La stratificazione delle norme nel tempo rende sempre più complessa la compilazione del quadro RP per quanto riguarda l’indicazione degli interessi passivi
Con l’avvenuta pubblicazione delle istruzioni di compilazione del modello Redditi PF 2026, anno di imposta 2025, le novità introdotte alla norma trovano trasposizione in nuovi campi, cui corrispondono altrettante informazioni la cui corretta esposizione è essenziale al fine di determinare correttamente il carico fiscale in capo al contribuente.
In particolare, con riferimento al quadro RP, si rileva l’ennesima proliferazione di codici utili ad indicare gli interessi passivi sui mutui, diversi a seconda della data di stipula del finanziamento.
Interessi passivi su mutui: prolificano le codifiche previste dal quadro RP
All’atto dell’indicazione degli interessi passivi su mutui nel quadro RP il contribuente (o il consulente che lo assiste) si trova di fronte alla necessità di distinguere non solo la tipologia di mutuo, al fine di individuare il corretto rigo di riferimento; occorre infatti anche individuare, nell’ambito della medesima tipologia di onere, il corretto codice da utilizzare, variabile a seconda della data di stipula del mutuo.
Per gli interessi passivi relativi all’acquisto dell’abitazione principale, da indicare al rigo RP7, è richiesto l’utilizzo del codice 7 per i contratti stipulati fino al 31 dicembre 2021, del codice 48 per le stipule comprese tra il 1° gennaio 2022 e il 31 dicembre 2024, e del nuovo codice 57 per i mutui stipulati a partire dal 1° gennaio 2025.
La medesima logica si applica agli interessi afferenti ai mutui stipulati per la costruzione dell’abitazione principale, allocati nei righi da RP8 a RP13, che richiedono il codice 10 per i contratti stipulati fino al 31 dicembre 2021, il codice 46 per il triennio successivo e il codice 55 per le stipule dal 1° gennaio 2025. Identico schema è previsto per i prestiti e i mutui agrari, per i quali il compilatore dovrà alternare il codice 11 (stipula entro il 2021), il codice 47 (stipula 2022-2024) o il codice 56 per le stipule avvenute a partire dal 2025.
Ma perché tutti questi codici per indicare il mutuo nella dichiarazione dei redditi?
La necessità di frammentare l’indicazione degli oneri risponde a precise disposizioni normative – stratificatesi nel tempo – che vengono poi trasposte in codifiche utili ai software per tradurre la norma in conteggi.
Il primo spartiacque, fissato al 31 dicembre 2021, è funzionale alla corretta liquidazione del trattamento integrativo sui redditi di lavoro dipendente (ex bonus Renzi).
In linea con l’articolo 1 del Decreto-legge 3/2020, è necessario verificare la capienza dell’imposta lorda rispetto alle detrazioni, requisito essenziale per l’attribuzione del beneficio.
A tal fine occorre considerare esclusivamente gli interessi passivi sui mutui contratti fino al 31 dicembre 2021. I codici istituiti per i mutui stipulati dal 1° gennaio 2022 sono pertanto utili ad escludere dal calcolo gli interessi afferenti a mutui stipulati in data successiva ai fini di questa specifica verifica.
Sin qui, nulla di nuovo rispetto a quanto previsto dal modello Redditi dello scorso anno.
La novità risiede invece nel secondo spartiacque, individuato al 31 dicembre 2024, che deriva dall’introduzione del nuovo articolo 16-ter del TUIR, operata dalla Legge di Bilancio 2025.
La norma ha introdotto un limite massimo di spesa sulla quale è possibile calcolare le detrazioni, il cd. plafond, calcolato secondo una quota fissa variabile a seconda del reddito, moltiplicata per il coefficiente familiare applicabile a seconda del numero di figli a carico.
La limitazione si applica ai contribuenti con reddito complessivo superiore a 75.000 euro, e prevede una clausola di salvaguardia per gli impegni pregressi: gli interessi passivi sostenuti in dipendenza di mutui contratti fino al 31 dicembre 2024 sono totalmente esclusi dal nuovo meccanismo.
Per tale ragione si è resa necessaria l’istituzione di nuovi codici per l’indicazione degli interessi relativi ai contratti stipulati a partire dal 1° gennaio 2025 che, a differenza di quelli relativi a contratti stipulati entro il 2024, concorrono all’assorbimento del massimale di spesa.
Dichiarazione dei redditi e indicazioni dei mutui: attenzione a non confondere le norme
In questo articolato quadro normativo, è frequente cadere in errore sovrapponendo le regole del nuovo plafond con quelle della preesistente riduzione progressiva delle detrazioni, disciplinata dall’articolo 15, comma 3-bis, del TUIR per i redditi superiori a 120.000 euro.
È fondamentale chiarire che la suddivisione temporale dei codici non ha alcuna attinenza con questa specifica limitazione. L’articolo 15, al comma 3-quater, prevede infatti che gli oneri relativi a prestiti e mutui siano sempre fatti salvi dal “taglia detrazioni”.
Pertanto, che il mutuo sia stato stipulato nel 2018, nel 2023 o nel 2025, la decurtazione progressiva per i redditi eccedenti la soglia dei 120.000 euro non troverà mai applicazione.
La chiamavano semplificazione…
Per concludere, ci si conceda una breve, ma senz’altro motivata, nota di sconforto. In tempi di dichiarata semplificazione fiscale e di annunciato riordino delle detrazioni, la realtà operativa restituisce oggettivamente un’immagine ben diversa. L’introduzione di nuovi limiti e plafond, unita alla mancata abrogazione o armonizzazione dei vecchi meccanismi, genera una stratificazione normativa che sta assumendo contorni sempre più complessi.
Il Modello Redditi si trasforma così in un compendio di regole (e altrettanti codici) del tutto disarmonici tra loro, rendendo il quadro degli oneri sempre più complesso e privo di una logica di insieme. In altri termini, se “riordinare le detrazioni” significa introdurre sempre nuove regole, scoordinate dalle precedenti - che tuttavia vengono mantenute in vita - forse occorre rivedere il concetto di stesso di “semplificazione”.
Tabella di sintesi della codifica mutui nel Modello REDDITI 2026
| Tipologia di Onere | Contratti fino al 31/12/2021 | Contratti dal 01/01/2022 al 31/12/2024 | Contratti dal 01/01/2025 |
|---|---|---|---|
| Acquisto abitazione principale | Codice 7 | Codice 48 | Codice 57 |
| Costruzione abitazione principale | Codice 10 | Codice 46 | Codice 55 |
| Prestiti o mutui agrari | Codice 11 | Codice 47 | Codice 56 |
Articolo originale pubblicato su Informazione Fiscale qui: Dichiarazione dei redditi 2026 e mutui: il labirinto dei codici