Domanda cassa integrazione 2021 con causale COVID 19 L. 178/20: istruzioni INPS

Rosy D’Elia - Leggi e prassi

Domanda cassa integrazione 2021: prime istruzioni INPS sulle nuove settimane aggiuntive introdotte dalla Legge di Bilancio e accessibili fino alla fine di marzo o di giugno. Nuova causale COVID 19 L. 178/20, stesse modalità e scadenze per l'accesso alla CIG per coronavirus. I dettagli nel messaggio numero 406 del 2021.

Domanda cassa integrazione 2021 con causale COVID 19 L. 178/20: istruzioni INPS

Domanda cassa integrazione 2021: arrivano le prime istruzioni INPS sulle 12 settimane aggiuntive previste dalla Legge di Bilancio e accessibili fino alla fine di marzo o di giugno.

Nasce una nuova causale COVID 19 L. 178/20, mentre le modalità e le scadenze per le richieste di accesso alla CIG per coronavirus restano le stesse.

Con il messaggio numero 406 del 29 gennaio 2021, l’INPS fornisce una panoramica sulla proroga degli ammortizzatori sociali prevista dalla Legge numero 178 del 2020 e le istruzioni per presentare domanda, in attesa di pubblicare una specifica circolare.

Domanda cassa integrazione 2021: la panoramica sulle novità della Legge di Bilancio 2021

La legge di bilancio 2021 ha ampliato la durata della cassa integrazione per coronavirus: tutti i datori di lavoro che hanno dovuto interrompere o ridurre l’attività produttiva per eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica da COVID-19, a prescindere dal precedente utilizzo degli ammortizzatori sociali fino al 31 dicembre 2020, possono richiedere dal 1° gennaio 12 settimane delle diverse forme di CIG senza versamento di alcun contributo aggiuntivo.

Lo strumento è accessibile per tutti i lavoratori alle dipendenze dei datori di lavoro che richiedono il beneficio al 1° gennaio 2021.

Le 12 settimane di accesso agli ammortizzatori sociali possono essere collocate nei periodi che seguono.

Tipologia di ammortizzatore socialePeriodo
Cassa integrazione salariale ordinaria (CIGO) Dal 1° gennaio 2021 al 31 marzo 2021
Cassa integrazione in deroga (CIGD) Dal1° gennaio 2021 al 30 giugno 2021
Assegno ordinario (ASO) Dal1° gennaio 2021 al 30 giugno 2021

Questa distinzione, rispetto ai periodi concessi per il 2020, è una novità introdotta con il DL numero 178 del 2020.

Per quanto riguarda, invece, la CISOA, Cassa integrazione speciale operai agricoli, i datori di lavoro hanno a disposizione massimo 90 giorni collocabili nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2021 e il 30 giugno 2021.

Accessibile anche se non sono state presentate precedenti domande di CISOA con causale “CISOA DL RILANCIO”.

Con il messaggio numero 406 del 29 gennaio 2021, l’INPS precisa un aspetto importante da considerare nel calcolo delle settimane:

“i periodi di integrazione salariale precedentemente già richiesti e autorizzati ai sensi dell’articolo 12 del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, collocati, anche parzialmente, in periodi successivi al 1° gennaio 2021, sono imputati, ove autorizzati, alle 12 settimane del nuovo periodo di trattamenti”.

Domanda cassa integrazione 2021 con causale COVID 19 L. 178/20: prime istruzioni INPS

Dopo una panoramica sulle novità introdotte con la Legge di Bilancio 2021, l’INPS comunica che sul portale istituzionale sono attivi i servizi telematici per procedere con la domanda di cassa integrazione 2021 per coronavirus, nelle modalità previste dalla Legge numero 178 del 2020.

Nel testo l’Istituto specifica:

“Si precisa che sarà possibile inoltrare le suddette istanze a prescindere dall’avvenuto rilascio da parte delle Strutture territoriali dell’Istituto delle autorizzazioni relative alle sei settimane richieste ai sensi dell’articolo 12 del decreto-legge n. 137/2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 176/2020”.

Nascono due nuove causali:

  • COVID 19 L. 178/20, che dovrà essere usata per richiedere l’ulteriore periodo di 12 settimane di cassa integrazione salariale (ordinaria o in deroga) e di assegno ordinario dai datori di lavoro;
  • CISOA L. 178/20, che dovrà essere utilizzata per le domande di concessione del trattamento di cassa integrazione speciale operai agricoli.

Come già previsto, le domande di accesso alla cassa integrazione 2021 per coronavirus dovranno essere presentate entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell’attività lavorativa.

La prima scadenza da segnare in rosso sul calendario per quest’anno, dunque, è il 28 febbraio 2021.

Ma, come più volte specificato, i termini decadenziali “non devono intendersi in modo assoluto, ma devono considerarsi operanti solo con riferimento al periodo oggetto della domanda rispetto al quale la decadenza è intervenuta: laddove, quindi, l’istanza riguardi un arco temporale di durata plurimensile, il regime decadenziale riguarderà esclusivamente il periodo in relazione al quale il termine di invio della domanda risulti scaduto e si procederà ad un accoglimento parziale per il periodo residuo che risulti ancora nei termini di legge”.

Domanda cassa integrazione in deroga 2021: alcune precisazioni INPS

Infine, il messaggio INPS si sofferma su alcune precisazioni che riguardano la CIGD, cassa integrazione in deroga.

Possono presentare le domande come “deroga plurilocalizzata” solo i datori di lavoro che hanno ricevuto la prima autorizzazione con decreto del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali.

Tutti gli altri datori di lavoro, invece, anche con più unità produttive, dovranno trasmettere la domanda come “deroga INPS”.

Inoltre le richieste di deroga devono essere inviate solo con riferimento alle singole unità produttive, ad eccezione delle aziende plurilocalizzate che hanno chiesto di accedere al flusso semplificato.

“In quest’ultimo caso, si ricorda che la scelta dell’unità produttiva di riferimento su cui far confluire le domande accorpate deve ritenersi irreversibile e come tale dovrà essere utilizzata anche in caso di eventuale concessione di proroga del trattamento di cassa integrazione in deroga con causale “COVID 19 L. 178/20”, al fine di consentire il monitoraggio da parte dell’Istituto della prestazione concessa”.

C’è la possibilità di accedere al flusso di gestione semplificato esclusivamente chiedendo apposita autorizzazione alla Direzione centrale ammortizzatori sociali, utilizzando la PEC.

Per la stessa unità produttiva e per lo stesso periodo, non possono essere richiesti ammortizzatori sociali diversi, ad eccezione dei casi in cui la domanda di cassa integrazione in deroga riguardi lavoratori esclusi dagli altri ammortizzatori COVID (ad esempio, lavoratori a domicilio, apprendisti, ecc.).

Tutti i dettagli nel testo integrale del messaggio numero 406 del 29 gennaio 2021.

INPS - Messaggio numero 406 del 29 gennaio 2021
Legge 30 dicembre 2020, n. 178 (legge di bilancio 2021). Nuove disposizioni in materia di integrazioni salariali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19. Prime indicazioni operative per la trasmissione delle domande relative ai trattamenti di integrazione salariale (cassa integrazione ordinaria e in deroga, assegno ordinario e cassa integrazione speciale operai agricoli “CISOA”).

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