Dichiarazioni fiscali online: soggetti incaricati all’invio e requisiti da rispettare

Tommaso Gavi - Dichiarazioni e adempimenti

Dichiarazioni fiscali online, l'Agenzia delle Entrate spiega i requisiti previsti per rientrare tra i soggetti incaricati all'invio telematico. I chiarimenti nella risposta all'interpello numero 87 del 21 febbraio 2022. L'attività principale deve essere di consulenza fiscale. In alternativa quest'ultima attività deve essere svolta abitualmente.

Dichiarazioni fiscali online: soggetti incaricati all'invio e requisiti da rispettare

Dichiarazioni fiscali online, l’Agenzia delle Entrate spiega quali sono i requisiti da rispettare e i soggetti che possono essere incaricati all’invio.

Lo chiarisce la risposta all’interpello numero 87 del 21 febbraio 2022.

L’accesso al servizio telematico Entratel è accordato se l’attività principale del soggetto richiedente è quella di consulenza fiscale o se la stessa è svolta abitualmente, secondo quanto stabilito dal DM del 19 aprile 2001.

Per quanto riguarda l’autorizzazione al rilascio del visto di conformità, il professionista deve inviare un’apposita comunicazione preventiva all’Agenzia delle Entrate, allegando una copia della polizza assicurativa stipulata.

Dichiarazioni fiscali online: soggetti incaricati all’invio e requisiti da rispettare

L’Agenzia delle Entrate fornisce chiarimenti sui requisiti da rispettare e i soggetti incaricati all’invio delle dichiarazioni fiscali online.

Tali chiarimenti sono riportati nella risposta all’interpello numero 87 del 21 febbraio 2022.

Agenzia delle Entrate - Risposta all’interpello numero 87 del 21 febbraio 2022
Trasmissione dichiarazioni fiscali - presupposti per ottenere l’abilitazione - articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322 - Rettifica parziale risposta n. 79/2022.

Come di consueto, lo spunto per le delucidazioni nasce da un caso concreto: la richiesta di abilitazione al servizio Entratel per l’invio telematico delle dichiarazioni da parte di una società che svolge primariamente attività di consulenza e secondariamente attività di elaborazione dei dati contabili.

In risposta all’istante, l’Agenzia delle Entrate richiama la normativa di riferimento e spiega quali sono i soggetti che possono essere incaricati all’invio telematico delle dichiarazioni fiscali.

Vengono inoltre chiariti i requisiti che da rispettare per avere accesso all’elenco dei soggetti abilitati.

La principale norma in questione è l’articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, numero 322, modificato dal Decreto fiscale 2022.

Nello specifico, i soggetti autorizzati sono i seguenti:

  • gli iscritti negli albi dei dottori commercialisti, dei ragionieri e dei periti commerciali e dei consulenti del lavoro;
  • i soggetti iscritti alla data del 30 settembre 1993 nei ruoli di periti ed esperti tenuti dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura per la subcategoria tributi, in possesso di diploma di laurea in giurisprudenza o in economia e commercio o equipollenti o diploma di ragioneria;
  • le associazioni sindacali di categoria tra imprenditori e quelle che associano soggetti appartenenti a minoranze etnico-linguistiche;
  • i centri di assistenza fiscale per le imprese e per i lavoratori dipendenti e pensionati;
  • gli altri incaricati individuati con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze.

Nel documento di prassi, l’Agenzia delle Entrate verifica se il soggetto può rientrare tra i soggetti ricompresi nell’ultima voce.

Nell’ultima categoria di soggetti rientrano i seguenti:

  • le associazioni e le società semplici costituite fra persone fisiche per l’esercizio in forma associata di arti e professioni in cui almeno la metà degli associati o dei soci è costituita da soggetti indicati dall’articolo 3, comma 3, lettere a) e b), del succitato d.P.R. n. 322 del 1998 (cfr. DM 18 febbraio 1999);
  • le società commerciali di servizi contabili, a condizione che la maggioranza del capitale sociale sia posseduto dai soggetti indicati al predetto articolo 3, comma 3, lettere a) e b), del DPR n. 322 del 1998 (cfr. DM 18 febbraio 1999);
  • le società tra professionisti, STP;
  • le associazioni tra avvocati e le società tra avvocati;
  • i soggetti che esercitano abitualmente l’attività di consulenza fiscale, in base a quanto stabilito dal DM del 19 aprile 2001.

In merito al primo punto, l’Agenzia delle Entrate chiarisce che i soggetti in questione possono essere autorizzati al rilascio del visto di conformità dei dati delle dichiarazioni predisposte, dopo un’apposita richiesta all’Agenzia delle Entrate.

Le dichiarazioni devono in ogni caso essere predisposte sotto il controllo e la responsabilità dei professionisti in questione.

L’Amministrazione finanziaria chiarisce infatti quanto di seguito riportato:

“Si ricorda, infine, che con la risoluzione n. 99/E del 29 novembre 2019, è stato espressamente precisato «l’obbligo di identità soggettiva tra chi appone il visto di conformità e chi predispone e trasmette la dichiarazione».”

Dichiarazioni fiscali online: il requisito dell’attività di consulenza fiscale abituale

la risoluzione n. 99/2019 ha precisato l’obbligo di identità soggettiva tra chi appone il visto di conformità e chi predispone e trasmette la dichiarazione.

I recenti chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate rettificano quanto precedentemente spiegato nella risposta all’interpello numero 79 del 7 febbraio 2022.

Tra i soggetti incaricati rientrano coloro i quali esercitano abitualmente attività di consulenza fiscale.

Tali soggetti devono possedere una partita IVA e possono essere abilitati al servizio telematico Entratel, come tipo utente E10 - E 20.

Prima dell’autorizzazione al servizio, l’Agenzia delle Entrate verifica anche il codice ATECO relativo all’attività svolta, che deve essere relativo a “consulenza fiscale” o ad attività affini.

Nel caso concreto, l’istante svolge prevalentemente l’attività individuata dal codice ATECO 702209, ovvero di “consulenza aziendale”.

Secondariamente, invece, quella di “Elaborazione dati contabili”, individuata dal codice ATECO 631111: tale attività è accessoria all’attività di consulenza fiscale.

Dovrà quindi, in ultima istanza, essere dimostrata l’abitualità nell’attività di consulenza fiscale, come indicato dalla normativa vigente. Tuttavia, il requisito non può essere verificato in sede di interpello.

In conclusione, l’Agenzia delle Entrate spiega che:

“a parziale modifica di quanto precisato nella precedente risposta, la scrivente ha verificato presso le proprie banche dati che l’amministratore unico e legale rappresentante della società ha cessato nel 2013 una partita IVA aperta per svolgere «ALTRE ATTIVITA’ DEI SERVIZI DI INFORMAZIONE NCA» - codice Ateco 639900"; si ritiene, dunque, che quest’ultimo non possa chiedere l’abilitazione al servizio ENTRATEL ove non rientri tra i soggetti aventi partita IVA attiva con codice ATECO che consenta di qualificare l’attività esercitata come «consulenza fiscale» ovvero come attività ad essa affine, a nulla rilevando che gli sia corrisposta una retribuzione periodica, come ordinariamente previsto nei rapporti di lavoro dipendente.”

Stando alle verifiche dell’Agenzia delle Entrate, l’istante non rispetta i requisiti per ottenere l’abilitazione al servizio Entratel.

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