La deducibilità delle auto aziendali

Domenico Catalano - Dichiarazione dei redditi

Approfondimento dei casi in cui le auto aziendali possono essere deducibili

La deducibilità delle auto aziendali

La normativa contabile e fiscale sui costi relativi alle auto aziendali deducibili è rimasta costante negli ultimi anni.

Tuttavia, l’amministrazione finanziaria ha costantemente fornito alcune interpretazioni utili a comprendere il corretto trattamento di queste voci.

Come avvenuto, per esempio, nella risposta all’interpello numero 107/2023, dove viene ribadito che la deduzione può essere integrale o parziale, a seconda dell’utilizzo esclusivo o non esclusivo come beni strumentali nell’attività propria dell’impresa.

Nel caso in cui le auto siano messe a disposizione di società controllate senza addebiti di somme o maggiorazione dei costi sostenuti non si applicano i limiti previsti nel TUIR.

I costi sostenuti dalla società controllante devono seguire le regole generali di determinazione del redditi d’impresa.

Per ricevere via email gli aggiornamenti gratuiti di Informazione Fiscale in materia di ultime agevolazioni fiscali e del lavoro, lettrici e lettori interessati possono iscriversi gratuitamente alla nostra newsletter, un aggiornamento gratuito al giorno via email dal lunedì alla domenica alle 13.00

Iscriviti alla nostra newsletter


Auto aziendali, in quali casi i costi sono deducibili?

Con la risposta all’interpello numero 107/2023 l’Agenzia delle Entrate ha ribadito alcuni chiarimenti in merito alla deducibilità dei costi relativi alle auto aziendali.

Lo spunto per le delucidazioni nasce dal quesito posto dall’istante, una società controllante che intende acquisire le auto del gruppo, intestandosele direttamente e mettendole a disposizione delle società controllate.

La disponibilità varierà sulla base delle società stesse, sia nel caso di utilizzo completamente aziendale sia nel caso di utilizzo promiscuo, con assegnazione ai dipendenti per uso personale.

Il quesito posto all’Amministrazione finanziaria riguarda la detraibilità dell’IVA e la deducibilità dei costi.

Nel fornire chiarimenti l’Agenzia delle Entrate richiama il quadro normativo di riferimento.

L’articolo 164, comma 1, del TUIR prevede la deduzione integrale o parziale delle spese relative all’utilizzo dei mezzi di trasporto a motore, sulla base delle seguenti condizioni:

  • l’utilizzo esclusivo come beni strumentali nell’attività propria dell’impresa;
  • l’utilizzo non esclusivo come beni strumentali.

L’utilizzo esclusivo come beni strumentali nell’attività propria dell’impresa riguarda i veicoli senza i quali l’attività stessa non può essere esercitata, ad esempio le autovetture nel caso di attività di noleggio delle stesse.

Nel caso in esame, tuttavia, non si deve tenere in considerazione i limiti previsti dall’articolo 164 del TUIR in quanto le auto aziendali sono acquista non per essere utilizzate ma per essere messe a disposizione delle società controllate.

In merito l’Agenzia delle Entrate spiega infatti quanto di seguito riportato:

“si ritiene che i beni in questione siano da inquadrare alla stregua di beni oggetto dell’attività della capogruppo, con la conseguenza che i costi sostenuti devono soggiacere alle regole generali di determinazione del reddito d’impresa dettate dall’articolo 109 del TUIR.”

Interpello numero 107 2023
Deducibilità auto aziendali

Auto aziendali, le regole sulla detrazione IVA

Nel fornire i chiarimenti richiesti in merito alle regole relative alla detrazione dell’imposta sul valore aggiunto, l’Amministrazione finanziaria richiama l’articolo 19-bis 1 del decreto IVA.

La detrazione è prevista nella misura del 40 per cento se i veicoli non sono utilizzati esclusivamente nell’esercizio dell’impresa, dell’arte o della professione.

Tale disposizione, tuttavia, non si applica quando i veicoli formano oggetto dell’attività propria dell’impresa, così come nel caso di agenti e rappresentanti di commercio.

La norma rimanda poi alla definizione dei veicoli oggetto delle regole in questione.

Sul tema si deve inoltre tenere in considerazione quanto indicato dalla risoluzione del Dipartimento delle Politiche Fiscali del n. 6/DPF del 20 febbraio 2008.

Il documento di prassi ha chiarito che per per i veicoli non interamente utilizzati per finalità imprenditoriali non si deve verificare la quota di effettiva utilizzazione ma viene indicata una quota forfettaria del 40 per cento.

Il documento chiarisce inoltre che:

“Nella citata risoluzione n.6/DPF viene, in particolare, precisato, che l’imposta afferente le operazioni di acquisto di beni e servizi, relative a detti veicoli, è integralmente detraibile (sempreché non sussistano limitazioni all’esercizio del diritto alla detrazione derivanti dall’effettuazione di operazioni esenti da IVA o non soggette all’imposta).”

I casi di integrale utilizzazione dell’attività di impresa sono esclusi dalla determinazione della quota forfettaria indicata.

In conclusione l’Agenzia delle Entrate spiega che nel caso di utilizzo esclusivo delle auto aziendali nell’esercizio di impresa, e addebito unico dell’IVA per la messa a disposizione delle auto, si condivide la soluzione proposta dall’Agenzia delle Entrate.

In altre parole, nel caso in esame è prevista la:

“detrazione integrale dell’imposta assolta sulle spese relative alle autovetture, sempreché non sussistano limitazioni all’esercizio del diritto alla detrazione derivanti dall’effettuazione di operazioni esenti da IVA o non soggette all’imposta.”

Le limitazioni dell’articolo 19-bis del d.P.R. n. 633 del 1972 saranno invece applicabili alle spese relative ai veicoli anche per uso privato, nel caso di utilizzo da parte della società istante.

Per ricevere via email gli aggiornamenti gratuiti di Informazione Fiscale in materia di ultime agevolazioni fiscali e del lavoro, lettrici e lettori interessati possono iscriversi gratuitamente alla nostra newsletter, un aggiornamento gratuito al giorno via email dal lunedì alla domenica alle 13.00

Iscriviti alla nostra newsletter


Questo sito contribuisce all'audience di Logo Evolution adv Network