Sismabonus, detrazione fino all’80% anche in caso di demolizione e ricostruzione

Sismabonus anche in caso di demolizione e ricostruzione: novità e chiarimenti sulla detrazione dal 50% all'80% in caso di lavori antisismici nella risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 34/E del 27 aprile 2018.

Sismabonus, detrazione fino all'80% anche in caso di demolizione e ricostruzione

Il sismabonus spetta anche in caso di demolizione e ricostruzione: importanti novità sulla detrazione dal 50% e fino all’80% per i lavori di miglioramento antisismico sono state pubblicate dall’Agenzia delle Entrate con la risoluzione n. 34/E del 27 aprile 2018.

Per beneficiare dell’agevolazione i contribuenti che intendono demolire e ricostruire un edificio dovranno rispettare la volumetria di quello esistente, eccetto i casi in cui gli ampliamenti siano effettuati per apportare innovazioni per l’adeguamento alla normativa antisismica.

Con la risoluzione n. 34/E l’Agenzia delle Entrate entra nel merito anche dell’applicazione dell’aliquota IVA agevolata al 10% sui lavori ammessi al sismabonus ed ancora fornisce le istruzioni sulla divisione delle spese e delle relative detrazioni in caso di lavori svolti da più comproprietari.

Chiarimenti importanti che contribuiscono a rendere più chiaro come funziona il sismabonus, la detrazione fiscale in vigore fino al 31 dicembre 2021 riconosciuta fino ad un massimo di 96.000 euro di spesa.

Sismabonus, detrazione fino all’80% anche in caso di demolizione e ricostruzione

Secondo quanto stabilito dal parare n. 27/2018 del Consiglio Superiore dei Lavori pubblici rientrano tra i lavori di ristrutturazione edilizia per i quali si ha diritto al sismabonus anche quelli di demolizione e ricostruzione di un edificio, in quanto in linea con la strategia di riduzione del rischio sismico.

Requisito da rispettare è, in questo caso, il mantenimento della volumetria dell’edificio preesistente: eventuali ampliamenti danno diritto alla detrazione fiscale soltanto nel caso di innovazioni necessarie per l’adeguamento alla normativa antisismica.

Per gli immobili sottoposti a vincoli (Decreto Legislativo n. 42/2004) è necessario che gli interventi di demolizione e ricostruzione rispettino la medesima sagoma dell’edificio preesistente.

Per beneficiare dell’agevolazione sarà necessario che dal titolo amministrativo relativo ai lavori da eseguire sia stabilito che la demolizione e successiva ricostruzione consistano in un intervento di conservazione del patrimonio edilizio esistente e non di una nuova costruzione.

La detrazione che è possibile richiedere è pari al 50%, è riconosciuta su un ammontare massimo di 96.000 euro di spesa per unità immobiliare (per ciascun anno) ed è ripartita in cinque quote annuali di pari importo.

La percentuale di agevolazione sale al 70% se la realizzazione degli interventi comporta il passaggio ad una classe di rischio inferiore ad è pari all’80% in caso di passaggio a due classi di rischio inferiori.

Si allega di seguito la risoluzione dell’Agenzia delle Entrate con tutti i chiarimenti sul sismabonus:

Agenzia delle Entrate - risoluzione n. 34/E del 27 aprile 2018
Interpello art. 11, legge 27 luglio 2000, n.212- Riconducibilità degli interventi di demolizione e ricostruzione tra gli interventi relativi alla adozione di misure antisismiche per le quali è possibile fruire della detrazione di imposta ai sensi dell’art. 16 del Decreto Legge 4 giugno 2013, n. 63

Sismabonus: suddivisione delle spese tra più comproprietari

Nel caso di più comproprietari che sostengono le spese per i lavori di riduzione del rischio sismico la detrazione può essere suddivisa in base all’importo effettivamente pagato da ciascuno di essi.

Il sismabonus è riconosciuto ai soggetti titolari di diritto di proprietà sull’immobile, ovvero di altro diritto reale, o detengano l’edificio sulla base di un titolo idoneo.

La suddivisione della spesa dovrà essere individuata tenendo conto da quanto indicato nei bonifici di pagamento, contenti nella causale il richiamo normativo che dà diritto alla detrazione d’imposta e dall’intestazione delle fatture rilasciate all’impresa che esegue i lavori.

Come chiarito dalla circolare n. 7/E del 2017, la detrazione è riconosciuta anche al contribuente non intestatario del bonifico e della fattura in relazione alla spesa da lui sostenuta: in questo caso è necessario che le fatture pagate siano integrate aggiungendone il nominativo e la relativa percentuale di importo pagato.

Sismabonus: quando si applica l’IVA agevolata al 10% sui lavori di ristrutturazione

In caso di demolizione e fedele ricostruzione di un edificio esistente è possibile applicare l’aliquota IVA agevolata del 10% prevista per i lavori di ristrutturazione, a condizione che le opere siano qualificate come tali all’interno dei documenti amministrativi dei lavori.

Per i lavori di restauro, risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia e ristrutturazione urbanistica (voce n. 127-quaterdecies della tabella A, parte III, allegata al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633) è ammessa l’applicazione dell’IVA agevolata a prescindere dal tipo di immobile oggetto di recupero.

Nel caso in cui gli interventi si configurino invece come nuove costruzione si applicheranno le diverse aliquote previste. Inoltre, come chiarito dalla circolare n. 11 del 2007 - punto 3.1, qualora l’intervento di totale demolizione e ricostruzione riguardi una prima casa non è ammessa la possibilità di beneficiare dell’aliquota IVA al 4% in quanto considerati come lavori di recupero degli edifici preesistenti e non nuove costruzioni.

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