Dichiarazione di successione, va incluso il diritto di abitazione del convivente?

Rosy D’Elia - Imposta sulle successioni e sulle donazioni

Dichiarazione di successione, il diritto di abitazione del convivente superstite che non compare nel testamento non deve essere inserito, in quanto diritto personale di godimento attribuito a chi non è erede o legatario. A stabilirlo è l'Agenzia delle Entrate con la risposta all'interpello numero 463 del 4 novembre 2019.

Dichiarazione di successione, va incluso il diritto di abitazione del convivente?

Al convivente superstite che non compare nel testamento spetta il diritto di abitazione per una durata massima che va dai due ai cinque anni. Ma quest’ultimo non va inserito nella dichiarazione di successione, in quanto diritto personale di godimento attribuito a chi non è erede o legatario. A stabilirlo è l’Agenzia delle Entrate con la risposta all’interpello numero 463 del 4 novembre 2019.

Come di consueto, lo spunto per fare luce sulla questione arriva dall’analisi di un caso pratico che vede come protagonista un contribuente erede, insieme alla sorella, di un terzo fratello che è deceduto senza aver fatto testamento.

Agenzia delle Entrate - Risposta all’interpello numero 463 del 2019
Dichiarazione di successione e diritto di abitazione.

Dichiarazione di successione, il diritto di abitazione del convivente non va inserito

Il defunto non aveva figli e ha convissuto dal 2008 con la compagna nell’abitazione a lui interamente intestata, quest’ultima ha sempre avuto la residenza anagrafica in un altro comune, ma dal 2008 ha la sua residenza effettiva presso il convivente in maniera ininterrotta.

Il contribuente si rivolge all’Agenzia delle Entrate per sapere se è possibile inserire nella dichiarazione di successione del fratello defunto anche la convivente superstite, in qualità di titolare di diritto di abitazione, per imputare anche a quest’ultima le imposte relative alla successione e per evitare una doppia trascrizione nei pubblici registri immobiliari per la denuncia di successione una prima volta e, per la costituzione del diritto di abitazione, la seconda volta.

Ma sul punto l’Agenzia delle Entrate è in disaccordo, nella risposta all’interpello numero 463 del 4 novembre 2019 si legge:

“Nel caso in esame il convivente non assume la qualifica di legatario dell’immobile in quanto manca una disposizione testamentaria volta a istituirlo come tale ai sensi dell’articolo 588 del codice civile.

Alla luce delle suesposte considerazioni, contrariamente a quanto ritenuto dall’istante, deve escludersi che il diritto di abitazione ex art.1 comma 42 della legge 76 del 2016 debba essere indicato nella dichiarazione di successione, in quanto diritto personale di godimento attribuito ad un soggetto che non è erede o legatario”.

Dichiarazione di successione e diritto di abitazione del convivente: i chiarimenti delle Entrate

L’Agenzia delle Entrate, inoltre, coglie l’occasione per ribadire alcune condizioni alla base del diritto di abitazione, che si riconosce al convivente anche solo con un’autocertificazione.

Il riferimento cardine per i chiarimenti è la legge numero 76 del 20 maggio 2016, in tema di regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze che richiama il concetto di famiglia anagrafica e stabilisce che lo status può risultare dai registri anagrafici o essere oggetto di autocertificazione.

Nel testo si legge:

“Con riferimento al caso oggetto dell’interpello in esame si ritiene che lo status di convivente possa essere riconosciuto sulla base di una autocertificazione resa ai sensi del citato articolo 47 (del DPR n .445 del 2000) sebbene la convivenza con il de cuius non risulti da alcun registro anagrafico e la convivente superstite non abbia la residenza anagrafica nella casa di proprietà del de cuius”.

Allo status di convivente si lega il diritto di abitazione, previsto dall’articolo 1, comma 42, della legge del 2016, che permette a chi ha convissuto con la persona defunta proprietaria della casa di comune residenza di restare ancora per due anni o per un periodo pari alla convivenza e comunque non oltre i cinque anni.

Si tratta di una norma che nasce per garantire al convivente un tempo utile per trovare un’abitazione alternativa e per tutelarlo dalle “pretese restitutorie dei successori del defunto”.

Nel caso analizzato, dunque, la compagna del defunto è titolare del diritto di abitazione, ma non è legataria dell’immobile, e quindi non deve comparire nella dichiarazione di successione.

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