto-menù “GESTIONE DOMANDA”.

Sono tre le sezioni del modulo di domanda telematico da compilare:

  • Quadro A del modulo, con i dati del richiedente o tutore,corrispondente alla parte dell’anagrafica del tutore, qualora presente, e del richiedente;
  • Quadro B del modulo, “Dichiarazione possesso requisiti e modalità di pagamento”, corrispondente alla parte dei dati di: autocertificazione del possesso dei requisiti; dichiarazione di eventuali componenti del nucleo in stato detentivo o istituti di lunga degenza; scelta del metodo di pagamento;
  • Quadro C del modulo, “Sottoscrizione dichiarazione”.

Le istruzioni passo per passo per fare domanda di Reddito di Emergenza sono contenute nella guida pubblicata dall’INPS, che mettiamo di seguito a disposizione:

Domanda Reddito di Emergenza REM - Istruzioni INPS
Scarica le istruzioni pubblicate dall’INPS per fare domanda di reddito di emergenza

Domanda Reddito di Emergenza sul sito INPS o tramite CAF e intermediari

La domanda per il Reddito di Emergenza, in presenza dei requisiti richiesti, deve essere presentata all’INPS entro il termine perentorio del 30 giugno 2020, attraverso i seguenti canali:

  • i centri di assistenza fiscale di cui all’articolo 32 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241;
  • gli istituti di patronato di cui alla legge 30 marzo 2001, n. 152;
  • il sito internet dell’INPS, autenticandosi con PIN, SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) almeno di livello 2, CNS (Carta Nazionale dei Servizi) e CIE (Carta di Identità Elettronica).

Domanda REM: i requisiti per richiedere il Reddito di Emergenza

Chi può fare domanda di REM? Facciamo un riepilogo dei requisiti per il Reddito di Emergenza.

Come illustrato sul portale INPS, il REM è riconosciuto ai nuclei familiari in possesso congiuntamente dei seguenti requisiti:

  • residenza in Italia al momento della domanda, verificata con riferimento al solo componente richiedente il beneficio;
  • un valore del reddito familiare, nel mese di aprile 2020, inferiore ad una soglia pari all’ammontare del beneficio;
  • un valore del patrimonio mobiliare familiare con riferimento all’anno 2019 (verificato al 31.12.2019) inferiore a una soglia di euro 10.000, accresciuta di euro 5.000 per ogni componente successivo al primo e fino ad un massimo di euro 20.000; il massimale è incrementato di 5.000 euro in caso di presenza nel nucleo familiare di un componente in condizione di disabilità grave o di non autosufficienza come definite ai fini dell’Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE), di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159;
  • un valore dell’Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE), attestato dalla DSU valida al momento di presentazione della domanda, inferiore ad euro 15.000.

Ai fini dell’accesso e della determinazione dell’ammontare del REm:

  • al momento della presentazione della domanda deve essere presente una Dichiarazione Sostitutiva Unica ai fini ISEE, ordinario o corrente, dove verificare il valore dell’ISEE e la composizione del nucleo familiare. Nel caso di nuclei con minorenni, rileva l’ISEE minorenni in luogo di quello ordinario. Si ricorda che non è valida, ai fini della richiesta del presente beneficio, l’attestazione ISEE riferita al nucleo ristretto.
  • il nucleo familiare è definito ai sensi dell’articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013 ed è quello attestato nella DSU valida al momento della presentazione della domanda;
  • il reddito familiare è determinato considerando tutte le componenti di cui all’articolo 4, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013 ed è riferito alla mensilità di aprile 2020, secondo il principio di cassa;
  • il patrimonio mobiliare è definito ai sensi dell’articolo 5, comma 4, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013.

Questo sito contribuisce all'audience di Logo Evolution adv Network