Diritto camerale 2019 in scadenza il 30 settembre: importo e modalità di calcolo

Giuseppe Guarasci - Imposte

Diritto camerale 2019, scadenza 30 settembre: le istruzioni e le regole per il calcolo che tutti gli iscritti al Registro delle Imprese o annoverati nel REA devono seguire per mettersi in regola con il pagamento.

Diritto camerale 2019 in scadenza il 30 settembre: importo e modalità di calcolo

Diritto camerale 2019, scadenza 30 settembre: per effetto della proroga del versamento delle imposte, si è allungato anche il termine ultimo per pagare il tributo dovuto alla Camera di Commercio di riferimento.

Per il calcolo dell’importo da versare è necessario, come di consueto, utilizzare le tabelle del MISE come riferimento, con il dettaglio delle somme dovute alla CCIAA a titolo di diritto camerale per l’anno 2019.

Nella circolare MISE che riportiamo di seguito le regole sul calcolo dell’imposta dovuta dagli iscritti al Registro delle Imprese o annoverate nel REA presso la Camera di Commercio.

Non cambia l’importo del diritto annuo dovuto dalle imprese in misura fissa o proporzionato al fatturato e anche per il 2019 il diritto camerale sarà ridotto del 50%.

Le Camere di Commercio autorizzate dal Ministero dello Sviluppo Economico - e che hanno adottato apposita delibera in questo senso - potranno stabilire un aumento del 20% dell’importo da pagare entro la stessa scadenza per il versamento delle imposte sui redditi o al momento della presentazione della domanda di iscrizione.

A confermare gli importi del diritto camerale 2019 è stata la circolare del MISE del 21 dicembre 2018 (si veda box sottostante con file pdf).

Soggetti tenuti al versamento sono tutte le imprese iscritte al Registro delle Imprese della propria Camera di Commercio ovvero annotate nel REA e l’importo dovuto dovrà essere calcolato in base al fatturato oppure dovrà essere versato in misura fissa.

La circolare riepiloga nel dettaglio le istruzioni per il calcolo del diritto annuale 2019 dovuto dagli iscritti alla CCIAA, con le tabelle relative agli importi dovuti in misura fissa e le aliquote e i diversi scaglioni nel caso di pagamento in base al fatturato.

Di seguito si riportano regole e istruzioni per il calcolo, le modalità di versamento con modello F24, nonché scadenza e soggetti obbligati al versamento del diritto camerale 2019.

Diritto camerale 2019: importo invariato. Le tabelle per il calcolo

Nella circolare del Ministero dello Sviluppo Economico del 21 dicembre 2018 è confermato l’importo del diritto camerale 2019 e sono riportate le tabelle per il calcolo da utilizzare per il versamento da effettuare entro il 30 settembre.

Misure fisse diritto annuale, importi 2019:

IMPRESE CHE PAGANO IN MISURA FISSASedeUnità locale
Imprese individuali iscritte o annotate nella sezione speciale (piccoli imprenditori, artigiani, coltivatori diretti e imprenditori agricoli) 44 euro 8,80 euro
Imprese individuali iscritte nella sezione ordinaria 100,00 euro 20,00 euro
IMPRESE CHE IN VIA TRANSITORIA PAGANO IN MISURA FISSASedeUnità locale
Società semplici non agricole 100,00 euro 20,00 euro
Società semplici agricole 50,00 euro 10,00 euro
Società tra avvocati previste dal D.Lgs. n. 96/2001 100,00 euro 20,00 euro
Soggetti iscritti al REA 15,00 euro
IMPRESE CON SEDE PRINCIPALE ALL’ESTERO
per ciascuna unità locale/sede secondaria 55,00 euro

Gli importi di cui sopra dovranno essere versati con arrotondamento finale per eccesso se la frazione decimale è uguale o superiore a 50 centesimi e per difetto negli altri casi.

Imprese tenute al versamento del diritto annuale commisurato al fatturato

Nel caso di imprese tenute al versamento del diritto annuale commisurato al fatturato il calcolo del diritto camerale 2019 dovrà essere effettuato come segue:

Diritto camerale 2019, fasce di fatturato e aliquote società di capitali:

Scaglioni di fatturato da euro a euro Importo da versare
da 0,00 a 100.000,00 Euro 200,00
da 100.000,01 a 250.000,00 Euro 200,00 + 0,015%
da 250.000,01 a 500.000,00 Euro 222,50 + 0,013% della parte eccedente 250.000,00
da 500.000,01 a 1.000.000,00 Euro 255,00 + 0,010% della parte eccedente 500.000,00
da 1.000.000,01 a 10.000.000,00 Euro 305,00 + 0,009% della parte eccedente 1.000.000,00
da 10.000.000,01 a 35.000.000,00 Euro 1.115,00 + 0,005% della parte eccedente 10.000.000,00
da 35.000.000,01 a 50.000.000,00 Euro 2.365,00 + 0,003% della parte eccedente 35.000.000,00
oltre 50.000.000,00 Euro 2.815,00 + 0,001% della parte eccedente 50.000.000,00 (fino a un massimo di 40.000,00 euro)

Si rammenta che anche la misura fissa prevista per la prima fascia di fatturato da utilizzare comunque nel calcolo nell’importo integrale di 200,00 euro è soggetta, a conclusione del calcolo, alla riduzione complessiva 50%, con la conseguenza che per le imprese con fatturato fino a 100.000,00 euro, l’importo del diritto annuale da versare è pari ad 100,00 euro.

Qualora oltre alla sede principale vi fosse anche un’ulteriore unità locale, allora l’importo in oggetto dovrebbe essere maggiorato del 20% per ciascuna unità aggiuntiva.

I lettori interessati possono procedere al calcolo del diritto camerale della propria azienda utilizzando anche i tool messi a disposizione dalle varie Camere di Commercio, nel box sottostante è possibile scaricare quello di Roma per esempio:

Tool di calcolo in Excel per il calcolo del diritto camerale 2019 - CCIAA Roma
La CCIAA di Roma - come altre CCIAA di varie città d’Italia - ha messo a disposizione delle aziende un pratico tool in Excel per il calcolo del diritto camerale 2019

Si evidenzia, inoltre, che anche l’importo massimo da versare, indicato nella tabella in 40.000,00 euro, è soggetto alla riduzione del 50%, con la conseguenza che in nessun caso l’importo da versare sarà superiore a 20.000,00 euro.

Diritto annuale CCIAA 2019: autorizzato aumento 20%

Così come resta invariato l’importo del diritto camerale 2019, la circolare del MISE rammenta inoltre che anche per l’anno in corso alcune Camere di Commercio sono autorizzate ad incrementare l’importo dovuto del 20%.

L’elenco delle CCIAA autorizzate all’aumento è contenuto nell’Allegato A del decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 22 maggio 2017.

Per ulteriori dettagli si allega di seguito la circolare MISE con gli importi e le novità 2019:

MISE - Circolare 21 dicembre 2018
Importo del diritto camerale annuale per il 2019

Diritto camerale 2019: scadenza e soggetti obbligati

Le imprese che si iscrivono alla Camera di Commercio nel 2019 dovranno versare il diritto annuale al momento della presentazione della domanda, con addebito automatico nel caso di pratica telematica; analogamente per le iscrizioni di nuove unità locali.

In alternativa, sarà possibile effettuare il versamento del diritto di prima iscrizione nei 30 giorni successivi, utilizzando il modello F24.

Per le imprese e le unità locali già esistenti all’1.1.2019 il diritto annuale dovrà essere versato con la scadenza del primo acconto delle imposte sui redditi.

Tale scadenza in via ordinaria è fissata al 30 giugno di ogni anno; quest’anno, considerando la proroga ufficiale, la nuova scadenza è fissata al 30 settembre.

Chi deve pagare il diritto camerale? Rientrano tra i soggetti obbligati al versamento dell’imposta dovuta alle Camere di Commercio:

  • le imprese individuali;
  • le società di persone e di capitali;
  • i consorzi;
  • gli imprenditori agricoli ed i coltivatori diretti;
  • le unità locali e sedi secondarie di imprese con sede principale all’estero;
  • i soggetti iscritti al R.E.A.

Pagamento diritto camerale con modello F24: istruzioni e codice tributo

Per il versamento del diritto camerale sarà necessario utilizzare il modello F24 e il codice tributo 3850.

Il modello F24 dovrà essere compilato alla sezione “IMU ed altri tributi locali” e sotto il “codice ente/codice comune” bisognerà indicare il codice del Comune in cui è situata la sede legale dell’impresa.

Sanzioni e ravvedimento operoso

In caso di omesso o tardivo versamento del diritto camerale 2019 la sanzione dovuta è compresa tra il 10% e il 100% dell’importo dovuto.

Anche in questo caso sarà possibile beneficiare della riduzione della sanzione con ravvedimento operoso ed entro un anno dalla scadenza.

Il versamento del diritto annuale alla CCIAA, così come della sanzione ridotta con ravvedimento e dei relativi interessi dovrà essere effettuato con modello F24, compilando la sezione “IMU ed altri tributi locali” ed utilizzando i seguenti codici tributo:

  • 3850 per il diritto;
  • 3851 per gli interessi moratori;
  • 3852 per la sanzione ridotta.

Per ciascuno di essi deve inoltre essere indicato negli appositi spazi quale codice ente la sigla della provincia in cui ha sede la Camera di commercio destinataria del versamento e quale anno di riferimento, l’anno d’imposta cui si riferisce il versamento.

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