Detrazioni fiscali ecobonus e sismabonus: pagamenti con bonifico per le imprese minori

Ecobonus e sismabonus: pagamenti con bonifico parlante anche per le imprese minori ai fini di beneficiare delle detrazioni fiscali. Chiarimenti sulle modalità di pagamento nella risposta all'interpello n. 46 del 22 ottobre 2018.

Detrazioni fiscali ecobonus e sismabonus: pagamenti con bonifico per le imprese minori

Ecobonus e sismabonus, pagamento con bonifico anche per le imprese minori che adottano il regime di cassa.

Ai fini di fruire delle detrazioni fiscali per le spese di riqualificazione energetica e di adeguamento antisismico, le imprese che adottano il regime di cassa dovranno utilizzare la stessa modalità di pagamento prevista per i soggetti non titolari di reddito d’impresa.

I chiarimenti sopra esposti sono stati pubblicati dall’Agenzia delle Entrate, con la risposta all’interpello n. 46 del 22 ottobre 2018.

Detrazioni fiscali ecobonus e sismabonus: pagamenti con bonifico per le imprese minori

Anche i titolari di reddito d’impresa in regime di cassa devono adottare tra le modalità di pagamento idonee per beneficiare delle detrazioni fiscali ecobonus e sismabonus il bonifico bancario o postale parlante.

L’obbligo di pagamento con bonifico parlante delle spese ammesse alla detrazione Irpef per lavori di risparmio energetico e di riduzione del rischio sismico riguarda, in linea generale, i soggetti non titolari di reddito d’impresa.

Nel bonifico deve essere indicata la causale del versamento, il codice fiscale del beneficiario della detrazione e il codice fiscale o la partita iva del beneficiario del bonifico (articolo 4 del DM del 2007).

L’obbligo di pagamento mediante bonifico non è previsto per i soggetti esercenti attività d’impresa, il cui reddito è determinato in base al principio di competenza in quanto il momento dell’effettivo pagamento della spesa non assume rilevanza. In sostanza, per entrambe le detrazioni fiscali l’obbligo di tracciabilità dei pagamenti mediante l’uso del bonifico non è previsto esclusivamente per le imprese in contabilità ordinaria, in quanto:

l’adozione del principio di competenza determina un’imputazione temporale delle spese agevolabili che segue una regola diversa dall’individuazione del momento in cui avviene l’esborso finanziario.

Regole diverse invece per le imprese minori che adottano il principio di cassa.

Bonifico parlante ecobonus e detrazioni sismabonus anche per le imprese minori

Per le imprese minori, ovvero per i soggetti in contabilità semplificata, con la Legge di Bilancio 2017 è stato stabilito che il regime naturale sia improntato al criterio di cassa.

Secondo quanto già chiarito dall’Agenzia delle Entrate con la circolare n. 11/E del 13 aprile 2017,

“nel caso di transazioni poste in essere con strumenti di pagamento diversi dal denaro contante, al fine di individuare il momento in cui i ricavi e i proventi si considerano percepiti e le spese sostenute, si ritengono applicabili i chiarimenti resi in merito all’individuazione del momento di rilevanza fiscale dei compensi percepiti e le spese “sostenute” nell’ambito dei redditi di lavoro autonomo, attesa l’analogia di formulazione tra il nuovo comma 1 dell’articolo 66 del TUIR e il comma 1 dell’articolo 54 dello stesso testo unico.”

Pertanto, per le imprese minori vige l’obbligo di certificare l’avvenuto sostenimento della spesa utilizzando il bonifico parlante ecobonus e sismabonus, principio che vale anche nel caso di passaggio alla contabilità ordinaria.

Rimandando all’interpello pubblicato dall’Agenzia delle Entrate per ulteriori chiarimenti, la regola generale per le imprese minori è che il diritto alla detrazione della spesa sorge nell’anno in cui è stato effettuato il bonifico.

Agenzia delle Entrate - risposta interpello n. 46 del 22 ottobre 2018
Articolo 11, comma 1, lettera a), legge 27 luglio 2000, n. 212. Mancata estensione degli effetti dell’opzione prevista dal comma 5 dell’articolo 18 del D.P.R. n.600 del 1973 alla disciplina delle detrazioni per il risparmio energetico e l’adeguamento sismico

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