La legge cancella un adempimento per evitare le sanzioni ma l'algoritmo statale congela le detrazioni dell'inquilino al CAF. Cronaca di un corto circuito burocratico tutto italiano
Benvenuti nel labirinto della burocrazia italiana, dove la semplificazione si trasforma spesso in un cortocircuito kafkiano.
Immaginate uno Stato che vi dice:
“So che sei in regola e non ti faccio alcuna multa ma non ti permetto di esercitare i tuoi diritti finché non compili un modulo per dirmelo ufficialmente”.
Al centro di questo paradosso c’è la gestione dei contratti di locazione in cedolare secca e, in particolare, l’applicazione delle novità introdotte dal Decreto-Legge 30 aprile 2019, n. 34, il cosiddetto Decreto Crescita.
Detrazione dell’affitto e proroga della cedolare secca: l’illusione dell’obbligo “soppresso”
La norma di riferimento è l’Articolo 3-bis del decreto, che porta un titolo programmatico e apparentemente definitivo:
“Soppressione dell’obbligo di comunicazione della proroga del regime della cedolare secca e della distribuzione gratuita dei modelli cartacei delle dichiarazioni.”
A leggere il testo della legge sembrerebbe un trionfo della semplificazione.
L’intenzione iniziale era nobile: sanare la dimenticanza della mancata comunicazione della proroga d’affitto all’Agenzia delle Entrate.
Se il proprietario continua a pagare regolarmente le tasse sul canone e l’inquilino resta nell’appartamento lo Stato riconosce il cosiddetto comportamento coerente, con il risultato che non verrà applicata alcuna sanzione pecuniaria e nessun rischio di perdere il regime agevolato essendo per il Fisco l’affitto perfettamente valido.
Possiamo dire che fin qui appare tutto bellissimo con la sostanza che prevale sulla forma.
Peccato che il titolo di quell’articolo si scontri con la realtà quotidiana di milioni di inquilini e dei CAF dove quell’obbligo “soppresso” per legge torna magicamente in vita nei fatti.
Il cittadino al CAF per la fruizione di un legittimo diritto
Il paradosso si consuma proprio nel momento in cui il cittadino inquilino si rivolge al CAF per esercitare il proprio diritto al vantaggio fiscale legalmente collegato al pagamento regolare del canone di affitto.
La detrazione sulla locazione dell’abitazione principale non è un regalo ma una misura di welfare fiscale per alleggerire il peso di una spesa mensile documentata e tracciabile.
Tuttavia, quando l’inquilino esibisce i suoi bonifici per ottenere il bonus spettante, la macchina burocratica si inceppa trasformando una legittima richiesta in un muro di gomma.
Lo scoglio del Visto di Conformità a rischio per il CAF
Il vero nodo della questione non è solo informatico ma giuridico, perché quando un cittadino presenta il 730 tramite un CAF o un intermediario abilitato quest’ultimo ha l’obbligo normativo di apporre il cosiddetto Visto di Conformità.
Con questo timbro il professionista certifica che i dati indicati nella dichiarazione corrispondono alla documentazione esibita dal contribuente.
Ed è qui che crolla il castello della semplificazione.
Se il CAF si trova davanti a un contratto di locazione che sulla carta risulta scaduto, non essendo stata presentata la comunicazione della proroga, non può apporre il visto perché in caso di controlli da parte dell’Agenzia delle Entrate se il visto viene apposto su documenti formalmente irregolari o incompleti la responsabilità, anche economica e con pesanti sanzioni, ricade direttamente sul CAF e non sul cittadino.
Nessun operatore fiscale di fronte a un contratto formalmente morto nei registri dell’anagrafe tributaria, accetterà di rischiare in proprio basandosi solo sulla buona fede dei bonifici esibiti dall’inquilino.
Il muro della privacy e le due sfere fiscali che non si parlano
A rendere la situazione ancora più grottesca è un cortocircuito di competenze e di privacy.
Il CAF che gestisce la dichiarazione dei redditi dell’inquilino non ha e non può legalmente pretendere di avere alcun accesso alla posizione fiscale del proprietario di casa.
L’operatore del CAF non può chiedere all’inquilino di esibire i modelli F24 del locatore o la sua dichiarazione dei redditi per verificare se la cedolare secca sia stata effettivamente pagata trattandosi di dati altrui che il locatore può legittimamente rifiutare di condividere.
Di conseguenza l’unica arma che lo Stato lascia in mano al CAF per verificare la legittimità della detrazione è la risultanza della proroga nei sistemi dell’Agenzia delle Entrate, e se manca il CAF stesso è impossibilitato a verificare la coerenza del comportamento del proprietario con l’inquilino che resta bloccato a metà del guado.
Il ricatto digitale per il cittadino comune
L’unica apparente via d’uscita per l’inquilino sembrerebbe aggirare l’intermediario inviando autonomamente il Modello 730 precompilato dal portale dell’Agenzia delle Entrate, in quanto procedendo da soli lo scoglio del visto di conformità svanisce.
Tuttavia questa soluzione teorica apre una importante questione di equità sociale ed esclusione digitale.
Il sistema precompilato non caricherà la detrazione in automatico vedendo il contratto scaduto, costringendo il contribuente a modificare a mano i quadri interni della dichiarazione.
Quanti cittadini comuni hanno le competenze tecniche, la sicurezza informatica e la conoscenza delle regole tributarie per compiere un’operazione del genere in totale autonomia?
Spingere un inquilino magari anziano o privo di alfabetizzazione digitale a rinunciare all’assistenza di un CAF significa di fatto metterlo di fronte al bivio tra il dover imparare a fare il fiscalista online a proprio rischio e pericolo o spendere i soldi della detrazione che ti spetta di diritto per l’ausilio di un consulente.
La semplificazione dello Stato si trasforma così in una delega di responsabilità sulle spalle dei soggetti più vulnerabili.
La resa dei conti nel controllo 36-ter
Anche per chi ha le competenze per procedere da solo, il paradosso non si risolve ma si sposta solo in avanti.
Modificare la precompilata fa decadere le tutele sui controlli automatici e i radar dell’Anagrafe Tributaria registreranno l’anomalia del contratto “scaduto” facendo così scattare un controllo formale ai sensi dell’articolo 36-ter del D.P.R. 600/1973.
Ed è proprio in questa sede di contraddittorio che l’incongruenza tra norma e prassi esplode in tutta la sua assurdità.
Messo di fronte ai bonifici bancari continui dell’inquilino e costretto a rispettare il dettato dell’Articolo 3-bis del Decreto Crescita il Fisco non può rigettare la detrazione. Davanti alla dimostrazione in fatto della vigenza del contratto il funzionario dello sportello deve capitolare e validare la dichiarazione.
Lo Stato è così costretto a smentire i suoi stessi software riconoscendo una validità sostanziale che la sua stessa burocrazia informatica aveva negato mesi prima, ma solo dopo aver costretto il cittadino all’ansia di una procedura autonoma e alla trafila di un controllo formale.
La burocrazia dell’assurdo
Ci troviamo di fronte a una schizofrenia amministrativa, con l’avvento della digitalizzazione del Fisco che doveva servire a semplificare l’adempimento dichiarativo. In questo caso ha però solo automatizzato il blocco burocratico creando cittadini tecnologici di serie A e gli esclusi di serie B.
Finché i sistemi informatici e le regole del visto di conformità non si adegueranno allo spirito delle leggi la “semplificazione” rimarrà un miraggio, lasciando i contribuenti intrappolati in un paradosso tutto italiano.
Articolo originale pubblicato su Informazione Fiscale qui: Il paradosso della detrazione dell’affitto: l’RLI cancellato resuscita al CAF